Anno 1990
Numero 18
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 18

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l' artigianato.



Art. 1


1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l artigianato previste dall art. 9 della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.

2. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale dispone l avvio ed il completamento delle procedure per la revisione dell albo e per effettuare le elezioni ai sensi della l.r. 17- 1- 1988, n. 2.

3. Qualora le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell albo e delle altre attivita si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge.




Art. 2


1. Agli oneri finanziari rivenienti dallapplicazione della presente legge si provvede, ai sensi degli artt. 27 e segg. e 53 e segg. della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, con i fondi stanziati sul cap. 0213030 del bilancio di previsione per il 1990.