Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 10 Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990- 1992.
Art. 1(Stato di previsione dell Entrata e della Spesa) 1. Il totale generale dell Entrata della Regione Puglia per l
esercizio finanziario 1990 e approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di
competenza e in Lire 17.759.010.764.990 in termini di cassa. 2. Il totale generale della Spesa della Regione Puglia per l
esercizio finanziario 1990 e approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di
competenza e in Lire 17.743.945.319.910 in termini di cassa. 3. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle
quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione,
nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1990, sulla base dello
stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i
limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa
per l esercizio finanziario 1990 annesso alla presente legge. 5. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia
entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa
per l esercizio 1990 in conformita alle disposizioni di cui alla LR
n. 17 del 30- 5- 77 Norme sulla contabilita regionale.
6. Comma abrogato dall’art. 43
della l.r.
10/92 a sua volta abrogata dall’art. 115
della l.r.
28/2001
Art. 2(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l
esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Art. 3(Bilancio pluriennale) 1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato e
approvato l allegato bilancio pluriennale per il triennio 1990- 1992 (all. n. 1
e n. 2)
Art. 4(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate obbligatorie e d ordine ai sensi e per gli
effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell art. 36
della legge
di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3, annesso
alla presente legge.
2. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto
deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per
integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di
cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita
regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese impreviste) 1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il
prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e
la loro iscrizione in aumento dei capitoli, ai sensi dell art. 37
della legge
di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di
cassa) 1. E determinato in Lire 150.000.000.000 per l esercizio
finanziario 1990 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli
stanziamenti di cassa.
2. Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello
stanziamento di cassa al Cap.1010020.
3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del
presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per
la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera
del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall
art.41
della legge
di contabilita regionalee dall art. 12 della legge n. 335 del 19- 5- 1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi
dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa
statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 8(Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27) 1. Alla copertura della spesa dei capitoli di cui all allegato
n. 11 si fara fronte con le entrate di cui al Cap. 4114200.
2. Gli impegni di spesa potranno essere effettuati solo dopo
che l Assessorato al Bilancio avra accertato il rimborso delle somme non
utilizzate dai soggetti beneficiari della LR
16 maggio 1985, n. 27 ed a seguito del parere espresso dalla competente
Commissione consiliare.
Art. 9(Avanzo di amministrazione ERSAP) 1. La spesa finanziabile con la previsione di Entrata di cui al Cap. 1010400
Avanzo di Amministrazione ERSAP non puo essere impegnata fino alla verifica,
da parte dell Assessorato al Bilancio e Ragioneria, della esigibilita dei
crediti iscritti come residui attivi nei conti consuntivi dell ERSAP e fino al
successivo parere obbligatorio della Commissione consiliare al Bilancio.
Art. 10(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello
Stato vincolate a scopi specifici) 1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare al bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1990 le variazioni occorrenti per
iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi
capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi
specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai
sensi dell art. 43
della legge
di contabilita regionale.
2. Il piano di riparto della spesa sanitaria e approvato dal
Consiglio regionale.
3. Nell ambito dello stanziamento del Cap. 0712030, una quota
di lire 10 miliardi verra utilizzata previa definizione e approvazione in
Consiglio regionale di apposita azione programmata.
4. Nell ambito dello stanziamento del Cap. 0712020, una quota
di lire 7 miliardi verra utilizzata previa definizione e approvazione in
Consiglio regionale di apposita azione programmata.
5. I finanziamenti del Cap. 0712010 Provvedimenti per la
tutela della salute mentale verranno utilizzati per realizzare una specifica
azione programmata approvata dal Consiglio regionale.
6. Tali finanziamenti saranno aggiuntivi rispetto a quanto
verra attribuito alle UUSSLL in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale
di parte corrente.
Art. 11(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in
vigore) 1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio finanziario 1990, concernenti
leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed
interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro
determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli
importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all
allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le
modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali
espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base
della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge
regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 12(Impegni di spesa fondi a destinazione vincolata) 1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e previsto con fondi a
destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunita Economica Europea,
l impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore
Ragioneria dell accertamento definitivo della relativa entrata certa.
Art. 13(Residui perenti) 1. E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa,
in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione
amministrativa, ai sensi dell art.71
della legge
di contabilita regionale e della legge
regionale 11- 9- 1986, n. 25, per gli importi che si presume possano essere
reclamati dai creditori nel corso dell esercizio finanziario 1990.
2. Al conto consuntivo dell anno 1989 verra allegato uno
specifico elenco dei residui perenti. L elenco suddetto dovra contenere i
singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l ammontare degli stessi.
Art. 14(Applicazione saldo finanziario attivo) 1. E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1990 del presunto saldo finanziario attivo al termine
dell esercizio finanziario 1989 per l ammontare di L. 469.577.713.757.
2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma
precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) L. 40.181.098.000 a copertura dei residui passivi perenti
iscritti sul cap. 1010040 di spesa del bilancio;
b) L. 1.228.152.000 per passivita pregresse relative a spese
maturate e non pagate negli esercizi precedenti il 1989;
c) L. 13.000.000.000 a copertura di spese vincolate nella
destinazione la cui iscrizione e stata rinviata al 1990 mentre l entrata e
stata accertata e riscossa negli anni precedenti in attuazione della norma di
cui al IV comma dell art. 45
della LR
30- 5- 1977, n. 17.
