Anno 1991
Numero 10
Data 25/11/1991
Abrogato
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 11 dicembre 1991, n. 227.
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Legge Regionale 25 novembre 1991, n. 10

Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

Istituzione.(2) 


[1. È istituita, a norma dellart. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dellart. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per lapprofondimento dellesame dei problemi concernenti la riforma dellordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

Compiti.(3) 


[1. La Commissione provvede ad approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per ladeguamento dellordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nellobiettivo di rafforzarne lessenziale carattere di istituto di democrazia politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;

- per lindividuazione di criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione riferisce al Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni definitive al concludersi della legislatura] .



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

Funzionamento.(4) 


[1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vicepresidenti.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e nominati secondo la normativa regionale vigente.

4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili] . 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione