Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7
Modifica dell' art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, concernente le segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio.
Articolo unico (1)
[L art. 9 (Segreterie
particolari del Presidente e dei Vice Presidenti) della lr 25 marzo 1974, n. 18
e sostituito dal seguente:
Art. 9 (Segreterie particolari
del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano) Il Presidente del Consiglio,
i Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del
Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura delle
corrispondenza e degli affari connessi all esercizio delle proprie
funzioni.
L incarico dei Segretario
particolare e conferito a dipendente della Regione su indicazione del
Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti
delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano;
Tale incarico cessa con la
cessazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di
Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il
Piano.
Le unita costituenti le
segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare il
n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n. 3 per la segreteria di
ciascun Vice Presidente, 1 per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario e
n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del
Comitato per il Piano.]
(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 30/2022, art. 16, comma 1.