Anno 1994
Numero 26
Data 19/07/1994
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 agosto 1994, n. 101.
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Legge Regionale 19 luglio 1994, n. 26

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 18 del 23 agosto 1993.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 1

(2) 


[1. La programmazione delle attivita di formazione professionale di cui all art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall art. 20 della stessa legge regionale.]


(2) Articolo abrogato sia dal quinto comma dell'art. 14, l.r. 18 dicembre 1996, n. 27 che dall'art. 36, l.r. 7 agosto 2002, n. 15


Art. 2

(3) 


[1. L Assessore della formazione professionale nomina la commissione d esame prevista dall art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.

2. Tale commissione e formata dai componenti indicati nell art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed e presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.]



(3) Articolo abrogato sia dal quinto comma dell'art. 14, l.r. 18 dicembre 1996, n. 27 che dall'art. 36l.r. 7 agosto 2002, n. 15.


Art. 3

(4) 


[1. Il primo comma dell art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e sostituito dal seguente:

Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attivita formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attivita formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell autorita giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994 .]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 4

(5) 


[1. Al secondo comma dellart. 2 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, dopo le parole enti gestori convenzionati e delegati, è aggiunta la frase: nonché della gestione diretta regionale.

2. Al primo comma dellart. 4 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, la frase tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dellanno successivo è sostituita con la frase tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il terzo comma dellart. 3 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, è soppresso]   



(5) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 5

(6) 


[1. Il comma 1 dellart 27 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra gli enti convenzionali di cui al 5° comma dellart. 5 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati] 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 6

(7) 


[1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dallattuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dellanno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale] 


(7) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36