Legge Regionale 17 febbraio 1994, n. 9 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 11. È istituita limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista
dallart. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398.
Art. 2Articolo abrogato dalla l.r. 40/2007, art. 3, comma 8 [1. Limposta è dovuta nella misura massima
consentita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dai soggetti consumatori della
benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione
Puglia, entro 30 giorni dallintroito della somma, sulla base dei quantitativi
erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui allarticolo 3 del
D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio
1957, n. 474]
Art. 31. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato. (1)
(1) Vedi la l.r. 40/2007, art. 3, comma 8. Con la l.r. 21/2009, art. 3 l’imposta era stata abolita. Con la l.r. 19/2010, art. 5, l’imposta è sta reintrodotta.
Art. 41. Le disposizioni previste della presente legge in merito allimposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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