Anno 1983
Numero 24
Data 19/12/1983
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 1983, n. 132. (*) Vedi anche : il Regolamento 20 gennaio 1988, n. 1 "Disciplina deli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 1 "Disciplina del prelevamento campioni acque reflue"; il Regolamento 3 novembre 1989,n. 2 "Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami, sul suolo e nel sottosuolo"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 3 "Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 4 "Disciplina deli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 5 "Disciplina delle pubbliche fognature"
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 19 dicembre 1983, n. 24

Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.(1) 


(1) Vedi la l.r. 17/2007.Vedi anche il reg. reg. 26/2011


TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalita)


La presente legge, in attuazione dell art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

 

A tal fine la Regione:

 

- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell acqua;

- regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;

- tutela la falda idrica sotterranea.




Art. 2

(Quadro degli interventi)


La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:  (2) 

-        la pianificazione e lattuazione programmata degli interventi;

-        la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

-        la individuazione degli usi consentiti delle acque nellambito dei criteri generali di cui allart. 2, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

-        lorganizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;

-        limposizione di limiti di accettabilità;

-        il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

-        il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;

-        la determinazione delle tariffe;

-        la tutela del sistema idrico del sottosuolo.




(2) Il Governo ha così osservato:


TITOLO 2

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE





Art. 3

(Approvazione del piano di risanamento)


 In attuazione dell art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque e approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

 

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

 

- l uso della falda;

- l alimentazione artificiale della falda;

- le carte tematiche dei presidi depurativi;

- le carte ematiche degli ambiti territoriali;

- le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;

- le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

 

Il piano e depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita montane.




Art. 4

(Coordinamento pianificatorio)


Lattività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.




Art. 5

(Efficacia dei vincoli)


I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno efficacia di cui al DPR 11 maggio 1968, n. 1090.




Art. 6

(Modalita di attuazione)


 

Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e di preminente interesse regionale.

 

Il piano e attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.




Art. 7

(Programmi pluriennali)


I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

a)       gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

b)      la valutazione dellincidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;

c)       le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli enti interessati allattuazione del piano;

d)      gli schemi dellaccordo di programma di cui al successivo art. 9;

e)       la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;

f)       gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;

g)      il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

h)      i soggetti incaricati e la spesa prevista per laggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

I programmi sono predisposti dallAssessorato competente entro il 30 giugno dellanno precedente a quello cui si riferiscono.(3) 

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane e dagli altri soggetti individuati dallaccordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.



(3) Comma così sostituito dalla l.r. 5/93, art. 1.


Art. 8

(Rilevazione dello stato di attuazione del programma)(•) 


I soggetti preposti allattuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dallAssessorato regionale competente.



(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 5/93, art. 1.


Art. 9

(Accordo di programma)


L accordo di programma realizza il coordinamento delle attivita dei soggetti pubblici.

 

Con l accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle attivita necessarie per la realizzazione degli interventi.

 

L accordo di programma prevede, altresì, le modalita di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

 

L adesione all accordo di programma, proposto dalla Giunta regionale, e deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

 




Art. 10

(Poteri sostitutivi)


In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nellaccordo di programma, il Presidente della Regione diffida durgenza gli enti inadempienti allosservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti allaccordo di programma.

La Giunta regionale, accertata linadempienza o la difformità, qualora non richieda la nomina del Commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dellaccordo di programma sospendendo il finanziamento.




Art. 11

(Finanziamento degli interventi)


I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

La Tesoreria della Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dallente medesimo.

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nellintero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui allart. 61 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dellente interessato, allaccreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari nonchè i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.




Art. 12

(Procedure per l esecuzione delle opere)


Allesecuzione delle opere provvedono gli enti di cui allultimo comma dellart. 7 nei termini temporali previsti nellaccordo di programma di cui al precedente art. 9.

Laffidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

a)       licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui allart. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

b)      concessione con possibilità di estendere loggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione allAlbo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dellopera e degli eventuali servizi che ne costituiscono loggetto.

Laffidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

Laffidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

I progetti di cui al terzo comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dellopera da eseguire.

Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione allopera da progettare.




