Anno 1990
Numero 14
Data 20/04/1990
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 maggio 1990, n. 83, S.O.
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Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 14

Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unita' sanitarie locali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee.(2) 


[1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui allart. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dellapprovazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle Unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere a) e b) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi.

3. Nelle Unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati al seguente servizio: «igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi e dei presidi specialistici»;

b) i servizi amministrativi previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 sono unificati nel seguente servizio affari generali, amministrazione del personale organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

Istituzione in organico di posti di dirigente.(3) 


[1. Nelle piante organiche di ciascuna Unità sanitaria locale, in relazione allart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 modificato ed integrato dallart. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51

- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1) del 1° comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2) del primo comma dellart. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. Nei casi previsti dallart. 1 secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti dei servizi.

3. I comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

Integrazione comma primo, punto 2 dellart. 40 L.R. 26 maggio 1980, n. 51.(4) 


[1. I compiti amministrativi inerenti lorganizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e laggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nellambito dellUnità sanitaria locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo affari generali] . 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 4

Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio.(5) 


[1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dellart. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dellart. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 .

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dellart.31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9  salvo che siano ricoperti ai sensi dellart. 78 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo, trasferito ai sensi dellart. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilità dufficio disposta con norme di legge dello Stato] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 5

Integrazione degli artt. 23 e 24, L.R. 9 aprile 1986, n. 9.(6) 


[1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.  si applicano anche al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialità e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso] .


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 6

Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.(7) 


[1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui allart. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e allapplicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al D.M. 13 settembre 1988, del Ministro della sanità, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali, determinate ai sensi della L.R. 26 gennaio 1982, n. 12 e risultanti dalla ricognizione effettuata dalle Unità sanitarie locali, ai sensi dellart. 30, primo comma, della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse, in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal D.M. 13 settembre 1988, del Ministro della sanità.

3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi dellart. 3, primo comma, della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale] .  



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 7

Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari.(8) 


[1. In applicazione dellart. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione e lapprovazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unità sanitarie locali di Regioni diverse] .  


(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.