Anno 1990
Numero 18
Data 04/05/1990
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 maggio 1990, n. 84.
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 18

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l' artigianato.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 1

(2) 


[1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per lartigianato previste dallart. 8 della legge L.R. 17 gennaio 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.

2. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale dispone lavvio ed il completamento delle procedure per la revisione dellalbo e per effettuare le elezioni ai sensi della L.R. 17 gennaio 1988, n. 2,

3. Qualora le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dellalbo e delle altre attività si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge] .  



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 2

(3) 


[1. Agli oneri finanziari rivenienti dallapplicazione della presente legge si provvede ai sensi degli articoli 27 e seguenti e 53 e seguenti della L.R. 17 gennaio 1988, n. 2 con i fondi stanziati sul cap. 0213030 del bilancio di previsione per il 1990] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29