Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 18
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l' artigianato.
Art. 11. Entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle
nuove Commissioni provinciali per l artigianato previste dall art. 9 della
l.r. 17- 1- 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a),
del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di
categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre
anni.
2. Contestualmente il
Presidente della Giunta regionale dispone l avvio ed il completamento delle
procedure per la revisione dell albo e per effettuare le elezioni ai sensi
della l.r. 17- 1- 1988, n. 2.
3. Qualora le elezioni
non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro
costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente
articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell albo e delle
altre attivita si provvede con un commissario straordinario ai sensi di
legge.