Anno 1989
Numero 1
Data 03/11/1989
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 27 dicembre 1989, n. 215 .
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Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 1

Disciplina del prelevamento campioni acque reflue.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"


Art. 1

Principi generali.


Il presente regolamento disciplina il prelevamento di campioni di acque reflue, pubbliche e private, trattate e non, scaricate direttamente e indirettamente da insediamenti civili o produttivi in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

Le norme tecniche inerenti il prelevamento dei campioni sono quelle inserite nei volumi «Metodi analitici per le acque», pubblicati dallI.R.S.A. (Istituto di ricerca sulle acque) del C.N.R. e successivi aggiornamenti, cui dovrà essere fatto riferimento ogni qualvolta si procede al campionamento. 




Art. 2

Prelevamento dei campioni.


Il prelevamento dei campioni per laccertamento del rispetto dei limiti di accettabilità viene effettuato dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela delligiene ambientale delle UU.SS.LL. e, sino alla loro attuazione, dai laboratori provinciali di Igiene e profilassi.

Il personale preposto al prelevamento dei campioni ed allaccertamento dei limiti di accettabilità degli scarichi riveste la qualifica di agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dellart. 221 del c.c.p. ed è nominativamente individuato con apposito provvedimento. 




Art. 3

Norme di comportamento.


Il personale incaricato per il prelevamento dei campioni dovrà attenersi alle seguenti norme:

a) presentarsi al titolare dello scarico da controllare e richiedere la presenza dello stesso, o di persona da esso delegata, eventualmente con lassistenza di un consulente tecnico, per le operazioni di campionamento, diffidandolo, fin dal momento dellinizio delle operazioni, dal mutare le condizioni dello scarico per la durata delle operazioni stesse recependo le eventuali dichiarazioni circa il tipo di scarico in atto durante il sopralluogo;

b) qualora si renda opportuno procedere ad un prelievo istantaneo «a sorpresa», verrà effettuata loperazione di prelievo allesterno dellinsediamento, provvedendo immediatamente ad un ulteriore campionamento da eseguire allinterno, secondo la procedura stabilita al punto a); se richiesto dai responsabili dellinsediamento, prima del campionamento di cui al punto a), si provvederà ad eseguire un secondo prelievo istantaneo in presenza di titolari dello scarico o loro delegati riportando la puntuale precisazione delloperazione sul verbale di prelevamento. 




Art. 4

Tipi di campionamento.


a) Campionamento istantaneo. Per campionamento istantaneo si intende un campione singolo prelevato in ununica soluzione, in un punto determinato ed in tempo breve (= 5 min.).

Per ottenere un campione istantaneo si effettua un prelievo di un adeguato volume di effluente in ununica soluzione.

Detto volume, opportunamente omogeneizzato, verrà successivamente distribuito in contenitori, secondo le modalità contenute nel successivo art. 7.

Si effettua il campionamento nei seguenti casi:

1) allinizio di ogni ispezione che richieda un campionamento secondo le indicazioni delle lett. a) e b) dellart. 2 (campionamento istantaneo preliminare; campionamento istantaneo preliminare a sorpresa).

2) per il controllo degli scarichi accidentali e/o occasionali, e/o discontinui di durata inferiore alle 3 ore.

3) Per controlli estemporanei e controlli delle escursioni dei valori di parametri particolari come previsto al punto 3.2.1. del manuale I.R.S.A. 1977, sempre e comunque secondo un dettagliato programma preventivamente stabilito.

b) Campionamento medio. Per campione medio si intende un campione ottenuto da più prelievi effettuati in un dato intervallo di tempo e comunque nellarco di almeno 3 ore, in maniera continua o discontinua, proporzionale o non alla portata delleffluente.

Di norma esso dovrà effettuarsi mediante il prelevamento di singoli campioni istantanei di opportuno volume, prelevati, indicativamente ogni ora e comunque in modo tale che i singoli prelevamenti siano rappresentativi di eventuali variazioni qualitative dello scarico.

Ogni volume, relativo ad ogni singolo prelevamento, verrà suddiviso in contenitori secondo le modalità contenute al successivo art. 7.

Il laboratorio preposto analizzerà separatamente i singoli prelievi riportandone i risultati in ununica relazione di perizia ed esprimendo il giudizio sulla base della media dei singoli valori analitici.

c) Campionamento medio composito. Per campione medio composito si intende un campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni prelevati ad opportuni intervalli di tempo, nellarco di almeno 3 ore, in modo proporzionale o non alla portata.

Il campione medio composito si ottiene mescolando i campioni istantanei, ricavandone il volume necessario per lanalisi, suddiviso in contenitori secondo le modalità contenute nel successivo art. 7.

d) Campionamento medio continuo. Viene effettuato prelevando in maniera continua e per un dato intervallo di tempo, nellarco di almeno 3 ore una porzione delleffluente, proporzionale o non alla portata del medesimo.

