Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 11 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989- 1991.
Art. 1(Stato di
previsione dell Entrata e della spesa) 1. Il totale generale
dell entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1989 e
approvato in L. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in L.
17.667.805.823.229 in termini di cassa. 2. Il totale della
spesa della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1989 e approvato in L.
14.069.620.528.116 in termini di competenza e in L. 17.632.137.547.282 in
termini di cassa. 3. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1989, sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l
assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di
competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1989 annesso
alla presente legge. 5. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di
cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1989 in conformita
alle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla
contabilita regionale.
6. La Giunta Regionale
e tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e
sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso
termine.
Art. 2(Quadro
generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio
della Regione Puglia per l esercizio 1989 di cui alla Tabella A annessa alla
presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) 1. Per il riscontro della copertura finanziaria di
nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi
futuri e adottato e approvato l allegato bilancio pluriennale per il triennio
1989- 1991 (all. n. 1 e n. 2).
Art. 4(Fondi di
riserva per spese obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate
obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18-
11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le
spese descritte nellallegato n. 3, annesso alla presente
legge.
2. La Giunta Regionale
e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap.
1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell
art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con
atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di
cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell
art. 37 della legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di
riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di
cassa) 1. E determinato in
l. 150.000.000.000 per l esercizio 1989 il Fondo di riserva per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
2. Il fondo di cui al
comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.
3. Il prelevamento di
somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione
in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio Regionale non
soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di
contabilita regionale e dall art. 12 della legge n. 335 del 19- 5-
1978.
Art. 7(Esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione di provvede
sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente
disposto da leggi regionali.
Art. 8(Esercizio
delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato
vincolate a scopo specifici) 1. La Giunta regionale
e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1989 le variazioni
occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra -
nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a
scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate,
ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
2. Il piano di riparto
della Spesa sanitaria e approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 9(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali
attualmente in vigore) 1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1989,
concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano
attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le
loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge
negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitoli di spesa di cui
all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e
le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali
espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulle base
della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge
regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 10 (Impegno di
spesa fondi a destinazione vincolata)(1) [1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e
previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della
Comunita Economica Europea, l impegno di spesa deve essere subordinato alla
verifica da parte del Settore Ragioneria dell accertamento definitivo della
relativa entrata certa.]
Art. 11(Residui
perenti) 1. E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa,
della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell art.
71 della Legge di contabilita regionale e della LR n. 25 dell 11- 9- 1986, per
gli importi che si presume possono essere reclamati dai creditori nel corso
dell esercizio 1989.
2. Al Consuntivo per
il 1988 verra allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L elenco
suddetto dovra contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l
ammontare degli stessi.
Art. 12(P.I.M.) 1. La Regione Puglia,
ai sensi del contratto di programma per l attuazione del P.I.M. - Puglia,
istituisce il Fondo speciale per l attuazione del P.I.M. cui
affluiscono:
a) le somme che lo
Stato attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la
realizzazione del PIM;
b) le somme che la
C.E.E. attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la
realizzazione del PIM;
c) le somme che la
Regione Puglia assegna all attuazione del PIM a titolo di propria quota di
partecipazione ai sensi del contratto di programma.
2. Le somme di cui
alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli
oneri derivanti dall attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi
e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalita stabilite
dal contratto di programma.
3. Le somme indicate
alle lettere a), b) e c) del 1o comma del presente articolo sono versate in un
conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere Regionale e gestito con
le modalita previste dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni,
nonche le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla
Legge 16.4.1987, n. 183.
4. Per le finalita di
cui al presente articolo sono istituiti in entrata il capitolo 6154900 e in
uscita il capitolo 1200180 con la descrizione rispettivamente indicate a fianco
dei precitati capitoli nel prospetto allegato n. 11.
Art. 131. La Regione Puglia
e legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza,
anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell art. 17
della Legge 2- 3- 1976, n. 183 Disciplina dell Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno.
2. Le leggi regionali
che prevedono, a favore di Enti Pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono
attivita di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica
soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni
immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.
3. Non promulgato
seguito specifica disposizione Governo centrale sede Controllo.
Art. 14(Fondo socio
- assistenziale regionale) 1. Per l anno 1989 i
fondi per gli interventi socio - assistenziali sono unificati in un unico
capitolo del bilancio di previsione 1989 di nuova istituzione con la seguente
denominazione:
Fondo regionale per
le spese socio-assistenziali
2. Con separato e
successivo provvedimento verra riordinata la materia dei servizi socio -
assistenziali sul territorio.
3. Il fondo e
ripartito tra i Comuni per le spese di gestione dei servizi socio -
assistenziali, sulla base dei seguenti paramenti riferiti a ciascun Comune, per
i quali cessa l obbligo del rispetto dei criteri ex – E.N.A.O.L.I. ed ex
A.N.M.I.L.:
a) 4/ 10 in base alla
popolazione residente;
b) 2/ 10 in base all
indice della disoccupazione;
c) 2/ 10 in base all
indice della popolazione ultrasessantenne su quella
residente;
d) 2/ 10 in base all
indice della popolazione inferiore agli anni diciotto su quella
residente.
La proposta della
Giunta viene definitivamente approvata dal Consiglio regio
Art. 15(Programmi
regionali di sviluppo Art. 44 TU Leggi Mezzogiorno) 1. Le risorse previste
al capitolo di nuova istituzione - parte Entrata - e al capitolo di nuova
istituzione - parte Uscita - possono essere utilizzate previa deliberazione del
Consiglio regionale relativa ai programmi regionali di Sviluppo Triennio 1987-
1990 e dopo l approvazione degli stessi da parte del Ministero per l
Intervento Straordinario nel mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di
cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Di tali risorse la
Giunta regionale e autorizzata ad utilizzare temporaneamente i fondi occorrenti
al finanziamento delle opere previste nella deliberazione n. 606 del 13- 3- 1989
necessari alla risoluzione del problema dell emergenza
idrica.
3. Per l anno 1989
una quota delle suddette risorse verra iscritta nella parte Spesa per il
Programma di Sviluppo Regionale, ai sensi dellart. 8 del Reg. CEE 2052/ 88, a
seguito dell adozione della deliberazione di cui al 1o comma del presente
articolo.
Art. 16(2) [1. Il pagamento in
conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria e subordinato alla
riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non puo trovare momentanea
copertura con anticipazioni di cassa.
2. I pagamenti sui
capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3- 86, n. 64, al F.I.O. e ai P.I.M.
potranno avvenire solo dopo l incasso dei corrispondenti capitoli di entrata,
senza determinare anticipazioni da parte della cassa regionale. ]
Art. 17(3) [1. In deroga a quanto disposto dall art. 18 della LR
11- 2- 1988, n. 6 relativamente alla materia artigianato, l abrogazione dell
art. 5 della LR 13/ 6/ 78, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ha
effetto dal 23 febbraio 1988 anziche dal 1° Gennaio 1988.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.
Art. 181. L articolo 13
della L. R. 15/ 2/ 1985, n. 5 e così modificato:
Le somme ricavate
dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli altri beni
regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione,
sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare
regionale e per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni
immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti
strumentali della stessa.
I lavori di
conservazione e sviluppo degli immobili di proprieta regionale sono eseguiti
dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel
rispetto delle norme di procedura previste dalla LR 16/ 5/ 85, n.
27.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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