Art. 13

(Modalita per l approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli

enti locali)


I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente lufficio tecnico dellente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dellufficio tecnico dellente, il parere è espresso dallUfficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dellufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico-economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

Lapprovazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata è approvato dallente con apposito atto deliberativo.

Lente interessato approva, altresì, laffidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lettera b).

Lente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

Il Presidente della Giunta, entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso dopera.

Il Presidente della Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

TITOLO III

RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI

IDRICI E CATASTO REGIONALE




TITOLO 3

RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE





Art. 14

(Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)


La Regione, in attuazione dellart. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

Per il rilevamento dei dati e lesecuzione delle analisi e ricerche la Regione può avvalersi dei Comuni singoli o associati, delle Comunità montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

I rapporti tra la Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, gli enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dellart. 3 della L.R. 12.8.1981, n. 45.

Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7.

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonchè per lacquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico-scientifiche per il rilevamento e le analisi.




Art. 15

(Istituzione del catasto regionale delle acque)


La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale e comunale.

La Regione ne cura lorganizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.




Art. 16

(Contenuti del catasto)


I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dallinquinamento ai sensi dellart. 2, primo comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

a)       caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

b)      autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

c)       suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

d)      impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

e)       usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

f)       opere idrauliche di competenza regionale;

g)      regime giuridico dei corpi idrici.




Art. 17

(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto)


I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane che vi provvedono nellesercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319  e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente allorganizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per lacquisizione, la memorizzazione e lelaborazione dei dati raccolti.

La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.




Art. 18

(Utilizzazione del catasto)


Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili allesercizio delle rispettive funzioni.     

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonchè le tariffe di utenza.





TITOLO 4

NORME DI ATTUAZIONE





Art. 19

(Opere di igiene ambientale)


La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con Decreto del Presidente della Giunta, purchè conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.




Art. 20

(Norme attuative del piano)


La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dellart. 4 della legge 10 maggio 1976, numero 319 e dellart. 17 della legge 24.12.1979, n. 650.

Le norme attuative disciplinano:

a)       gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

b)      lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dallinquinamento, e n. 101 del 28.5.81;

c)       lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

d)      lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;

e)       linstallazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;

f)       i criteri per il corretto e razionale uso dellacqua;

g)      le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;

h)      le modalità tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;

i)        linstallazione e lesercizio degli impianti di acquedotto.




Art. 21

(Emanazione delle norme attuative)


Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.




TITOLO 5

RIUTILIZZAZIONE





Art. 22

(Risorse idriche non convenzionali)

 


La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dellacqua, promuove ed incentiva lutilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.




Art. 23

(Riutilizzazione)


La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

Luso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

Luso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dallimpianto di trattamento allutenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato laffluente trattato.




Art. 24

(Approvazione dei progetti)


L uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonche i progetti relativi all utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.




TITOLO 6

TARIFFAZIONE





Art. 25

(Canoni di fognatura e depurazione)


Le tariffe per la raccolta, lallontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dellart. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale.

Le tariffe, di cui al primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

Le tariffe sono aggiornate ogni anno in relazione allandamento dei costi.




Art. 26

(Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni

industriali o dai processi di depurazione)


Il Consiglio regionale, entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.




Art. 27

(Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico)


Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto e subordinato al pagamento:

 a) delle spese di istruttoria dovute all autorita competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita;

b) delle spese per il prelevamento e l analisi dei campioni delle acque di rifiuto;

c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

 Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

 Prima del rilascio dell autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

 Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi e superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

 Il versamento di cui al precedente comma dovra essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

 Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall autorita preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

 Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del TU 14 aprile 1910, n. 639.




Art. 28

(Tassa di concessione regionale)


Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 31/ 1/ 1972, n. 1 e 9/ 6/ 80, n. 65 -Titolo II, numero d ordine 20 - quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

 La tassa deve essere corrisposta all atto dell emanazione del provvedimento di autorizzazione.

 La tassa annuale di concessione e dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge




TITOLO 7

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO





Art. 29

(Finalita)


Il presente titolo in attuazione dellart. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonchè la ricerca, lestrazione e lutilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.




Art. 30

(Tutela del sistema idrico del sottosuolo)


La ricerca, lestrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

La Giunta regionale, entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.




