Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 4 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per lanno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è
autorizzato lesercizio provvisorio del bilancio regionale per lanno
finanziario 1992 (1) sulla base degli stati di previsione
delle entrate e delle spese per lanno 1991, come approvati con la legge
regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.
Art. 21. Lautorizzazione di cui allart. 1 è limitata
ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile
per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria
laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non
suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. In applicazione dellart. 50,
terzo e quinto comma, della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni,
sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la durata dellesercizio provvisorio del
bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni
di spesa e comunque allassunzione di nuove obbligazioni per altre spese
correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.
3. La sospensione stabilita al precedente comma
non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese
finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per lanno
1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12
e 13
della L.R.
25 giugno 1991, n. 5.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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