Anno 1989
Numero 18
Data 12/12/1989
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 gennaio 1990, n. 4, S.O.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 18

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente « Disciplina dei turni di servizio delle farmacie ». Norme particolari per l' espletamento del servizio notturno e nell' intervallo pomeridiano.



Articolo unico


Alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente Disciplina dei turni di servizio delle farmacie , e aggiunto il seguente art. 6 bis:

( Servizio a battenti aperti durante l intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno)

Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, puo autorizzare che il servizio farmaceutico, a battenti aperti nell intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell esercizio, nonche durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all interno della farmacia.

L autorizzazione di cui al precedente comma e rilasciata previo accertamento che:

- all esterno dell esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibile a opportuna distanza, atti a dimostrare l apertura al pubblico della farmacia, nonche strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia:

- i battenti dell esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza dal farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonche possibilita di colloquio col farmacista.

L espletamento del servizio farmaceutico con le modalita di cui al presente articolo non da luogo in nessun caso a prestazioni di indennita o maggiorazioni di prezzi .

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.