Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 1 Disciplina del prelevamento campioni acque reflue.(1)
Art. 1Principi generali. Il presente regolamento disciplina il prelevamento di campioni di acque
reflue, pubbliche e private, trattate e non, scaricate direttamente e
indirettamente da insediamenti civili o produttivi in tutte le acque
superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché
in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
Le norme tecniche inerenti il prelevamento dei campioni sono quelle inserite
nei volumi «Metodi analitici per le acque», pubblicati dallI.R.S.A. (Istituto
di ricerca sulle acque) del C.N.R. e successivi aggiornamenti, cui dovrà essere
fatto riferimento ogni qualvolta si procede al campionamento.
Art. 2Prelevamento dei campioni. Il prelevamento dei campioni per laccertamento del rispetto dei limiti di
accettabilità viene effettuato dai presidi e servizi multizonali per il
controllo e la tutela delligiene ambientale delle UU.SS.LL. e, sino alla loro
attuazione, dai laboratori provinciali di Igiene e profilassi.
Il personale preposto al prelevamento dei campioni ed allaccertamento dei
limiti di accettabilità degli scarichi riveste la qualifica di agente o
Ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dellart. 221 del c.c.p. ed è
nominativamente individuato con apposito provvedimento.
Art. 3Norme di comportamento. Il personale incaricato per il prelevamento dei campioni dovrà attenersi alle
seguenti norme:
a) presentarsi al titolare dello scarico da controllare e richiedere la
presenza dello stesso, o di persona da esso delegata, eventualmente con
lassistenza di un consulente tecnico, per le operazioni di campionamento,
diffidandolo, fin dal momento dellinizio delle operazioni, dal mutare le
condizioni dello scarico per la durata delle operazioni stesse recependo le
eventuali dichiarazioni circa il tipo di scarico in atto durante il sopralluogo;
b) qualora si renda opportuno procedere ad un prelievo istantaneo «a
sorpresa», verrà effettuata loperazione di prelievo allesterno
dellinsediamento, provvedendo immediatamente ad un ulteriore campionamento da
eseguire allinterno, secondo la procedura stabilita al punto a); se richiesto
dai responsabili dellinsediamento, prima del campionamento di cui al punto a),
si provvederà ad eseguire un secondo prelievo istantaneo in presenza di titolari
dello scarico o loro delegati riportando la puntuale precisazione
delloperazione sul verbale di prelevamento.
Art. 4Tipi di campionamento. a) Campionamento istantaneo. Per campionamento istantaneo si intende un
campione singolo prelevato in ununica soluzione, in un punto determinato ed in
tempo breve (= 5 min.).
Per ottenere un campione istantaneo si effettua un prelievo di un adeguato
volume di effluente in ununica soluzione.
Detto volume, opportunamente omogeneizzato, verrà successivamente distribuito
in contenitori, secondo le modalità contenute nel successivo art. 7.
Si effettua il campionamento nei seguenti casi:
1) allinizio di ogni ispezione che richieda un campionamento secondo le
indicazioni delle lett. a) e b) dellart. 2 (campionamento istantaneo
preliminare; campionamento istantaneo preliminare a sorpresa). 2) per il controllo degli scarichi accidentali e/o occasionali, e/o
discontinui di durata inferiore alle 3 ore. 3) Per controlli estemporanei e controlli delle escursioni dei valori di
parametri particolari come previsto al punto 3.2.1. del manuale I.R.S.A. 1977,
sempre e comunque secondo un dettagliato programma preventivamente stabilito.
b) Campionamento medio. Per campione medio si intende un campione ottenuto da
più prelievi effettuati in un dato intervallo di tempo e comunque nellarco di
almeno 3 ore, in maniera continua o discontinua, proporzionale o non alla
portata delleffluente.
Di norma esso dovrà effettuarsi mediante il prelevamento di singoli campioni
istantanei di opportuno volume, prelevati, indicativamente ogni ora e comunque
in modo tale che i singoli prelevamenti siano rappresentativi di eventuali
variazioni qualitative dello scarico.
Ogni volume, relativo ad ogni singolo prelevamento, verrà suddiviso in
contenitori secondo le modalità contenute al successivo art. 7.
Il laboratorio preposto analizzerà separatamente i singoli prelievi
riportandone i risultati in ununica relazione di perizia ed esprimendo il
giudizio sulla base della media dei singoli valori analitici.
c) Campionamento medio composito. Per campione medio composito si intende un
campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni prelevati ad
opportuni intervalli di tempo, nellarco di almeno 3 ore, in modo proporzionale
o non alla portata.
Il campione medio composito si ottiene mescolando i campioni istantanei,
ricavandone il volume necessario per lanalisi, suddiviso in contenitori secondo
le modalità contenute nel successivo art. 7.
d) Campionamento medio continuo. Viene effettuato prelevando in maniera
continua e per un dato intervallo di tempo, nellarco di almeno 3 ore una
porzione delleffluente, proporzionale o non alla portata del medesimo.
