Anno 1991
Numero 1
Data 23/01/1991
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 28 gennaio 1991, n. 15.
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Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 1

Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.



TITOLO 1





Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991 è autorizzato, a termini del quarto comma dellart. 50 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, lesercizio provvisorio del bilancio regionale per lanno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per lesercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni   (1) 



(1) Termine prorogato al 30 aprile 1991 dall'art. 1, l.r. 22 aprile 1991, n. 3


Art. 2


1. In applicazione del terzo comma dellart. 50  della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, allassunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonchè per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.

2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 10 gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per lesercizio finanziario 1991.

3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per lanno 1991 con vincolo di destinazione, entro lammontare assegnato ed accertato per lanno 1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi medesimi. 




TITOLO 2





Art. 3


1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo allesercizio finanziario 1990 ai sensi dellart. 89 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonchè gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto, a termini dellart. 63 della suddetta legge regionale, la prenotazione di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.

2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano lobbligo di denuncia di cui allo art. 87 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, nonchè lapplicazione delle altre disposizioni di cui al titolo IX della stessa legge. 




Art. 4


1. Il rendiconto generale dellesercizio 1990, secondo le disposizioni dellart. 73 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta al termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).

2.La Giunta regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990. 




Art. 5

(2) 


[1. All art. 60 (Impegni di spesa) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti nono e decimo comma:

Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e soltanto se l atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell impegno da parte della Ragioneria della Regione.

La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma da luogo alle responsabilita stabilite al Titolo IX della presente legge .

2. All art. 72 (Rendiconto generale della Regione) della l.r. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente 4° bis:

Al rendiconto generale (conto del patrimonio) e allegato l elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza .]



(2) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 13), l.r. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. 


Art. 6


1. È abrogato il secondo comma dellart. 5 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 recante norme sulla contabilità regionale.