Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 14
Modifica dell' art. 2, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
Articolo unico 1. Il 2° comma dell
art. 2 della LR 11 maggio 1990, n. 30, cosi come modificato dalla LR 11
febbraio 1992, n. 2, viene così come di seguito
sostituito:
L attivita
edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al
precedente punto 1 e consentita nelle zone A e B previste dagli strumenti urbanistici.
Nelle zone C , nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed
industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici
esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e
regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree
interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione( Ppa)
approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani
particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, pero, essere sottoposti a
preventivo parere del CUR per l accertamento di non contrasto con le esigenze
di tutela delle aree di particolare interesse ambientale
paesaggistico.
Detto parere deve
essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta. Sono, comunque,
precluse ai suddetti interventi le aree comprese nei territori di cui alle
lettere d) ed e) dell art. 1 della LR 11 maggio 1990, n. 30 .