Art. 21. La tabella A) di cui al comma 2 dellart. 2
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa
obbligatoria o inderogabile di cui allannessa tabella
B).
Art. 31. Alla legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i termini previsti dallart. 36
- comma 2 - e dallart. 37
- comma 1 - sono prorogati di sei mesi;
b) allart. 36,
1° comma, dopo la parola Liquidatore sono aggiunte le seguenti: oltre a
quanto previsto dal comma 2-bis dellart. 39;
c) allart. 38
la parola soppressione è sostituita dalla parola estinzione. Lultimo
periodo del 2° comma dellart. 38 è abrogato;
d) all art. 39, dopo il secondo
comma, e aggiunto il seguente comma:
2/ bis. Fino alla
presentazione dell inventario di cui al primo comma, il Commissario liquidatore
cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi ;
e) allart. 40,
1° comma, è aggiunto il seguente periodo: che può annullarli o modificarli nel
termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si
intende approvata;
f) il termine previsto dallart. 43,
comma 1, è prorogato di mesi quattro;
g) il termine previsto dallart. 46,
comma 1, è prorogato di mesi quattro.
Art. 41. Il termine di cui allart. 11,
comma 3, della legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1994, in deroga
alla disposizione di cui allart. 70 della legge regionale
4 dicembre 1991, n. 11.
Art. 51. I contratti dellAmministrazione regionale
per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le
indicazioni dellart. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi
correttivi di finanza pubblica».
2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel
rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I funzionari delegati ai centri di spesa
procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e
valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.
4. I risparmi di spesa derivanti
dallapplicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.
Art. 6(1) [1. Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia i seguenti atti:
a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto
normativo a rilevanza esterna;
b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di
programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati
dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);
c) contratti collettivi decentrati approvati
dalla Amministrazione regionale ai sensi dellart. 45, comma 4, del D.P.R. 3
febbraio 1993, n. 29;
d) piante organiche e relative variazioni degli
enti amministrativi regionali e delle Unità Sanitarie Locali;
e) criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari ;
f) atti generali e relativi alla determinazione
di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri
analoghi provvedimenti;
g) atti e provvedimenti generali attuativi delle
direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;
h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è
espressamente prevista da leggi dello stalo;
i) decreti del Presidente o degli Assessori
regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della
Giunta regionale.
2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le
decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché
quelle più importanti dellAssemblea regionale, delle quali il Presidente del
Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione
dellUfficio di Presidenza dellAssemblea, della Giunta regionale, delle
Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.
3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso,
gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.
4. La pubblicazione è anticipata al giorno
precedente se il giovedì è festivo.
5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P.
devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da
stampare per ciascuno degli anni 1994 - 1995 - 1996 non può essere superiore a
3.000.
7. È abrogata e/o modificata ogni altra
disposizione in contrasto con il presente articolo. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. n. 18/2023, articolo 9, comma 1, lett. b).
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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