Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 6 Istituzione di una Commissione d' indagine sull' attivita' dell' ERSAP. (1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B. Art. 1Istituzione e finalità.(2) [1. È istituita una Commissione consiliare di indagine
sullattività svolta dallE.R.S.A.P., al fine di verificarne la rispondenza alla
normativa in vigore] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 2Composizione e insediamento.(3) [1. La Commissione è composta
da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla
consistenza dei Gruppi.
2. LUfficio di Presidenza del
Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento
della Commissione dindagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni
nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla
richiesta da parte del Presidente del Consiglio].
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 3Poteri.(4) [1. La Commissione dindagine,
per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di
chiedere lintervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori
regionali, nonchè dei funzionari responsabili di settori ed uffici
dellAmministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e
responsabili burocratici dellE.R.S.A.P..
2. La Commissione può altresì
chiedere lintervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli
organismi, enti, aziende, e/o società in cui lE.R.S.A.P. risulta partecipe con
quote di capitale o azioni, nonchè avvalersi dellausilio di esperti, anche
estranei allAmministrazione regionale.
3. La Commissione può acquisire
tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa
essere opposto il segreto dufficio.
4. La Commissione delibera a
maggioranza dei membri presenti allatto della votazione] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 4Elezione del presidente - Validità delle
riunioni.(5) [1. I componenti la Commissione
eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario,
a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a
maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce
previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima.
In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza dei suoi componenti.
In seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti]
.
(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 5Funzioni di segreteria.(6) [1. Per lespletamento delle incombenze la Commissione si
avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, su
apposite decisioni adottate dallUfficio di Presidenza del Consiglio] .
(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 6Termini.(7) [1. La Commissione relaziona al
Consiglio regionale sullindagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo
insediamento.
2. LUfficio di Presidenza del
Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa
richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato
dei lavori] .
(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
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