Dal quantitativo così ottenuto si ricava il volume destinato allanalisi, che viene suddiviso in contenitori secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

Il campionamento di cui alle lett. b), c), e d) si effettua nei seguenti casi:

1) scarichi continui di portata e composizione sia variabile che costante;

2) scarichi discontinui della durata superiore alle 3 ore, siano essi periodici prevedibili che periodici non prevedibili (saltuari), di portata e composizione sia variabile che costante. 




Art. 5

Ubicazione del punto di campionamento.


In conformità a quanto prescritto dallart. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed ai metodi dellI.R.S.A. C.N.R., il prelievo dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore, come individuato dallart. 1 del presente Regolamento.

Nel caso di immissione contestuale di scarichi provenienti da più insediamenti la ubicazione del punto di confinamento potrà essere opportunamente arretrato, ai fini di assicurare provenienza univoca allo scarico prelevato.

LAutorità competente al rilascio delle autorizzazioni prescriverà la costruzione di un idoneo pozzetto di prelevamento definendo le caratteristiche costruttive ed i tempi di realizzazione. 




Art. 6

Tecnica di campionamento.


La scelta del metodo operativo per il prelievo dei campioni dovrà essere attuata in funzione di:

a) campionamento da tubazioni, condotte, chiuse o fognature. In questi casi il prelievo non dovrà essere eseguito direttamente con bottiglia o altro recipiente.

Esso dovrà essere eseguito inserendo trasversalmente un tubo fino al centro della sezione del flusso, versando o aspirando tramite questo il liquido nei contenitori.

Per lesecuzione di questa operazione si dovrà adottare la tecnica prescritta al punto 4.4 del manuale C.N.R.

Tutto il materiale adoperato per le operazioni di prelievo dovrà essere adeguatamente deterso con un idoneo quantitativo di acqua da prelevare.

b) Campionamento da canalette a cielo aperto, pozzetti, ecc.

Nel caso si debba effettuare un campionamento di acqua da canalette a cielo aperto, pozzetti di ispezione ecc. il prelievo va effettuato circa a metà altezza del liquido.

Di norma il prelievo, escluso quello per liquidi non miscibili verrà effettuato mediante limmersione diretta del contenitore nel liquido da prelevare.

Tutto il materiale adoperato per le operazioni di prelievo dovrà essere adeguatamente deterso con un idoneo quantitativo di acqua da prelevare.

Nel caso in cui laltezza del liquido nella canaletta risulti di entità modesta, si dovrà campionare leffluente, prelevando il campione a pelo del liquido, con laiuto di adatto dispositivo a scelta delloperatore fino al riempimento totale o parziale del contenitore.

Per prelevare le acque nelle quali verranno ricercati i gas disciolti si dovrà dotare la bottiglia del dispositivo per raccogliere i liquidi senza gorgogliamento.

c) Campionamento dei liquidi non miscibili. Per il campionamento dei liquidi non miscibili si dovrà, di norma, utilizzare lapposito campionatore per liquidi non miscibili. 




Art. 7

Procedura per il prelievo dei campioni.


Il personale incaricato dovrà di norma procedere al prelievo di campioni attenendosi alle seguenti norme:

1) Allinizio del sopralluogo esperite le formalità di cui allart. 3 del presente regolamento, procederà allimmediato prelievo di un campione istantaneo (campione istantaneo preliminare).

2) Richiederà e recepirà le dichiarazioni del rappresentante del titolare dello scarico circa il tipo di scarico effettuato allatto del sopralluogo.

Tali notizie dovranno essere riportate nel verbale di prelevamento.

3) Leventuale ulteriore campionamento medio si eseguirà congiuntamente alle ispezioni dei cicli lavorativi per garantire che non vengano modificate le condizioni che danno luogo agli scarichi in atto.

Verificandosi questultima ipotesi si dovrà contestare il fatto al responsabile della ditta riportando il tutto sul verbale di prelevamento.

4) Ultimate le operazioni di prelievo si sigillano i contenitori con filo e piombo e si compilano le etichette riportanti:

- titolare dello scarico ed indirizzo;

- tipo di scarico sottoposto al controllo (civile o industriale), caratteristiche (acquoso, organico, ecc.), portata e modalità (continuo, periodico, accidentale, ecc.);

- tipo di prelievo prescelto (istantaneo, medio ecc.);

- la data di campionamento e lora;

- il numero del verbale di prelevamento sul quale vengono descritte le operazioni riferite al prelievo;

- la firma del o dei prelevatori e del rappresentante del titolare dello scarico presente al prelievo.

5) Infine si dovrà redigere il verbale di prelevamento campioni.

