Anno 1993
Numero 29
Data 28/12/1993
Abrogato
Materia Informazione;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 28 dicembre 1993, n. 182.
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Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 29

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 1

Finalità.(2) 


[1. La presente legge regionale, in attuazione dellarticolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi] . 


(2) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 2

Composizione, elezione e durata.(3) 


[1. Il Consiglio regionale elegge, allinizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere, scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino allinsediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi procede entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.

4. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due Vicepresidenti. Per lelezione dei due Vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento] .



(3) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 3

Incompatibilità.(4) 


[1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di Società o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate] . 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 4

Funzioni.(5) 


[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva. In particolare:

a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla Regione, così come previsto dallart. 3 comma 14, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

b) collabora alladeguamento o alladozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui allart. 3, comma 19, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui allart. 9, primo comma, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dellart. 23, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dellart. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;

f) regola laccesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radio-televisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dellart. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223 e dellart. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

g) definisce i contenuti e coordina lattuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dellart. 7, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

h) svolge, altresì, attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone laffidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 5

Attività di collaborazione.(6) 


[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo listituzione di conferenze regionali sullinformazione e le comunicazioni di massa] . 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 6

Rapporti con altri organi.(7) 


[1. In attuazione dellart. 7, comma 5, della legge 6 giugno 1990 n. 223, il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e leditoria nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Comitato:

a) formula proposte operative nellambito del programma di cui al successivo art. 7;

b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui allart. 28 della legge 6 giugno 1990, n. 223 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dallart. 11 della legge 6 giugno 1990, n. 223] . 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 7

Programma dellattività.(8) 


[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale, un programma - quadro della attività che intende svolgere nellanno successivo, unitamente al consuntivo dellattività svolta nellanno precedente] . 


(8) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 8

Relazione annuale.(9) 


[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dellattività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.

2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta allesame del Consiglio regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e può essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale] . 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 9

Funzionamento.(10) 


[1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, lUfficiò di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. Limpegno e la rendicontazione delle spese derivanti dallapplicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per lespletamento delle relative attività] .



(10) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 10

Indennità e rimborso spese.(11) 


[1. Ai membri del Comitato per i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, una indennità nella seguente misura:

a) L. 100.000 al Presidente;

b) L. 85.000 ai Vicepresidenti;

c) L. 70.000 a ciascun componente.

2. Ai componenti del Comitato residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del mezzo proprio, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio] . 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 11

Norma finanziaria.(12) 


[1. Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, quantificabili per lanno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale 1993 - 001120] . 


(12) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20


Art. 12

Abrogazioni.(13) 


[1. È abrogata la legge regionale 17 marzo 1977, n. 6 recante «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» e la legge regionale 28 novembre 1977, n. 35, recante «Integrazione della legge regionale 17 marzo 1977, n. 6»] . 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 3/2000, art. 20