Anno 1994
Numero 29
Data 05/09/1994
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 111del 9 settembre 1994
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Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 29

Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.(1) 


(1) Legge abrogata dall'art. 12 della l.r. 49/2017


Art. 1

Finalità.(2) 


[1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo D.M. 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12


Art. 2

Soggetti destinatari.(3) 


[1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- gli alberghi;

- i motels;

- le residenze turistico-alberghiere;

- i villaggi-albergo;

- i campeggi;

- le strutture agrituristiche;

- gli esercizi affittacamere;

- le case e gli appartamenti per vacanze;

- le case per ferie;

- gli ostelli per la gioventù;

- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti bancari e le darsene. ] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12


Art. 3

Comunicazione delle tariffe.(4) 


[1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.

 2. E fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per (5)  :

a)    gruppi organizzati di almeno 10 persone;

b)   ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;

c)    bambini al di sotto di 8 anni;

d)   guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(5) Per la deroga a questa disposizione vedi la l.r.18/2012, art. 8


Art. 4

Procedure.(6) 


[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

 2. La raccolta e listruttoria delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.

 3. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526.

4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonchè di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno. La comunicazione pur essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei singoli interessati. ((7) )

 5. Gli stabilimenti balneari, oltre allEnte turistico territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

 6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura.

 7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dellesercizio.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(7) Comma  così modificato dalla l.r. 24/2008, art. 2


Art. 5

Modalità.(8) 



[1. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto allalta e bassa stagione oppure a stagione unica. Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi intermedi]  (9) 

[2. Il periodo di alta stagione deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno]. (10) 

3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.

4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi allaria aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta lanno. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 1° marzo dellanno di riferimento ed avrà validità dal 1° giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta lanno. In tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno, con validità per lanno successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le tariffe si riferiscono allintero anno di riferimento.

6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta limplicita conferma delle tariffe dichiarate nellultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, lapplicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 9 della presente legge.

7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente vidimato dallorgano territoriale competente alla classificazione.

8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dellEnte turistico territoriale invitare il titolare dellesercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dallinvito. ]



(10) Comma  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76
(8) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(9) Comma  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76


Art. 6

Convalida delle comunicazioni dei prezzi.(11) 


[1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni delle tariffe.

2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di porto gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.

3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe allAssessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sullannuario regionale e nazionale degli alberghi. ]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12


Art. 7

Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature turistiche.(12) 


[1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui allart. 2 della presente legge nonché gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per lesercizio dellattività.

2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici territoriali.

3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve recare, in calce allo stesso, gli estremi dellautorizzazione.

4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico allAssessorato regionale al turismo.

5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi conformemente allultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.

6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.

7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.

8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in unapposita teca, collocata allesterno dellingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi. ]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12


Art. 8

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza.(13) 


[1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dellAmministrazione regionale in servizio presso lassessorato regionale al turismo, designati dallAssessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati espressamente dallassessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei mesi.

2. Per gli stabilimenti balneari, lesercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di porto territoriale. ]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12


Art. 9

Sanzioni amministrative.(14) 


[1. Ai sensi del comma 2 dellart. 6 del D.M. 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

 2. Listruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella l.r. 15 novembre 1977, n. 36.

  3. Salva lapplicazione delle norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nellultima comunicazione regolarmente convalidata.

[4. Chiunque pratichi prezzi superiori a quelli dichiarati e convalidati è passibile di una sanzione amministrativa di lire tre milioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto, della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in più]. (15) 

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa

di lire unmilionecinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

 6. Chiunque violi le disposizioni previste dallultimo comma dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni.

 7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dellart. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, lassessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, pur disporre il sequestro del materiale pubblicato.

 8. [E soggetto alla sanzione amministrativa di lire tremilioni il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata. ]  (16) 

 9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui allart. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sullosservanza delle norme tariffarie  è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinquemilioni. In caso di persistenza al rifiuto lAssessore regionale al Turismo pur invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato allobbligo.]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(15) Comma  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76
(16) Il comma  8 dell’art. 9 della presente legge è stato successivamente abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76


Art. 10

Abrogazione e sostituzione della precedente normativa.(17) 


[1. Lart. 24 «Denuncia e pubblicità dei prezzi» della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della presente legge.

2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dellart 30 (Sanzioni) della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dallart. 9 della presente legge.

3. Il comma 2 dellart. 30 della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dellart 9 della presente legge.. ](18) 



(17) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(18) Il comma  8 dell’art. 9 della presente legge è stato successivamente abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76


Art. 11

Norma finale.(19) 


[1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284  , si rinvia al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di riferimento. (20) 

2. I proventi delle sanzioni previsti dallart. 9 della presente legge sono devoluti alla Regione Puglia. ]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 49/2017, art. 12
(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.