Anno 1995
Numero 18
Data 12/04/1995
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 26 aprile 1995, n. 42
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 18

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all' art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[1. Il termine per la liquidazione dellERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 è prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo lUfficio stralcio previsto da normativa regionale (3) 
2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dellart. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni] . 


(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
(3) Il termine per la liquidazione dell'E.R.S.A.P. è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996 dal primo comma dell'art. 1, l.r. 31 ottobre 1995, n. 36.


Art. 2

(4) 


 
[1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale in servizio nel disciolto E.R.S.A.P. durante il periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del bilancio regionale.
2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, lAssessorato al bilancio erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale per il 1995. 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.