Legge Regionale 13 gennaio 1995, n. 1
Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL, ai sensi dell' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.(1)
(1) Abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B. Art. 1(2)
[1. Allo scopo di non pregiudicare i livelli di assistenza attualmente erogati, ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore della legge regionale «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dellart. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517» sono in posizione di comando ai sensi dellart. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il comando stesso è prorogato sino alladozione dei provvedimenti consequenziali alla definizione delle nuove piante organiche e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale] .
(2) Abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.