Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 31 Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1992 della Regione Puglia.
Art. 1(Approvazione del rendiconto
1992) 1. E approvato l
allegato rendiconto generale per l esercizio finanziario 1992 della regione
Puglia, secondo le risultanze esposte negli articoli seguenti.
(•) Disposizioni finanziarie
Art. 2(Entrate e spese di
competenza) 1. Il totale delle entrate
accertate nell esercizio finanziario 1991, per la competenza propria dell
esercizio stesso, risulta dal conto consuntivo del bilancio in L.
15.201.217.541.278, delle quali L. 13.194.603.297.523 riscosse e versate e L.2.006.614.243.755 da
riscuotere.
2. Il totale delle spese
impegnate nell esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del
bilancio in L.15.326.747.944.084, di cui
L. 12.684.950.576.532 pagate e L. 2.641.797.367.552 da pagare.
Art. 3(Riepilogo entrate e spese di
competenza) 1. Il riepilogo generale delle
entrate e delle spese di competenza accertate e impegnate nell esercizio
finanziario 1992 risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio come
segue:
ENTRATA
TITOLO
I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di
ripartizione del fondo comune di cui alla art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 L.6.533.318.884.399
TITOLO
II
Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da
trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all esercizio di
funzioni delegate dallo Stato alle Regioni L.
1.509.841.067.754
TITOLO
III
Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende
regionali L. 23.769.318.649
TITOLO
IV
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti
di capitali e rimborso di crediti L.
14.256.634.578
TITOLO
V
Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie 2 L. 0
TITOLO
VI
Entrate per le
contabilita speciali L. 7.120.031.635.898
Totale entrate accertate nella
competenza 1992 L. 15.201.217.751.278
SPESA
PARTE
I
Obiettivi funzionali L.
459.077.620.913
PARTE
II
Obiettivi operativi L.
7.747.614.616.233
PARTE
III
Contabilita speciale L.
7.120.055.706.938
Totale spese impegnate nella
competenza 1992 L. 15.326.747.944.084
Art. 4(Disavanzo finanziario della
competenza 1992) 1. Dal riepilogo generale delle
entrate e delle spese di competenza dell esercizio 1992
risulta:
- disavanzo finanziario di L.
125.530.402.806
Art. 5(Residui attivi degli esercizi
precedenti) 1. I residui attivi dell
esercizio 1991 e precedenti, che ammontano a L. 4.059.533.988.892, risultano
eliminati per insussistenza o prescrizione per L. 43.304.923.685, riprodotti a
seguito di maggiori accertamenti per L. 68.790.126.276 e quindi, alla chiusura
dell esercizio 1992, risultano accertati dal conto consuntivo in L.
4.085.019.191.483, delle quali riscosse nel 1992 L. 1.548.197.626.232 e da
riscu9tere al 31/ 12/ 1992 L. 2.536.821.565.251.
Art. 6(Residui passivi degli esercizi
precedenti) 1. I residui passivi dell
esercizio 1991 3 precedenti, che ammontano a L. 5.537.316.906.220, risultano
eliminati per insussistenza o prescrizione per L. 151.331.355.323 e per
perenzione ai fini amministrativi per L. 103.070.815.718.
Alla chiusura dell esercizio
1992 risultano accertati dal conto consuntivo in L. 5.282.914.735.179 delle
quali pagate nel 1992 L. 2.017.406.601.825 e da pagare al 31/ 12/ 1992 L.
3.265.508.133.354.
Art. 7(Residui attivi in conto
competenza e in conto residui) 1. I residui attivi, alla
chiusura dell esercizio finanziario 1992, sono definiti in L. 4.543.435.809.006
rivenienti dalla seguente articolazione:
- somme rimaste da riscuotere
sulle entrate accertate per la competenza dell esercizio 1992 (art. 2) L.
2.006.614.243.755
- somme rimaste da riscuotere
sui residui dell esercizio 1992 e retro (art. 5) L.
2.536.821.565.251
2. Del totale dei residui
attivi, L. 821.179.650.750 risultano depositate al 31/ 12/ 92 sul conto corrente
infruttifero n. 444 acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato.
Art. 8(Residui passivi in conto
competenza e in conto residui) 1. I reisui passivi, alla
chiusura dell esercizio 1992, sono definiti in L. 5.907.305.500.906 rivenienti
dalla seguente articolazione:
- somme rimaste da pagare sulle
spese impegnate per la competenza propria dell esercizio 1992 (art. 2) L.2.641.797.367.552
- somme rimaste da pagare sui
residui passivi dell esercizio 1991 e retro 8 art. 6) L.
3.265.508.133.354
Art. 9(Fondo di
cassa) 1. Il fondo di cassa alla
chiusura dell esercizio 1992, così come risulta dal conto reso dalla Tesoreria
regionale, e determinato (al netto dei pagamenti eseguiti in anticipazione
dello stesso Tesoriere per esecuzioni giudiziarie, imposte e contributi
obbligatori ed altro per L. 181.719.745.398) in L. 160.566.535.933, secondo la
seguente articolazione dei dati:
- Fondo di cassa al 31712/
1991 L. 120.122.410.545
- Riscossioni:
Residui L.
1.548.197.626.232
Competenza L. 13.194.603.297.523
L.14.742.800.923.755
Totale L.14.862.923.334.300
-
Pagamenti:
Residui
L.
2.017.406.601.825
Competenza L.
12.684.950.576.532
L.14.702.357.178.357
Differenza L. 160.566.155.943
Art. 10(Disavanzo finanziario
complessivo) 1. E accertato in L.
1.203.303.535.957, il disavanzo complessivo di amministrazione riaccertato al
termine dell esercizio 1992, come risulta ai seguenti
dati:
- Fondo di cassa al 31/ 12/
1992 presso la Tesoreria regionale Banco di Napoli L.
160.556.155.943
- Residui attivi al 3171271992
L. 4.543.435.809.006
TOTALE L.
4.704.001.964.949
- Residui passivi al 31/ 12/
1992 L. 5.907.305.500.906
- Disavanzo di amministrazione
al 31/ 12/ 1992 L. 1.203.503.535.957
Art. 11(Residui passivi
perenti)
(•) Termine così prorogato, in deroga alla
disposizione di cui all'art. 70 della l.r.
11/91, dall'art. 4
della l.r.13/94
Art. 12(Art. 11 lr 23/ 6/ 92, n. 11:
Riaccertamento obbligazioni prive di copertura) 1. Le obbligazioni della
Regione riconosciute giuridicamente imputabili e rimaste prive di copertura,
accertate a termini dell art. 11
della lr n. 11
del 23/ 6/ 1992, a seguito dei pagamenti effettuati e delle insussistenze
riscontrate, sono riaccertate in
L.69.169.911.000, secondo la definizione dell elenco allegato alla
presente legge.
Art. 131. La Giunta regionale, previa
puntuali riscontri, determina, entro il 31/ 1/ 1994, l ammontare dell
arretrato contributivo, relativo al credito agrario e fondiario, al netto degli
interventi finanziari statali di copertura che nel frattempo dovessero
intervenire.
2. Tale determinazione
comprende anche le partite debitorie, al 31/7/12/ 1988, gia oggetto di apposita
convenzione e parzialmente saldate.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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