Nel caso di più prelievi, che concorreranno alla formazione del campione medio, dovrà essere redatto un verbale per ogni singolo prelievo.

Nei verbali dovranno essere riportati:

- lanno, il mese, il giorno, lora, la località, la ditta presso la quale viene effettuato il prelievo, e il tipo di attività svolta;

- le generalità e la qualifica del o dei prelevatori;

- le generalità del legale rappresentante della ditta;

- le generalità del rappresentante del titolare che assiste alle operazioni di prelievo;

- le dichiarazioni del responsabile circa il tipo di scarico in atto presso linsediamento (continuo, accidentale, occasionale, di breve durata, ecc.), le materie prime e i relativi impiegati nelle varie fasi del ciclo di lavorazione, la provenienza delle acque impiegate nelle lavorazioni;

- il tipo di impianto per la depurazione delle acque di scarico;

- il modo di prelievo (manuale o automatico);

- il tipo di prelievo prescelto precisando se si tratta di:

a) prelievo istantaneo (come disposto dallart. 4, parte prima, del presente regolamento indicando nel contempo se a detto campione farà seguito il prelievo di un campione medio);

b) prelievo istantaneo preliminare «a sorpresa» (come disposto dallart. 4, punto primo del presente regolamento, indicando se a detto campione farà seguito un ulteriore prelievo con campione istantaneo in presenza del responsabile dello scarico);

c) campione medio (prelevato secondo le modalità previste dallart. 4, punto terzo, comma b).

In tal caso indicare con numeri progressivi i vari prelievi effettuati durante il campionamento (es. 2° prelievo nellarco delle tre ore).

- la durata del prelievo (ossia il periodo di tempo entro il quale viene globalmente effettuata loperazione di campionamento);

- le modalità relative alla ripartizione in contenitori del volume di liquido prelevato;

- il numero dordine per ciascun prelievo;

- la dichiarazione da cui risulti che il titolare dello scarico, o il suo rappresentante, è stato avvisato che può presenziare, eventualmente con lassistenza di un consulente tecnico, alle operazioni di analisi;

- eventuali dichiarazioni del titolare dello scarico o del suo delegato;
- eventuali osservazioni dei prelevatori;
- la dichiarazione da cui risulti che il verbale è stato letto alla presenza del titolare dello scarico o del suo rappresentante e che è stato o meno sottoscritto dallo stesso;
- la dichiarazione da cui risulti che il titolare dello scarico o il suo rappresentante ha trattenuto copie del verbale;
- indicazione delleventuale consegna al titolare dello scarico o al suo rappresentante di campione del prelievo effettuato;

- la firma del o dei prelevatori e della persona che ha assistito al prelievo. 




Art. 8

Conservazione dei campioni destinati allanalisi.


I campioni prelevati dovranno essere conservati fino al momento dellanalisi alla temperatura di 4 °C.

Leventuale aggiunta di batterici e/o stabilizzanti, dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni impartite dal manuale del C.N.R. facendone menzione nel verbale di prelevamento. 




Art. 9

Recipienti per il prelievo e trasporto dei campioni.


I contenitori utilizzati per i prelievo ed il trasporto dei campioni sono di norma costituiti da bottiglie in vetro opportunamente sigillate con tappo a pressione.

In casi particolari si dovranno utilizzare contenitori in altro materiale, secondo le prescrizioni contenute nel manuale del C.N.R.

I campioni dovranno essere consegnati al laboratorio preposto di norma entro le diciotto ore successive alla fine del prelievo salvo termini più brevi in casi particolari. 




Art. 10

Attrezzature per il prelevamento dei campioni.


Lautomezzo utilizzato dal personale incaricato per il prelevamento dei campioni è attrezzato di norma con:

a) una dotazione di base costituita da:

1) guanti e gambali;

2) canna telescopica per il prelievo dei campioni;

3) borsa portacontenitori a temperatura ambiente per i vuoti;

4) borsa portacontenitori termica a 4 °C per campioni prelevati;

5) secchio di plastica della capacità di litri 5, relativa corda per il prelievo, bacchetta in plastica per lomogeneizzazione;

6) cartine tornasole per il pH e relativa bacchetta in vetro;

7) campionatore per liquidi non miscibili;

8) campionatore manuale costituito da bottiglie a collo largo (diametro cm. 5) e relativi raccordi e supporti;

9) filo di ferro, pinze - sigillo e piombini;

10) imbuti in plastica a perdere o imbuti in pirex;

11) attrezzi per il sollevamento dei chiusini;

12) macchina fotografica;

13) termometro ad immersione.

b) dotazione straordinaria costituita da:

1) tute protettive e relative maschere protettive munite di filtri polivalenti e specifici;

2) pH metro portatile;

3) conduttivimetro portatile:

4) prelevatore automatico dei campioni.