Anno 1992
Numero 8
Data 09/03/1992
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 marzo 1992, n. 52, S.O.
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Legge Regionale 9 marzo 1992, n. 8

Norme per lo scioglimento dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.



Art. 1


1. In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, è disciolto lEnte regionale pugliese trasporti e dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 26 febbraio 1974, n. 16 sono esercitate dalla Regione.

2. La titolarità dei beni patrimoniali dellE.R.P.T. è acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dallEnte stesso. 




Art. 2


1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore ai Trasporti, sentita la Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore che rimarrà in carica per la durata massima di due anni e che, entro un anno dal conferimento dellincarico  (1) , provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore la Giunta regionale emana direttive allo stesso circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dellE.R.P.T. a società e consorzi.

         



(1) L'art. 25, comma 6, della l.r. 21/94, proroga al 31 dicembre 1994, l'incarico al Commissario liquidatore.


Art. 3


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dellE.R.P.T., in quanto già titolare ai sensi della L.R. 26 febbraio 1974, n. 16 , alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22, del trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per il personale regionale, è trasferito alla Regione Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei corrispondenti livelli funzionali in atto attribuiti al personale regionale.  (2) 

2. Detto personale coprirà posti vacanti corrispondenti alle qualifiche di inquadramento; in carenza dei vacanti, il personale sarà inquadrato in sovrannumero, che sarà riassorbito in posti resisi vacanti successivamente ovvero con eventuale futuro ampliamento della dotazione organica complessiva del personale della Regione.



(2) In sede di visto per il controllo, il Governo ha precisato che non si oppone all'ulteriore corso delle legge in oggetto, nel presupposto che la disposizione di cui all'art.  3, primo comma, tenga conto dei principi stabiliti dall'art.  200 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.


Art. 4


1. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 60% dellindennità prevista per il Consigliere regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile. 




Art. 5


1. Sono abrogate tutte le disposizioni della L.R. 26 febbraio 1974, n. 16  incompatibili con la presente legge e tutte le altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla L.R. 26 febbraio 1974, n. 16  che siano nella medesima condizione di incompatibilità. 




Art. 6


1. La spesa per il personale trasferito sarà finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo “spese per il funzionamento dellE.R.P.T.”.