Dal quantitativo così ottenuto si ricava il volume destinato allanalisi, che
viene suddiviso in contenitori secondo le modalità previste dal successivo art.
7.
Il campionamento di cui alle lett. b), c), e d) si effettua nei seguenti
casi:
1) scarichi continui di portata e composizione sia variabile che costante;
2) scarichi discontinui della durata superiore alle 3 ore, siano essi
periodici prevedibili che periodici non prevedibili (saltuari), di portata e
composizione sia variabile che costante.
Art. 5Ubicazione del punto di campionamento. In conformità a quanto prescritto dallart. 9 della legge 10 maggio 1976, n.
319 ed ai metodi dellI.R.S.A. C.N.R., il prelievo dovrà essere effettuato
subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore, come
individuato dallart. 1 del presente Regolamento.
Nel caso di immissione contestuale di scarichi provenienti da più
insediamenti la ubicazione del punto di confinamento potrà essere opportunamente
arretrato, ai fini di assicurare provenienza univoca allo scarico prelevato.
LAutorità competente al rilascio delle autorizzazioni prescriverà la
costruzione di un idoneo pozzetto di prelevamento definendo le caratteristiche
costruttive ed i tempi di realizzazione.
Art. 6Tecnica di campionamento. La scelta del metodo operativo per il prelievo dei campioni dovrà essere
attuata in funzione di:
a) campionamento da tubazioni, condotte, chiuse o fognature. In questi casi
il prelievo non dovrà essere eseguito direttamente con bottiglia o altro
recipiente.
Esso dovrà essere eseguito inserendo trasversalmente un tubo fino al centro
della sezione del flusso, versando o aspirando tramite questo il liquido nei
contenitori.
Per lesecuzione di questa operazione si dovrà adottare la tecnica prescritta
al punto 4.4 del manuale C.N.R.
Tutto il materiale adoperato per le operazioni di prelievo dovrà essere
adeguatamente deterso con un idoneo quantitativo di acqua da prelevare.
b) Campionamento da canalette a cielo aperto, pozzetti, ecc.
Nel caso si debba effettuare un campionamento di acqua da canalette a cielo
aperto, pozzetti di ispezione ecc. il prelievo va effettuato circa a metà
altezza del liquido.
Di norma il prelievo, escluso quello per liquidi non miscibili verrà
effettuato mediante limmersione diretta del contenitore nel liquido da
prelevare.
Tutto il materiale adoperato per le operazioni di prelievo dovrà essere
adeguatamente deterso con un idoneo quantitativo di acqua da prelevare.
Nel caso in cui laltezza del liquido nella canaletta risulti di entità
modesta, si dovrà campionare leffluente, prelevando il campione a pelo del
liquido, con laiuto di adatto dispositivo a scelta delloperatore fino al
riempimento totale o parziale del contenitore.
Per prelevare le acque nelle quali verranno ricercati i gas disciolti si
dovrà dotare la bottiglia del dispositivo per raccogliere i liquidi senza
gorgogliamento.
c) Campionamento dei liquidi non miscibili. Per il campionamento dei liquidi
non miscibili si dovrà, di norma, utilizzare lapposito campionatore per liquidi
non miscibili.
Art. 7Procedura per il prelievo dei campioni. Il personale incaricato dovrà di norma procedere al prelievo di campioni
attenendosi alle seguenti norme:
1) Allinizio del sopralluogo esperite le formalità di cui allart. 3 del
presente regolamento, procederà allimmediato prelievo di un campione istantaneo
(campione istantaneo preliminare). 2) Richiederà e recepirà le dichiarazioni del rappresentante del titolare
dello scarico circa il tipo di scarico effettuato allatto del sopralluogo.
Tali notizie dovranno essere riportate nel verbale di prelevamento.
3) Leventuale ulteriore campionamento medio si eseguirà congiuntamente alle
ispezioni dei cicli lavorativi per garantire che non vengano modificate le
condizioni che danno luogo agli scarichi in atto.
Verificandosi questultima ipotesi si dovrà contestare il fatto al
responsabile della ditta riportando il tutto sul verbale di prelevamento.
4) Ultimate le operazioni di prelievo si sigillano i contenitori con filo e
piombo e si compilano le etichette riportanti:
- titolare dello scarico ed indirizzo;
- tipo di scarico sottoposto al controllo (civile o industriale),
caratteristiche (acquoso, organico, ecc.), portata e modalità (continuo,
periodico, accidentale, ecc.);
- tipo di prelievo prescelto (istantaneo, medio ecc.);
- la data di campionamento e lora;
- il numero del verbale di prelevamento sul quale vengono descritte le
operazioni riferite al prelievo;
- la firma del o dei prelevatori e del rappresentante del titolare dello
scarico presente al prelievo.
5) Infine si dovrà redigere il verbale di prelevamento campioni.
