Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 29 Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.(1)
Art. 1Finalità.(2) [1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo
D.M. 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia disciplina
le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle
strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione. ]
Art. 2Soggetti destinatari.(3) [1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:
- gli alberghi;
- i motels;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i villaggi-albergo;
- i campeggi;
- le strutture agrituristiche;
- gli esercizi affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti bancari e le darsene. ]
Art. 3Comunicazione delle tariffe.(4) [1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione. 2. E fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per (5) : a) gruppi organizzati di almeno 10 persone; b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni; c) bambini al di sotto di 8 anni; d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma. 3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.]
Art. 4Procedure.(6) [1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore. 2. La raccolta e listruttoria delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per territorio. 3. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526. 4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonchè di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno. La comunicazione pur essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei singoli interessati. ((7) ) 5. Gli stabilimenti balneari, oltre allEnte turistico territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio. 6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura. 7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dellesercizio.]
Art. 5Modalità.(8)
[1. La comunicazione delle tariffe deve essere
riferita soltanto allalta e bassa stagione oppure a stagione unica. Non sono
ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi intermedi] (9) [2. Il periodo di alta stagione deve essere
considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni
anno]. (10) 3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o
soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.
4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi allaria
aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche che
operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle
tariffe anche una sola volta lanno. In tal caso, la comunicazione deve essere
presentata entro e non oltre il 1° marzo dellanno di riferimento ed avrà
validità dal 1° giugno al 31 dicembre dello stesso anno. 5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione
amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta lanno. In
tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle
tariffe entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno, con validità per lanno
successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta
attestante che le tariffe si riferiscono allintero anno di riferimento. 6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini
previsti dalla presente legge comporta limplicita conferma delle tariffe
dichiarate nellultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in
ogni caso, lapplicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui
al successivo art. 9 della presente legge. 7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle
strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle
attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a quelle dichiarate nel
modello di classificazione regolarmente vidimato dallorgano territoriale
competente alla classificazione.
8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno
considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dellEnte turistico
territoriale invitare il titolare dellesercizio a ricompilare correttamente la
nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dallinvito. ]
Art. 6Convalida delle comunicazioni dei prezzi.(11) [1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art.
4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni
delle tariffe.
2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti
turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di porto
gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se
sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.
3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo ed
entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice
esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe allAssessorato regionale al
Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sullannuario regionale e
nazionale degli alberghi. ]
Art. 7Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature
turistiche.(12) [1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive
turistiche pubbliche e private di cui allart. 2 della presente legge nonché gli
Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri
organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero
pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle
attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle
dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle
autorizzazioni amministrative per lesercizio dellattività.
2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario
gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici
territoriali.
3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve
recare, in calce allo stesso, gli estremi dellautorizzazione.
4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente
autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico allAssessorato
regionale al turismo.
5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo
ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella
nella quale siano indicati i prezzi conformemente allultima comunicazione
vidimata ai sensi della presente legge.
6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben
visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino
contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della
tabella di cui al precedente comma 5.
7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le
indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli
predisposti dalla Regione.
8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla
somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in unapposita
teca, collocata allesterno dellingresso della sala ristoro, il menù del giorno
con i relativi prezzi. ]
Art. 8Accertamento delle violazioni e funzioni di
vigilanza.(13) [1. Le violazioni alle norme della presente legge sono
accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti
leggi, anche dai dipendenti dellAmministrazione regionale in servizio presso
lassessorato regionale al turismo, designati dallAssessore al ramo e muniti di
speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli
Enti turistici territoriali incaricati espressamente dallassessorato regionale
al Turismo, almeno ogni sei mesi.
2. Per gli stabilimenti balneari, lesercizio della vigilanza e
del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di porto territoriale. ]
Art. 9Sanzioni amministrative.(14) [1. Ai sensi del comma 2 dellart. 6 del D.M. 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione. 2. Listruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella l.r. 15 novembre 1977, n. 36. 3. Salva lapplicazione delle norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nellultima comunicazione regolarmente convalidata. [4. Chiunque pratichi prezzi superiori a quelli
dichiarati e convalidati è passibile di una sanzione amministrativa di lire tre
milioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto, della differenza accertata
tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in più]. (15) 5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire unmilionecinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia. 6. Chiunque violi le disposizioni previste dallultimo comma dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, lassessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, pur disporre il sequestro del materiale pubblicato. 8. [E soggetto alla sanzione amministrativa di lire tremilioni il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata. ] (16) 9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui allart. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sullosservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinquemilioni. In caso di persistenza al rifiuto lAssessore regionale al Turismo pur invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato allobbligo.]
Art. 10Abrogazione e sostituzione della precedente
normativa.(17) [1. Lart. 24
«Denuncia e pubblicità dei prezzi» della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5
e 7 della presente legge. 2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dellart 30
(Sanzioni) della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa
di riferimento prevista dallart. 9 della presente legge.
3. Il comma 2 dellart. 30
della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8
dellart 9 della presente legge.. ](18)
(17) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12(18) Il comma 8 dell’art. 9 della presente legge è stato successivamente abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76
Art. 11Norma finale.(19) [1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 284 , si rinvia al
R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla
legislazione regionale di riferimento. (20)
2. I proventi delle sanzioni previsti dallart. 9 della
presente legge sono devoluti alla Regione Puglia. ]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1
dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
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