Anno 1990
Numero 19
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 maggio 1990, n. 84. Vedi anche il Titolo VI della l.r. 16 gennaio 1981, n. 8 "Norme di contabilità e amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali"
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Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 19

Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.



Art. 1

Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario


1.  È istituito, in attuazione dellart. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nellambito del Settore Sanità, il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario per la verifica dellandamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali.

           

2. Il Servizio, sulla base degli indirizzi e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, svolge in particolare attività di supporto tecnico e di verifica delle attività delle Unità Sanitarie Locali attinenti:

a)         le convenzioni di cui agli artt. 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b)        la gestione economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche;

c)         lattività tecnico-sanitaria, con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla tutela dellambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e della rete poliambulatoriale.

           

3. Per le esigenze funzionali del Servizio è costituito un gruppo ispettivo composto da personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, nel numero che viene determinato dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla Sanità.