Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 2
Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990.(1)
Art. 1[1. A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della
determinazione del riequilibrio anzianità di cui allart. 37
della L.R.
9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti
dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R.
2 marzo 81, n. 22 è reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori,
invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.
2. I maggiori trattamenti attribuiti con
provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37
sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai
sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio.]