Art. 31

(Contenuto dei piani di riordino)


I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

 I piani di riordino:

a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprieta idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unita idrologiche;

b) censiscono i punti d acqua esistenti con opportuna schedatura;

c) individuano i canali e gli adduttori di acqua nonche i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;

d) definiscono le modalita per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d acqua;

e) determinano le modalita tecniche per la ricarica artificiale;

f) individuano le zone in cui l esecuzione di assaggi o ricerche d acqua e riservata alla pubblica Amministrazione;

g) individuano le zone in cui e necessario sospendere l esecuzione delle ricerche e dell estrazione, ridurre l utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.




Art. 32

(Redazione dei piani di riordino)


I piani di riordino sono redatti dallAssessorato competente che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonchè di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dellart. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. ((4) )

La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti dacqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

   



(4) Comma così sostituito dalla l.r. 5/93, art. 1


Art. 33

(Approvazione dei piani di riordino)


I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dellAssessorato competente.(5) 

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dellavvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

            Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

            La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per lapprovazione.

            Lapprovazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

            Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso lufficio del Genio civile competente per territorio.



(5) Comma così sostituito dalla l.r. 5/93, art. 1


Art. 34

(Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)(•) 


[La ricerca delle acque sotterranee e sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista all uopo abilitato per legge:

a) relazione tecnico - economica;

b) planimetria riportante l ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un chilometro;

c) relazione idrogeologica e risultati delle eventuali indagini espletate.

Le domande sono istruite, previo sopralluogo, dal Genio civile in applicazione del secondo comma dell art. 95 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei piani di riordino, ove approvati.

L autorizzazione alla ricerca e rilasciata dal coordinatore dell ufficio del Genio civile.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalita ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonche la cauzione da versarsi e l indennita da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L autorizzazione alla ricerca non puo avere durata superiore ad un anno e puo essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi.

L autorizzazione e nominativa e non puo essere volturata.

Avverso il rilascio o il diniego dell autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell indennita da corrispondersi al proprietario del suolo, e ammesso da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione, che provvede definitivamente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

L autorizzazione alla ricerca puo essere revocata nei casi previsti dall art. 101 del RD 11/ 12/ 1933, n. 1775.

I risultati della ricerca devono essere depositati presso il Genio civile.]



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16.


Art. 35

(6) 


[L estrazione e l utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee e sottoposta a concessione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, e preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti ad ottenere la concessione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine dell autorizzazione alla ricerca.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico - economica;

b) planimetria riportante l ubicazione dei punti d acqua da utilizzare e le opere da realizzare;

c) stratigrafia del pozzo;

d) prove di poranti;

e) analisi chimica e batteriologica delle acque;

f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate e, se richiesta, nella concessione di controllo della salinita.

La documentazione a firma di un professionista all uopo abilitato per legge e presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del Genio civile competente per territorio, che provvederanno all istruttoria in applicazione del RD 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione per l estrazione e l utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e viene rilasciata con provvedimento del Coordinatore dell ufficio del Genio civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo articolo 46.

La concessione puo essere sospesa o revocata, nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.

Restano ferme, ai sensi dell art. 93 del TU 11/ 12/ 1933, n. 1775, le disposizioni in ordinate all utilizzazione delle acque da parte del proprietario del fondo per gli usi domestici.]



(6) Articolo prima sostituito dall’art. 2 della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r. 18/99


TITOLO 8

ASSETTO DELLE COMPETENZE





Art. 36

(Funzioni  delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)(•) 


1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

 

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi,

dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132.

 

2. Ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviali, ad eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

 

3. Le province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.



(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 31/95, art. 1


Art. 37

(Esercizio della delega)


Nell esercizio dei poteri delegati con l articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilita previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

 La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potra impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

 Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 Nell adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

 Gli atti adottati nell esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

 Alla copertura degli oneri derivanti dall esercizio della delega, si fara fronte con stanziamenti da iscriversi  nellapposito capitolo del bilancio regionale.

 




Art. 38

(Sostituzione e revoca della delega)


In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.