3.La restante quota, pari a L.415.168.463.757 quale differenza,
viene destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella
Parte II - Spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990.
Art. 15( PIM) 1. La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per
l attuazione del PIM - Puglia, istituisce il Fondo speciale per l attuazione
del PIM cui affluiscono:
a) le somme che lo Stati attribuisce alla Regione a titolo di
contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di
contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
c) le somme che la regione Puglia assegna all attuazione del
PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di
programma.
2. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall attuazione del
PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari,
nella misura e secondo le modalita stabilite dal contratto di programma.
3. Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma
del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito
presso il Tesoriere regionale e gestito con le modalita previste dalla LR
30- 5- 1977, n. 17. e successive modificazioni, nonche con le procedure di
cui al contratto di programma e quelle previste dalla legge 16- 4- 1987, n.
183.
4. Per le finalita di cui al presente articolo sono istituiti
in Entrata il capitolo 6154900 e in Uscita il capitolo 1200180 con le
descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel
prospetto allegato n.12/ 18.
Art. 16(Programmi regionali di sviluppo Art. 44 TU Legge Mezzogiorno) 1. Le risorse previste al capitolo - Parte Entrata - e al
capitolo - Parte Uscita - possono essere utilizzate dopo l approvazione degli
stessi da parte del Ministero per l intervento Straordinario nel Mezzogiorno,
secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Per l anno 1990, una quota delle suddette risorse verra
iscritta nella parte Spesa per il Programma di sviluppo regionale, ai sensi
dell art. 8 del Reg CEE n. 2052/ 1988, a seguito dell adozione della
deliberazione di cui al precedente comma.
Art. 17(1) [1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla
spesa sanitaria e subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque,
non puo trovare momentanea coperturacon anticipazioni di cassa.
2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3-
1986, n. 64, al FIO e ai PIM potranno avvenire solo dopo l incasso dei
corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazione da parte
della Cassa regionale.]
Art. 181. L articolo 13
della L.
R. 15- 2- 1985, n. 5 e così modificato:
Le
somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli
altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di
concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio
immobiliare regionale e per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o
di enti strumentali della stessa.
I lavori di conservazione e sviluppo
degli immobili di proprieta regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e
Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di
procedura previste dalla LR
16- 5- 1985, n. 27.(Modifica art. L.
R. 15- 2- 1985, n. 5 Reimpegno dell alienazione)
Art. 19(Fondo globale per l occupazione giovanile) 1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara disposto il
prelievo del Fondo globale previsto al Cap. 1020050 dello stato di previsione
della spesa finalizzata all occupazione e alla cooperazione giovanile, con una
dotazione finanziaria di lire 20.000.000.000.
Art. 20(Enti fieristici strumentali) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0352020 della Parte Spesa e vincolato per
importo pari a lire 2.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per il
ripianamento delle passivita pregresse degli enti fieristici strumentali di cui
alla LR
31- 1- 1990, n. 5.
Art. 21(Passivita onerose imprese agricole) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0113030 della Parte Spesa e vincolato per un
importo pari a L. 5.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per
agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passivita onerose delle
imprese agricole di cui alla LR
31- 1- 1990, n. 3.
Art. 22(Cooperazione agricola) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0111105 della Parte Spesa e vincolato per un
importo pari a L. 12.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per
interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione
agricola di cui alla LR
31- 1- 1990, n. 4.
Art. 23(Legge organica per le attivita culturali) 1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara disposto il
prelievo dal Fondo globale di cui al cap. 1020020 dello stato di previsione
della spesa, con una dotazione finanziaria di L.7.000.000.000, per la legge
organica per le attivita culturali.
Art. 241. I fondi relativi al Cap. 1020050 Fondo globale per l
occupazione giovanile da disciplinare con successiva legge regionale, dotato
per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno utilizzati, limitatamente a
L.8.000.000.000, per finanziare gli interventi previsti dall art. 8
della LR
26- 3- 1985, n. 9.
2. I contributi di L. 200.000, 150.000 e 100.000 previsti dal
citato art. 8
della LR
26- 3- 1985, n. 9. vengono rispettivamente rideterminati in lire 500.000,
300.000 e 100.000.
3. L importo mensile massimo di L.1.000.000 previsto al punto
2 dello stesso art. 8
della LR
26- 3- 1985, n. 9. e elevato a L.2.000.000.
Art. 251. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/ 78 iscritti al Cap.
0411150 del bilancio di previsione per l esercizio 1990, nonche i fondi
previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, saranno utilizzati
prioritariamente per il finanziamento delle istanze gia presentate all
Assessorato regionale all Edilizia Residenziale e corredate di concessione e/ o
convenzione.
Art. 261. L attivita della regione e sottoposta ad analisi
formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttivita ed
efficacia conseguiti.
2. La Giunta regionale, provvede alla predetta funzione di
analisi attraverso l istituzione di un apposito servizio cui e garantito l
accesso alle basi dati, comunque nella disponibilita della Regione.
3. La Giunta regionale adotta annualmente un rapporto di
gestione, che contiene i risultati dell analisi effettuata e l esposizione
ragionata delle metodologie impiegate.
4. I risultati conseguiti e le metodologie impiegate nell
analisi di gestione sono in ogni caso sottoposti alla valutazione formale del
Consiglio regionale. ALLEGATO OMESSO
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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