Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 18
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l' artigianato.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29 Art. 1(2)
[1. Entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale,
in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove
Commissioni provinciali per lartigianato previste dallart. 8 della legge
L.R. 17 gennaio 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del
medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria
artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.
2. Contestualmente il
Presidente della Giunta regionale dispone lavvio ed il completamento delle
procedure per la revisione dellalbo e per effettuare le elezioni ai sensi della
L.R. 17 gennaio 1988, n. 2,
3. Qualora le elezioni non
siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro
costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente
articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dellalbo e delle
altre attività si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29