Anno 1993
Numero 28
Data 15/12/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 dicembre 1993, n. 181.
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 28

Integrazione all' art. 43 (autorizzazione allo scarico) della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».



Articolo unico


1. Dopo il 4° comma dell art. 43 della lr 19- 12- 83, n. 24, e introdotto il seguente comma:

L autorizzazione di cui al comma precedente si intende gia assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamento civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali e stata presentata all autorita denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10- 5- 1976 n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell autorita rifiuto o revoca .

2. Il rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilita prescritti dalla legge.