Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto « Normativa concernente le nefropatie croniche».
Art. 11. Al primo comma, ultimo rigo,
dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e soppressa la parola collettivi . 2. Dopo il primo comma dell
art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e aggiunto il seguente
comma: 2 1 bis. Le Unita
Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a
stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli
stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli
stessi mezzi propri per il trasporto collettivo 2. 3. Al secondo comma, sesto rigo,
dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e soppressa la parola collettivi . 4. Al secondo comma, ottavo
rigo, dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, dopo la parola autovettura , sono aggiunte le parole propria ovvero . 5. Il terzo comma dell art. 1
della LR 5/ 11/ 91, n. 9, e così modificato: 3. In caso di
utilizzazione di autovettura propria e corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del
costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso,
nonche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi
autostradali. 3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad
uso privato, una volta accertata l impossibilita al convenzionamento di cui al
precedente comma 1 bis, e corrisposto il rimborso integrale della spesa
sostenuta previo accertamento della congruita della spesa . 6. Il quarto comma dell art. 1
della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato: 4. I rimborsi sono
corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell assistito corredata
della documentazione di spesa nonche, nell ipotesi di cui al secondo comma del
presente articolo, della prescritta certificazione medica con l eventuale
dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso
chilometrico e calcolato sulla piu breve distanza viaria possibile tra il
luogo di domicilio dell assistito e quello ove e ubicata la struttura
sanitaria presso la quale e effettuato il trattamento di emodialisi . 7. L art. 1 della lr 5 novembre
1991, n. 9, e integrato dai seguenti commi: 7. Nessun rimborso e
dovuto qualora l assistito usufruisca gratuitamente del
trasporto.
8. Nessun rimborso e altresi dovuto
qualora, sussistendo la possibilita di dializzare presso il Centro dialisi o l
Unita di dialisi ad Assistenza Limitata( UAL) funzionanti nel luogo di abituale
domicilio o, comunque, nell ambito territoriale della propria USL, l assistito
ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private
convenzionate funzionanti nellambito
della propria USL o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti
nell ambito territoriale di USL viciniori.
Art. 21. Il secondo comma dell art. 2
della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
2. Per i nefropatici in
trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita Sanitarie Locali di residenza
dell assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicita stabilita dal
dirigente del Centro dialitico, il materiale d uso per il trattamento di
emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio
dello stesso .
2. Dopo il secondo comma dell
art. 2 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e aggiunto il seguente
comma:
2 bis. L impianto per
il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi
peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della lr 25 novembre
1974, n. 38, ed in comodato d uso gratuito, dalla Unita Sanitaria Locale di
residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della
Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e
superato il corso di addestramento .
3. Il quarto comma dell art. 2
della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
4. Il contributo
predetto non puo essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con
rene artificiale ed a L.100.000 mensili
per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all
aumento dell indice ISTAT ed e corrisposto sulla base di domanda dell
assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o
del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la
durata del trattamento .
Art. 31. Il titolo dell art. 4 della
lr 5 novembre 1991, n. 9, e sostituito dal seguente:
( Rimborso ai
nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia) .
2. L art. 4 della lr 5 novembre
1991, n. 9, e così modificato:
1. L Unita Sanitaria
Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto
renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa allo
stesso:
a) le spese di trasporto o di
viaggio sostenute per leffettuazione:
- degli esami preliminari e per
la tipizzazione tissutale;
- degli interventi di trapianto
renale;
- di tutti i controlli
successivi, nonche per le complicanze derivanti dall intervento
stesso;
- dell eventuale
espianto;
b) le spese di soggiorno
sostenute nel periodo post -operatorio presso la localita sede del Centro
trapianti per esigenze cliniche documentate.
Art. 41. Il primo comma dell art. 5
della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
1. Ai nefropatici che,
in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici
presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non
vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso
strutture sanitarie di tali Stati, e corrisposto, da parte della USL di
residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell
80% .
2. Al secondo comma dell art. 5
della lr 5 novembre 1991, n. 9, la parola contributo e
sostituita dalla parola rimborso .
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