Legge Regionale 25 novembre 1991, n. 10 Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A. Art. 1Istituzione.(2) [1. È istituita, a norma
dellart. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dellart. 20 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per lapprofondimento
dellesame dei problemi concernenti la riforma dellordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da
tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 2Compiti.(3) [1. La Commissione provvede ad
approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme
statutarie e regolamentari:
- per ladeguamento
dellordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia
nellobiettivo di rafforzarne lessenziale carattere di istituto di democrazia
politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;
- per lindividuazione di
criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestività alla produzione
degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle
iniziative;
- per il raccordo operativo
delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica
azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione riferisce al
Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni
definitive al concludersi della legislatura] .
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 3Funzionamento.(4) [1. Il Presidente del Consiglio
regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella
riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vicepresidenti.
2. Il Presidente presiede la
Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il
supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del
Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e
nominati secondo la normativa regionale vigente.
4. Le spese necessarie per il
funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio
regionale.
5. Per quanto non previsto
dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del
Consiglio in quanto compatibili] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
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