Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 5
Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A, n. 116
Articolo unico (2)
[1. Le agenzie di viaggi e turismo - già
classificate di Cat. A, B e C ai sensi dellabrogata normativa statale - che non
hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui allart. 4 della L.R. 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli
artt. 5, 6 e 7 della L.R. 11 dicembre 1984, n. 52,
pena la decadenza della licenza in possesso] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A, n. 116