Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 8
Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale.
Articolo unico 1. In occasione di manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale, per le caratteristiche e le finalità perseguite, può essere richiesta, dagli enti e associazioni interessate, la concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale. (1)
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito lUfficio di Presidenza, valutata la natura e verificata la finalità della manifestazione, con atto motivato, concede il richiesto patrocinio.