Legge Regionale 8 marzo 1993, n. 4
Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1: « Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993».
Articolo unico 1. La legge regionale 20
gennaio 1993, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l anno finanziario 1993 al primo comma dell art. 2 e così
modificata:
1. L autorizzazione
di cui al precedente art. 1 e limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria
ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo
regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa
tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi .