Legge Regionale 8 febbraio 1994, n. 8 Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attivita' di ricerca e sperimentazione.
Art. 1(Scopi) 1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i sevizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonchè favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, le indicazioni del Piano di sviluppo agricolo nazionale e le finalità contenute nel regolamento CEE n. 270/90, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. 2. Lintervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti allagricoltura mediante lincremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e lammodernamento del sistema agro-alimentare, nonchè quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.
Art. 2(Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo) 1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con lindirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.
Art. 3(Finalita dei servizi di sviluppo agricolo) 1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono: a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati; b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste delle direttive CEE; c) curare la diffusione dei programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore; d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo; e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dellassociazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dellofferta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni; f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione e in conformità dellesigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori; g) assistere gli agricoltori nellopera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonchè nellelaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale; h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le innovazione colturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonchè i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale. 2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico alluopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.
Art. 4(Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi) 1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e lonere finanziario che la Regione dovrà sostenere. 2. I programmi poliennali, predisposti dallAssessorato allAgricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per lapprovazione. 3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dallAssessorato allAgricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale.
Art. 5(Comitato regionale di sviluppo agricolo) 1. E istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (Co.Re.Sa.) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionale per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale. 2. Il Comitato ha sede presso lAssessorato regionale allAgricoltura, si riunisce tre volte allanno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al sesto. 3. Il Co.Re.Sa. è costituito da: a) lAssessore regionale allagricoltura e foreste o un suo delegato, che lo presiede; b) gli Assessori provinciali allagricoltura delle [cinque] (1) provincie pugliesi o loro delegati; c) un rappresentante dellAssessorato alla programmazione, designato dallo stesso; d) il dirigente responsabile del Settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo; e) due rappresentanti degli Istituiti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, più un rappresentante dellIstituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano; f) due rappresentanti della facoltà di Agraria dellUniversità di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa; g) un rappresentante della facoltà di Veterinaria dellUniversità di Bari, designato dalla stessa; h) un rappresentante del Centro Interregionale di Formazione e Divulgazione Agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso; i) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso; j) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL. m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria,
designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL; 4. Il Comitato può avvalersi, per problemi specifici, di esperti di riconosciuto valore del mondo scientifico, tecnico ed economico della Regione.
Art. 6(Durata in carica del Comitato) 1. Il Comitato di cui al precedente art. 5 e costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
regionale all Agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati
possono essere riconfermati solo per una volta.
2. Ai componenti del predetto Comitato si applicano le norme di
cui all art. 4
della lr
12- 08- 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti
interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell
Assessorato regionale all Agricoltura, provvedera il Presidente della Giunta
regionale.
Art. 7(Funzionamento del Comitato) 1. Il Comitato e chiamato ad elaborare proposte per la materia
regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l
Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai
servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva
competenza.
2. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei
presenti con voto palese. L eventuale parere negativo espresso dal Comitato
dovra essere dettagliatamente motivato.
3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla
Regione, il parere stesso si intendera acquisito in senso favorevole se il
CoReSa non si sara pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell
Amministrazione regionale.
4. L Assessore regionale all agricoltura invia annualmente
alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti
nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.
5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai
termini di cui ai precedenti commi.
6. Dopo la seduta di insediamento, il Comitato si intende
validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda
convocazione.
Art. 8(Campi sperimentali) 1. Al fine di costituire una razionale rete di campi
sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono
utilizzati le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in
proprieta od in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei
programmi di attivita definiti dallart. 3 della presente legge.
2. La gestione delle aziende e affidata ad un Comitato di
gestione costituito nell ambito del CoReSa.
3. La Giunta regionale puo stipulare convenzioni con le
Universita pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione ed altri Enti ed
organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo ed i Centri di
assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di
terreni destinati allo svolgimento di attivita di ricerca o dimostrative
ritenute di interesse per lagricoltura pugliese. I risultati delle predette
attivita dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo
della Puglia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce la << rete di aziende
dimostrative >> e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel
rispetto della normativa regionale in vigore.
Art. 9(Associazione di assistenza interaziendale e di gestione aziendale) 1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole,
previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento CEE n. 2328/ 91, la Regione
favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o
associati, per perseguire le seguenti finalita:
a) fornire assistenza interaziendale per l applicazione di
nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l ambiente
e per conservare lo spazio naturale;
b) favorire l introduzione di sistemi agricoli alternativi e
innovativi;
c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione
agricola;
d) razionalizzare la gestione dell azienda agricola, anche
mediante l orientamento delle scelte relative all ordinamento produttivo.
