Legge Regionale 19 luglio 1994, n. 26 Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 18 del 23 agosto 1993.(1)
Art. 1(2) [1. La programmazione delle
attivita di formazione professionale di cui all art. 6 della legge regionale
17 ottobre 1978, n. 54 e estesa anche a quelle autonomamente finanziate da
promotori pubblici e privati e previste dall art. 20 della stessa legge
regionale.]
Art. 2(3) [1. L Assessore della formazione
professionale nomina la commissione d esame prevista dall art. 6, comma IV,
della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione
professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la
data e la durata delle sedute.
2. Tale commissione e formata
dai componenti indicati nell art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1
ed e presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non
inferiore alla VI.
3. Gli oneri per il
funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo
sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.]
Art. 3(4) [1. Il primo comma dell art. 3
della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e sostituito dal
seguente:
Il piano di formazione
professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253,
comprende tutte le attivita formative relative al periodo dal luglio 1993 al
giugno 1994. Le attivita formative destinate ad utenze particolari
(tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di
pena, minori interessati da provvedimenti dell autorita giudiziaria) possono
proseguire fino al 31 dicembre 1994 .]
Art. 4(5) [1. Al secondo comma dellart.
2 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, dopo le parole enti gestori convenzionati e delegati, è
aggiunta la frase: nonché della gestione diretta regionale.
2. Al primo comma
dellart. 4 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, la frase tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dellanno
successivo è sostituita con la frase tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno.
3. Il terzo comma dellart.
3 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, è soppresso]
Art. 5(6) [1. Il comma 1 dellart 27 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale
operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra
gli enti convenzionali di cui al 5° comma dellart. 5 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi
ultimi e gli enti delegati]
Art. 6(7) [1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti
dallattuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli
stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dellanno 1994 e
seguenti, relativi alla formazione professionale]
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