Art. 39

(Comuni singoli o associati e Comunita montane)


Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10.5.76, n. 319, 24.12.79, n. 650 nonchè dalla presente legge.

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle Comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.




Art. 40

(Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale)


I Comuni singoli o associati e le Comunità montane deliberano ladozione del Regolamento di gestione dei servizi.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.




Art. 41

(Consorzi per le aree di sviluppo industriale)


I servizi pubblici di distribuzione dell acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

 Le industrie insediate all interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

 Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

 Ai sensi dell art. 9 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche della presente legge e delle norme tecniche regionali.

 I consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati.

 I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

 I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire societa miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.




Art. 42

(Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunita montane)(•) 


I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei rifiuti provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse.




(•) Articolo così modificato dalla l.r. 31/95, art. 2. Vedi reg.reg. 26/2011, art. 7


TITOLO 9

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA





Art. 43

(Autorizzazione allo scarico)


Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dellultimo comma dellart. 9 della legge 10.5.76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dallautorità competente al controllo.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dallAssessorato regionale competente anche ai fini delluniformità della raccolta dei dati.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonchè i imiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10/5/76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonchè dai regolamenti regionali.

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità progressivamente.

Lautorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata allautorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10.5.1976, n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dellautorità rifiuto o revoca.  ((7) )  ((8) )

A domanda del soggetto interessato, lautorità di controllo, nellautorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dallattivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definito dallautorità di controllo nellatto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore. ((9) )



(7) Comma così inserito dall'articolo unico, 1° comma, della l.r. 28/93.
(8) Con il 2° comma dell'articolo unico della l.r. 28/93 è stato disposto:
(9) Vedi l'art. 3 della l.r. 31/95


Art. 44

(Revoca delle autorizzazioni allo scarico)


Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10.5.76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonchè dai regolamenti regionali.

Lautorità competente al controllo, salvo lapplicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare lautorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso il termine senza che linteressato vi abbia provveduto, lautorità competente revoca lautorizzazione ingiungendo limmediata cessazione dello scarico.

Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.




Art. 45

(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)


Il rilascio della concessione edilizia o dellautorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare lautorizzazione allo scarico rilasciata dallorgano competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nellautorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dellavvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione allorgano preposto al controllo degli scarichi.





TITOLO 10

COMITATO TECNICO





Art. 46


[E istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

 I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

 Il Comitato tecnico e composto:

 a) dall Assessore alla Programmazione che lo presiede;

b) da due rappresentanti tecnici designati dal  EAAP;

c) da un esperto designato dall Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;

d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle politiche ambientali; Assessorato  allAgricoltura, Assessorato alla Sanita, Assessorato all’Industria e Artigianato, Assessorato ai Lavori Pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche;*

f) dai Coordinatori regionali degli Uffici del Genio civile;

g) da un esperto designato dall Ente Irrigazione.

 I membri di cui alla presente lettera d) devono essere scelti tra docenti  universitari, ricercatori presso enti pubblici  e tecnici laureati  con una anzianità di iscrizione all’albo professionale  non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline:  geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento  delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.

 Il Comitato e insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

 

Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Un funzionario regionale, designato dall Assessore al ramo esercita le funzioni di Segretario.

 Il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico e approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.]

           



(•) Articolo abrogato dall'art. 13 , comma 7, della l. r. 28/99


TITOLO 11

SANZIONI





Art. 47

(Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei)(10) 


[I pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge.

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull immobile nel quale insiste il pozzo che risulti inadempiente all obbligo di cui al precedente primo comma e soggetto alla sanzione pecuniaria di importo da 10 e 100 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dall ufficio del Genio civile competente per territorio.

La sanzione viene irrogata con decreto del Presidente della Regione, vista la relazione tecnica dell ufficio del Genio civile.

Il contravventore puo liberarsi delle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e l area circostante per una estensione utile all impianto delle attrezzature necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresi, con il medesimo atto, le servitu di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

Qualora il concessionario emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quelli concessi e tenuto al pagamento di una sanzione pari a 100 volte il canone stabilito dal decreto di concessione.

Per le violazioni delle norme in materia di tutela delle acque all inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10/ 5/ 76, n. 31 e sue modifiche ed integrazioni.]