2. Le Associazioni tra imprenditori agricoli possono
costituirsi in Centri di Sviluppo Agricolo e in Centri di Assistenza
Tecnica Specialistica.
3. Alla costituzione dei Centri di Sviluppo Agricolo
provvedono le Organizzazioni di cui al regolamento CEE n. 270/ 79, come
modificato dall art. 2 punto 1, del regolamento CEE n. 1760/ 87. Ogni Centro
deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni
ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con
priorita dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai
CIFDA.
4. Alla costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica
Specialistica possono provvedere: le Associazioni di produttori agricoli,
legalmente riconosciute, comprese le Associazioni Bieticole a carattere
nazionale; le Comunita Montane; i Consorzi di Bonifica; i Consorzi di Difesa
delle produzioni Intensive, Ogni Centro deve perseguire gli obiettivi e le
finalita connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per
programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle
coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l irrigazione, per i
servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro - meteorologico.
Ogni Centro deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore
a dieci anni e avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze
forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in
chimica iscritti ai rispettivi Albi professionali.
5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono
quelli previsti dai richiamati articoli del Regolamento CEE n. 2328/ 91,
aggiornati negli importi come da successivi Regolamenti della Commissione
CEE.
6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra
produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate allAssessorato
regionale all Agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno
fissate dalla Giunta regionale.
Art. 10(Registro dei tecnici agricoli) 1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo,
anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/ 79, i tecnici agricoli impiegati
nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in
apposito registro, tenuto a cura dell Assessorato regionale all
Agricoltura.
2. I richiedenti l iscrizione al registro devono possedere i
seguenti titoli:
- diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell
alimentazione, delle produzioni animali, in medicina veterinaria, in biologia e
in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;
- titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei
corsi CIFDA istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/ 79 oppure di corsi
svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.
3. Sono iscritti nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti
regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di
studio richiesti, abbiano svolto attivita di assistenza tecnica o comunque ad
essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici per almeno un
triennio. Tale requisito sara attestato da apposita certificazione dell
Assessore all agricoltura su parere espresso dal dirigente dell ufficio presso
il quale l interessato ha prestato servizio. L iscrizione avviene su domanda
dell interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli
anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di
studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo,
abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall
Assessorato alla formazione professionale.
5. Possono essere iscritti al Registro i tecnici agricoli
formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai
sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n. 270/ 79 e n. 1760/ 87.
6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare
periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Art. 111. I dipendenti regionale impegnati nei servizi si sviluppo
agricolo, la cui attivita professionale risulti incompatibile con il rispetto
del normale orario di ufficio, possono svolgere l attivita lavorativa
ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all orario
unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attivita si
svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito
un adeguato controllo di normale svolgimento di attivita lavorativa.
2. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18- 07-
1978, n. 1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo
agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida
delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curera
la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni
danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell espletamento del
servizio.
Art. 12(Attivita di ricerca e sperimentazione) 1. Le attivita di ricerca e sperimentazione applicata da
inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere
preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento
degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale,
nonche con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di
ognuno di essi.
2. La Regione Puglia stipulera con i predetti Istituti di
ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa
regionale e statale in vigore.
Art. 13(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale) 1. La dotazione organizza complessiva per l applicazione della
presente legge e fissata nei limiti di sessanta unita tecniche agricole
(laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal Programma
Quadro Nazionale per la Divulgazione Agricola, in esecuzione del reg. CEE 270/
79 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sara
determinata la dotazione organizza dei singoli livelli funzionali che comunque
non potranno superare il settimo livello.
Art. 14(Norma transitoria) 1. La Regione, al fine dell immediata attivazione degli
istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l assunzione dei
tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge e della legge di bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1994.
2. La Giunta regionale, successivamente all entrata in vigore
della legge regionale del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1994, con proprio provvedimento determina tempi e procedure relative all
assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.
270/ 1979 della Comunita Economica Europea;
b) siano stati ammessi a corsi per divulgatori agricoli presso
il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA)
di Bernalda e del FORMEZ a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi
Enti;
c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla
precedente lettera b).
Art. 15(Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente
legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante gli
stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie
statali destinate allattuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle
quote assegnate dalla Comunità Europea per il cofinanziamento delle specifiche
attività. 2. Per il 1994, si farà fronte, in termini di competenza e
cassa, per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di stanziamento del cap.
0112054 Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo
agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione del bilancio di
previsione 1992 di cui alla Delib.G.R. 28 maggio 1993, n. 1556 e per lire 1
miliardo con i fondi di cui al comma precedente.
3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di
approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con
esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.
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