Anno 1989
Numero 4
Data 03/11/1989
Abrogato
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 27 dicembre 1989, n. 215. 
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Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 4

Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature.(1) (2) 


(1)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
(2) Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia


Art. 1

Finalità.(3) 


[1. Il presente regolamento disciplina gli scarichi provenienti da nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc siti nei Comuni o nelle aree urbane non ancora servite da pubbliche fognature. Gli scarichi di cui al presente titolo sono «provvisori» e saranno inattivati al momento in cui entrerà in esercizio limpianto di pubblica fognatura]. 



(3)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 2

Scarichi degli insediamenti civili esistenti.(4) 


[1. Gli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi ad esso, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dallautorità locale]. 



(4)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 3

Modalità di smaltimento per gli scarichi provenienti da insediamenti civili di cui al presente regolamento.(5) 


[1. Lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti dai nuovi insediamenti civili rientranti nel presente regolamento sarà realizzato nei modi seguenti:

a) vasca tipo Imhoff per la chiarificazione del liquame e vasca a perfetta tenuta stagna per la raccolta del liquame chiarificato;

b) impianto con trattamento biologico.

2. Gli impianti di cui al precedente comma vanno realizzati con le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

a) vasca tipo Imhoff caratterizzata dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione e il secondo di digestione) per il liquame e fango che consentono un trattamento di chiarificazione dei reflui e parziale stabilizzazione dei fanghi.

Lubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno metri 1 dai muri di fondazione e non meno di metri 10 da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Le vasche devono essere interrate ed a perfetta tenuta stagna; devono avere laccesso dallalto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

Il proporzionamento della vasca sarà stabilito tenendo presente che il comparto di sedimentazione deve permettere, per le portate di punta, una detenzione di almeno 4-6 ore. Come valori medi nel comparto di sedimentazione si devono avere circa 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non deve essere inferiore a 250-300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si devono avere 100-120 litri pro-capite. Allavviamento dovrà essere messa calce. In fase di conduzione il fango che viene a formarsi dovrà essere asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento, avendo cura di lasciare in sito la quantità necessaria ad assicurare linnesto con il fango che andrà a sedimentarsi successivamente.

Lo smaltimento del fango asportato dovrà essere eseguito nel rispetto della disciplina statale e regionale alluopo vigente.

Il pozzo a perfetta tenuta stagna per lo stoccaggio provvisorio del liquame chiarificato deve essere interrato, munito di idoneo tubo di ventilazione e distante almeno metri 1 dai muri di fondazione e non meno di metri 10 da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Il proporzionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti e tenendo presente che lo svuotamento dovrà avvenire almeno mensilmente.

b) Per gli impianti con trattamento biologico o chimico lo smaltimento potrà avvenire per dispersione o percolazione mediante sub-irrigazione ai sensi della normativa statale e regionale ovvero nel sottosuolo e nei corpi idrici recipienti, nel qual caso dovranno rispettarsi i limiti di accettabilità previsti dal piano di risanamento delle acque per gli scarichi delle pubbliche fognature]. 



(5)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 4

Individuazione dei siti per lo smaltimento.(6) 


[1. I Comuni individuano, su suolo non adibito ad uso agricolo, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nella normativa statale e regionale, i siti provvisori per lo smaltimento dei fanghi e del liquame chiarificato e provvedono alla corretta ed igienica conduzione e regolamentazione dello smaltimento negli stessi. I siti così individuati dovranno essere dichiarati idonei in base a quanto previsto nellallegato 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dallinquinamento del 4 febbraio 1977]. 



(6)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 5

Autorizzazioni.(7) 


[1. Agli utenti di scarichi provvisori previsti nel presente regolamento, ai sensi dellultimo comma dellart. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, sarà rilasciata da parte del Sindaco del Comune unautoriz-zazione provvisoria che avrà validità sino allentrata in funzione della pubblica fognatura.

2. Le autorizzazioni allo scarico per gli impianti di smaltimento di cui alla lettera a) dellart. 3 devono contenere lindicazione del sito di smaltimento finale individuato dal Comune]. 



(7)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 6

Documentazione da presentare per lautorizzazione .(8) 


[1. Ai fini dellautorizzazione di cui al precedente articolo, il titolare dello scarico dovrà presentare istanza in bollo allautorità competente con allegato:

a) relazione tecnica illustrante, con riferimento al tipo di insediamento, il tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento;

b) progetto del sistema trattamento-smaltimento.

2. La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa, a cura dellinteressato, allautorità competente per lautorizzazione allo scarico contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ad edificare o lottizzare].



(8)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 7

Controllo urbanistico .(9) 


[1. Le autorizzazioni a lottizzare le concessioni edilizie non possono essere rilasciate se non risultino osservati gli adempimenti di cui al precedente articolo.

2. Le norme del presente regolamento non sono applicabili agli insediamenti sorti in violazione di leggi e di regolamenti urbanistici].



(9)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 8

Vigilanza e controllo sugli scarichi.(10) 


[1. I controlli sugli scarichi sono effettuati dallautorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.

2. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica almeno semestrale e devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché losservanza delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

3. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e allambiente].



(10)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 9

Revoca delle autorizzazioni allo scarico.(11) 


[1. Tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate a norma del presente regolamento si intendono di fatto revocate non appena sarà entrato in funzione il sistema fognante urbano a servizio delle aree in cui ricade limpianto autorizzato provvisoriamente.

2. Le autorizzazioni allo scarico devono essere, inoltre, revocate nei casi contemplati dagli artt. 15, ultimo comma, e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché per il mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.

3. Prima di revocare lautorizzazione lautorità competente al controllo, fermo lobbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che linteressato vi abbia provveduto, lautorità competente, contestualmente alla revoca dellautorizzazione, ingiunge immediata cessazione dello scarico].



(11)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 10

Sanzioni.(12) 


[1. Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Allaccertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 8.

3. I soggetti cui compete effettuare laccertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento del loro compito]. 



(12)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).