(10) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16


Art. 48

(Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi)


Salva lapplicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10.5.76, n. 319 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare dello scarico che:

a)       non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 45;

b)      effettui scarichi od immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art. 43;

c)       effettui scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

d)      effettui attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto la autorizzazione.




Art. 49

(Procedimento di accertamento ed irrogazione)


Allaccertamento delle violazioni provvedono, nellambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, allautorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia allautorità giudiziaria.





TITOLO 12


NORME TRANSITORIE




Art. 50

(Trasferimento delle opere d igiene ambientale e gestione dei servizi)


La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con lEnte autonomo per lacquedotto pugliese al fine di regolamentare lacquisizione dei dati relativi alle opere digiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.

Fino allentrata in vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 51

(Programma esecutivo d intervento)


Il primo programma pluriennale 1983-85 ed il piano esecutivo annuale per lanno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicate: lammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari, le modalità di attuazione e gestione delle opere.

Il primo programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale.

Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge.

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.




Art. 52

(Interventi regionali per l attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti

solidi urbani)


Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dellapprovazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui allart. 6 del D.P.R. 10.9.82, n. 915, promuove lattuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

I fanghi residuati dai processi di depurazione che, ai sensi dellarticolo 2 del D.P.R. 10.9.82, n. 915, non siano classificati rifiuti tossici e/o nocivi, possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

Ai  fini di cui al precedente primo comma la Regione, nellambito del programma esecutivo dintervento di cui al precedente art. 51, provvede:

-        ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;

-        a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

-        ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

Con lentrata in funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

           

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 46.

Per gli interventi relativi allapertura di discariche controllate, nonchè per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.





TITOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 53

(Compiti dell Assessorato alla Programmazione)


LAssessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

-        utilizzazione delle risorse idriche;

-        smaltimento dei rifiuti solidi;

-        difesa del suolo;

-        energia. ((11) )

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è costituito, nellambito dellAssessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dellapprovvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dallinquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

Per gli scopi di cui al precedente comma il Settore si articola:

-        ufficio utilizzazione risorse idriche;

-        ufficio tutela delle acque dallinquinamento;

-        ufficio difesa del suolo;

-        ufficio smaltimento rifiuti solidi;

-        ufficio energia.      

La Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed allattivazione funzionale ed operativa del Settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di Settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma è soppresso, nellambito dellAssessorato interessato, lufficio acque ed energia di cui allart. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

In attuazione dellart. 105, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del Settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della presente legge, nonchè in quelle disciplinate dalla legge 29.5.82, n. 308 e dal D.P.R. 10.9.82, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando posti disponibili nellorganico regionale, indice un concorso pubblico per titoli e colloqui per lassunzione di sei unità. ((12) )

Al concorso può partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da Enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica, ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che documenti lo svolgimento di attività di ricerca, studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale risorse, svolte presso e/o per conto dellAmministrazione di provenienza.

Nella valutazione dei titoli, sarà dato particolare rilievo allaver già svolto, anche in posizione di comando e/o di distacco di fatto presso la Regione, attività di studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore risorse.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti sesto e settimo commi.

Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari esperti nelle materie attribuite al Settore, si procederà con apposita delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge.

Linquadramento dei vincitori avverrà nellottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della LR n. 18 del 25.3.74 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nellapposito capitolo del bilancio regionale.

Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui allottavo comma in possesso della laurea in chimica. ((13) )



(11) L'art. 2 della l.r. 5/93, così dispone:
(12) Con l'articolo unico della l.r. 3/88, il numero delle unità di personale da assumere è stato definito in n. 12 unità.
(13) Comma  aggiunto dalla l.r. 19/85, art. 7, comma 1


Art. 54

(Coordinamento delle attivita)


Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dellart. 21 della L.R. 17.6.83, n. 8.




Art. 55

(Delega all Assessore)(14) 


LAssessore al ramo, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge.



(14) Articolo così sostituito dalla l.r. 5/93, art. 1


Art. 56

(Abrogazione di norme)


Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alle LR 6 marzo 1979, n. 13.

Per le opere gia in corso di realizzazione e per gli stanziamenti gia impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalla medesime disposizioni.