Legge Regionale 4 febbraio 1992, n. 7
Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A Articolo unico [1. La validità delle norme di
cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30,
così come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2, è prorogata alla data del 30 giugno 1992].
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127
della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .