Anno 1993
Numero 21
Data 01/09/1993
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 settembre 1993, n. 127, S.O.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 21

Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 « Disciplina delle cooperative sociali ».



Art. 1

Finalità.


1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché dellart. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo. 




Art. 2

Cooperative sociali - Definizione.


1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dellart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del 1° comma dellart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:

A - agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare

B - industria

C - artigianato

D - ambiente e beni culturali

E - salvaguardia del territorio

F - commercio

G - attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati

H - servizi.

3-bis. Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nelloggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per lefficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;

c) lorganizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.(1) 

4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con lattività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.

5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

6. Si considerano persone svantaggiate:

- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui allart. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni;

- i tossicodipendenti di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;

- tutti gli altri soggetti di cui al 1° comma dellart. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 



(1) Comma inserito dalla l.r. 2/2002, art. 1


Art. 3

Soci volontari.


1. I soci volontari di cui allart. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci. 


Art. 4

Albo regionale.


1. La Regione istituisce presso lAssessorato al lavoro e cooperazione lAlbo regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:

a)    sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b)   sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c)    sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui allart. 8 della legge 8.11.91, n. 381.

Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui allarticolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per lammissibilità delloperato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso lAssessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata allarticolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.(2) 

2. Possono chiedere liscrizione allAlbo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nellapposita  Sezione Cooperative Sociale del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.

 3. Liscrizione al Registro Prefettizio non comporta lautomatica iscrizione allAlbo regionale delle cooperative sociali.

 4. La richiesta di iscrizione allAlbo regionale viene inoltrata dalla cooperativa allAssessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:

-       atto costitutivo e statuto che specifichi loggetto dellattività rientrante nelluna e/o nellaltra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dellarticolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui allarticolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

-     libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;

-     certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare a attuare lattività;

-     relazione sullattività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;

-     certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;

-     certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al precedente art. 2. (3) 

5. Liscrizione allAlbo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dellistanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (4) 

 6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

 7. Il rigetto della domanda di iscrizione allAlbo è disposto con provvedimento motivato dellAssessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento è comunicato a mezzo lettera raccomandata allente cooperativo entro trenta giorni dalla data della sua adozione. Lente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

 8. LAssessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e laggiornamento dellalbo regionale, nonchè gli adempimenti previsti dallart. 6 della legge 8.11.91, n. 381.

 9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.

 10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più requisiti per liscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro centottanta giorni dalla data dellinvito ad adempiere. In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dallAlbo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. 

11. LAlbo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dellanno.

 12. Liscrizione allAlbo regionale costituisce la condizione per laccesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonchè per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.

 13. Liscrizione allalbo non esonera la cooperativa dallobbligo di acquisire, prima dellavvio dellattività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale. (5) 



(2) Periodo aggiunto dalla l. r. 2/2002, art. 2.
(3) Comma  così modificato dalla l. r. 2/2002, art. 2.
(4) Comma così modificato dalla l.r. 20/95, art. 8
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 20/95, art. 8


Art. 5

Raccordi.


1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione allinteresse pubblico, di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.

 2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:

a)    la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e allaggiornamento degli operatori, anche attraverso lindividuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nellambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b)   lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;

c)    lattuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.

 3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per lattuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire laffidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nellambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale. (6) 



(6) Vedi anche la l.r. 19/2006, art. 26


Art. 6

Convenzioni.


1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al 2° comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte allAlbo di cui al 1° comma dellart. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per lindividuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara dappalto.

3. LAmministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dellAmministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte allAlbo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui allart. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dellart. 2 della presente legge.

4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dallapprovazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e lapplicazione delle norme contrattuali vigenti.

5. Il Settore lavoro e cooperazione dellAssessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale. 




Art. 7

Consulta regionale della cooperazione.


1. La Consulta regionale della cooperazione istituita dalla L.R. 12 agosto 1988, n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.

2. Al comma II dell art. 2 della lr 12- 8- 1988, n. 23 e aggiunta la seguente lettera:

g) da quattro rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni nel movimento cooperativo piu rappresentative a livello regionale .

Il numero delle rappresentanze sarà assegnato alle Associazioni sulla base delle cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione. 




Art. 8

Relazione annuale.


1. LAssessorato al lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

2. A tal fine:

- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;

- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;

- si avvale del contributo dellagenzia regionale per limpiego, dintesa con la Commissione regionale per limpiego. 




Art. 9

Relazione biennale.


1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.