Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Istituzione del Nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.
Art. 1Dopo il primo comma
dell art. 1 della L. R. 30- 8- 79, n. 61, sono aggiunti i seguenti
comma: Il Nucleo di cui al
precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna
provincia.
Il Nucleo Guardie
Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla LR 30-
8- 79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con
personale maschile e femminile, con parita di attribuzioni e di progressione di
carriera.
Art. 2L art. 2 della L. R.
30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
Il Nucleo Guardie
Giurate particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici
della Regione, nonche degli stabilimenti, depositi e autoparchi
regionali.
L attivita si
esplica garantendo i seguenti servizi:
a) vigilanza agli
ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di
portierato e custodia;
b) vigilanza all
interno degli uffici regionali;
c) vigilanza notturna
e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal
Regolamento;
d) servizi di
rappresentanza.
Con provvedimento
della Giunta regionale puo essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie
Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art.1 l
esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza,
nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge statale
vigente.
Il personale
appartenente al Nucleo Guardie Giurate particolari non puo, in nessun caso,
essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei
casi e con le modalita di cui al comma precedente.
Art. 3L art. 3 della L. R.
30- 8- 79. n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
L organico del
Nucleo Guardie Giurate Particolari e di 120 unita, così suddivise per ogni
Sezione:
Sezione di Bari n. 60
unita
Sezione di Brindisi n.
12 unita
Sezione di Foggia n.
16 unita
Sezione di Lecce n. 18
unita
Sezione di Taranto n.
14 unita
La responsabilita del
Nucleo e affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica
funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro
personale regionale.
Ogni sezione
provinciale e inserita nello Ufficio Provinciale Economato e costituisce unita
organizzativa complessa nell ambito del Nucleo. La responsabilita e affidata
a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f, che si avvale, per i servizi
amministrativi, di altro personale regionale.
Le unita complesse
possono articolarsi in unita semplici.
Art. 4L art. 4 della LR 30- 8- 1979, n. 61 e
abrogato.
Art. 5Il 2° comma dell art.
5 della L. R. 30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal
seguente:
Il personale
appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed
ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla LR 17- 7- 79, n.
43.
E fatto divieto alle
Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi
eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del
Nucleo.
Il personale da
assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei
diritti civili e politici;
b) eta non inferiore
agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
c) idoneita fisica,
psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
d) titolo di studio di
scuola media dell obbligo.
Art. 6L art. 6 della L. R.
30- 8- 1979, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
Le Guardie Giurate
particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla LR 9- 5-
84, n. 26.
Il personale assunto
con la LR 30- 8- 1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, puo presentare istanza di assegnazione ad una
delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che
il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
luogo di residenza,
anzianita di servizio e situazione di famiglia.
Per i posti ancora
vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla
II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all art. 5,
fatta eccezione per il limite di eta, puo chiedere l inserimento nel Nucleo e
l attribuzione del profilo di Guardia Giurata
Particolare.
A tal fine, gli
interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L istanza,
indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore
Personale, con plico raccomandato.
Se il numero delle
domande e superiore ai posti da attribuire, sara data preferenza
prioritariamente a chi ha prestato servizio nell Arma dei Carabinieri, nella
Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli
Agenti di Custodia, e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi
ha una maggiore anzianita di servizio.
In caso di assenza o
di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione,la
Giunta regionale e autorizzata abandire pubblici concorsi su base
provinciale.
Art. 7Il personale destinato al Nucleo guardie giurate
particolari frequenta apposito corso di formazione predisposto dalla Giunta
regionale, che può avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.
La Giunta regionale, inoltre, è impegnata ad
organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione
professionale del personale appartenente al Nucleo.
Art. 8La Giunta regionale, entro il trenta settembre
di ogni anno, verifica leventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione
organica dalla presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure
di cui alla presente legge.
Eventuali nuove assunzioni da effettuare in base
alla vigente normativa possono aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 1991.
Art. 9Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrate nel ruolo
regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della L.R.
30 agosto 1979, n. 61, sono reinquadrate nella IV qualifica funzionale, ai
sensi dellart. 6.
Il reinquadramento ai fini giuridici decorre
dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Al personale di cui al primo comma del presente
articolo compete, dalla data di effettiva presa di servizio, lindennità di cui
alla lettera i), primo comma, dellart.30
della L.R.
9 maggio 1984,n. 26, così come modificata dalla lettera g) dellart. 33
della L.R.
13 aprile 1988, n. 13.
Il personale di cui al primo comma del presente
articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare
istanza scritta al Presidente della Giunta regionale, dichiarando di rinunciare
espressamente ai benefici previsti dalla presente ivi compreso il
reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La Giunta regionale, sulla base delle istanze
presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma
precedente dal Nucleo guardie giurate particolari entro il limite del 20%
dellorganico previsto dalla L.R.
30 agosto 1979, n. 61. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore
al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri:
anzianità di servizio, nucleo familiare ed età.
Il personale escluso dal Nucleo rimane
inquadrato alla II qualifica funzionale.
Art. 10La Giunta regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente
rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo guardie giurate
particolari, da sottoporre allapprovazione del Consiglio regionale.
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