Anno 1992
Numero 6
Data 23/01/1992
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 febbraio 1992, n. 26.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 23 gennaio 1992, n. 6

Modificazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12. Incentivazione regionale della ricettivita' turistica e delle strutture complementari.



Art. 1


1. Lultimo periodo del primo comma dellart.4 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12, è così modificato: - titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso il richiedente non sia proprietario dellimmobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonchè, assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, allesecuzione delle opere. 




Art. 2


2. Il 1° comma dell art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento .




Art. 3


1. Il 3° comma dell art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:

3. I beneficiari che non risultano proprietari dell immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodi di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo .




Art. 4


1. Le domande già integrate ai sensi dellart. 9 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il sindaco competente per territorio, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate.