Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 24
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l' approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.
Articolo unico Alla legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 Tutela ed uso del territorio e aggiunto il
seguente articolo 16 bis: ( Esame istruttorio prg di Comune con
popolazione non superiore a 15.000 abitanti).
1. L esame istruttorio del
piano regolatore generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000
abitanti all ultimo censimento ISTAT e svolto da un apposito comitato
ristretto composto:
- dall assessore regionale all
Urbanistica, che lo presiede;
- dal coordinatore del Settore
urbanistico regionale e da un dirigente del settore
stesso;
- da quattro componenti del
Comitato urbanistico regionale ( CUR), designati dal Presidente del Comitato
stesso.
2. Alle riunioni del Comitato
ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo
delegato, assistito dal progettista del prg e dal responsabile dell Ufficio
tecnico comunale, nonche i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle
Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all
approvazione del piano.
3. Le determinazioni del
comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei
componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del
Settore urbanistico regionale ed il parere del CUR previsti dal comma 8 del
precedente art. 16.
4. Per il funzionamento del
comitato ristretto valgono le stesse regole del CUR, salvo quanto espressamente
disciplinato dal presente articolo .