Anno 1995
Numero 17
Data 12/04/1995
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 aprile 1995, n. 42.
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 17

Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 22


Art. 1


1. La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare interesse.




Art. 2


1. Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica per l assistenza agli allergopatici.

2. In ciascuna provincia e garantito il funzionamento di stazioni di rilevamento aerobiologico gestite dal Centro di allergologia della USL del capoluogo di Provincia.

3. Nell ambito della medicina dei servizi, i Centri di allergologia autorizzati operanti presso le USL sia in ambito ospedaliero sia in assistenza specialistica ambulatoriale continuano ad assicurare l assistenza degli allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 14 giugno 1994, n. 18.




Art. 3


1. I centri di ciascuna USL provvedono all erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche e immunologiche.




Art. 4

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa, del capitolo di nuova istituzione 0781033 Spese per la diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia, con prelievo di pari importo dal capitolo 0343020 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.

2. Per gli anni successivi si provvedera nell ambito della programmazione sanitaria e del fondo sanitario regionale.