Anno 1991
Numero 6
Data 03/07/1991
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 luglio 1991, n. 132, S.O.
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Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 6

Istituzione di una Commissione d' indagine sull' attivita' dell' ERSAP.  (1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 1

Istituzione e finalità.(2) 


[1. È istituita una Commissione consiliare di indagine sullattività svolta dallE.R.S.A.P., al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in vigore] .


(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

Composizione e insediamento.(3) 


[1. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione dindagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio]. 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 3

Poteri.(4) 


[1. La Commissione dindagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere lintervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonchè dei funzionari responsabili di settori ed uffici dellAmministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dellE.R.S.A.P..

2. La Commissione può altresì chiedere lintervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende, e/o società in cui lE.R.S.A.P. risulta partecipe con quote di capitale o azioni, nonchè avvalersi dellausilio di esperti, anche estranei allAmministrazione regionale.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto dufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti allatto della votazione] . 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 4

Elezione del presidente - Validità delle riunioni.(5) 


[1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a maggioranza relativa per le successive.

2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima. In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 5

Funzioni di segreteria.(6) 


[1. Per lespletamento delle incombenze la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, su apposite decisioni adottate dallUfficio di Presidenza del Consiglio] . 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 6

Termini.(7) 


[1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sullindagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo insediamento.

2. LUfficio di Presidenza del Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori] .



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.