Legge Regionale 23 gennaio 1992, n. 6 Modificazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12. Incentivazione regionale della ricettivita' turistica e delle strutture complementari.
Art. 11. Lultimo periodo del primo comma dellart.4
della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 12, è così modificato: - titolo di proprietà
del terreno e/o del fabbricato o - nel caso il richiedente non sia proprietario
dellimmobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene
nonchè, assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, allesecuzione
delle opere.
Art. 22. Il 1° comma dell
art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato: 1. Gli
immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica
destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni in caso di
costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di
arredamento .
Art. 31. Il 3° comma dell
art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:
3. I
beneficiari che non risultano proprietari dell immobile sottoscrivono apposita
obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il
periodi di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci
anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari
sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata
di utilizzo .
Art. 41. Le domande già integrate ai sensi dellart.
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della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della
documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il sindaco
competente per territorio, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui
al precedente comma sono archiviate.
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