Nel caso di più prelievi, che concorreranno alla formazione del campione
medio, dovrà essere redatto un verbale per ogni singolo prelievo.
Nei verbali dovranno essere riportati:
- lanno, il mese, il giorno, lora, la località, la ditta presso la quale
viene effettuato il prelievo, e il tipo di attività svolta; - le generalità e la qualifica del o dei prelevatori; - le generalità del legale rappresentante della ditta; - le generalità del rappresentante del titolare che assiste alle operazioni
di prelievo; - le dichiarazioni del responsabile circa il tipo di scarico in atto presso
linsediamento (continuo, accidentale, occasionale, di breve durata, ecc.), le
materie prime e i relativi impiegati nelle varie fasi del ciclo di lavorazione,
la provenienza delle acque impiegate nelle lavorazioni;
- il tipo di impianto per la depurazione delle acque di scarico; - il modo di prelievo (manuale o automatico); - il tipo di prelievo prescelto precisando se si tratta di:
a) prelievo istantaneo (come disposto dallart. 4, parte prima, del presente
regolamento indicando nel contempo se a detto campione farà seguito il prelievo
di un campione medio);
b) prelievo istantaneo preliminare «a sorpresa» (come disposto dallart. 4,
punto primo del presente regolamento, indicando se a detto campione farà seguito
un ulteriore prelievo con campione istantaneo in presenza del responsabile dello
scarico);
c) campione medio (prelevato secondo le modalità previste dallart. 4, punto
terzo, comma b).
In tal caso indicare con numeri progressivi i vari prelievi effettuati
durante il campionamento (es. 2° prelievo nellarco delle tre ore).
- la durata del prelievo (ossia il periodo di tempo entro il quale viene
globalmente effettuata loperazione di campionamento); - le modalità relative alla ripartizione in contenitori del volume di liquido
prelevato; - il numero dordine per ciascun prelievo; - la dichiarazione da cui risulti che il titolare dello scarico, o il suo
rappresentante, è stato avvisato che può presenziare, eventualmente con
lassistenza di un consulente tecnico, alle operazioni di analisi;
- eventuali dichiarazioni del titolare dello scarico o del suo delegato; - eventuali osservazioni dei prelevatori; - la dichiarazione da cui risulti che il verbale è stato letto alla presenza
del titolare dello scarico o del suo rappresentante e che è stato o meno
sottoscritto dallo stesso; - la dichiarazione da cui risulti che il titolare dello scarico o il suo
rappresentante ha trattenuto copie del verbale; - indicazione delleventuale consegna al titolare dello scarico o al suo
rappresentante di campione del prelievo effettuato;- la firma del o dei prelevatori e della persona che ha assistito al
prelievo.
Art. 8Conservazione dei campioni destinati allanalisi. I campioni prelevati dovranno essere conservati fino al momento dellanalisi
alla temperatura di 4 °C.
Leventuale aggiunta di batterici e/o stabilizzanti, dovrà essere eseguita in
conformità alle disposizioni impartite dal manuale del C.N.R. facendone menzione
nel verbale di prelevamento.
Art. 9Recipienti per il prelievo e trasporto dei campioni. I contenitori utilizzati per i prelievo ed il trasporto dei campioni sono di
norma costituiti da bottiglie in vetro opportunamente sigillate con tappo a
pressione.
In casi particolari si dovranno utilizzare contenitori in altro materiale,
secondo le prescrizioni contenute nel manuale del C.N.R.
I campioni dovranno essere consegnati al laboratorio preposto di norma entro
le diciotto ore successive alla fine del prelievo salvo termini più brevi in
casi particolari.
Art. 10Attrezzature per il prelevamento dei campioni. Lautomezzo utilizzato dal personale incaricato per il prelevamento dei
campioni è attrezzato di norma con: a) una dotazione di base costituita da: 1) guanti e gambali; 2) canna telescopica per il prelievo dei campioni; 3) borsa portacontenitori a temperatura ambiente per i vuoti; 4) borsa portacontenitori termica a 4 °C per campioni prelevati; 5) secchio di plastica della capacità di litri 5, relativa corda per il
prelievo, bacchetta in plastica per lomogeneizzazione; 6) cartine tornasole per il pH e relativa bacchetta in vetro; 7) campionatore per liquidi non miscibili;
8) campionatore manuale costituito da bottiglie a collo largo (diametro cm.
5) e relativi raccordi e supporti; 9) filo di ferro, pinze - sigillo e piombini; 10) imbuti in plastica a perdere o imbuti in pirex; 11) attrezzi per il sollevamento dei chiusini; 12) macchina fotografica; 13) termometro ad immersione.
b) dotazione straordinaria costituita da: 1) tute protettive e relative maschere protettive munite di filtri
polivalenti e specifici; 2) pH metro portatile; 3) conduttivimetro portatile: 4) prelevatore automatico dei campioni.
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