Anno 1995
Numero 28
Data 28/04/1995
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 maggio 1995, n. 53.
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Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 28

Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l. r. 15/02, art. 36


Art. 1

(2) 


[1. La Regione, nellambito dei programmi operativi relativi al periodo 1990/1993, approvati con decisioni Comunitarie n. C -91- 1504/3 del 25 luglio 1991 per lobiettivo 1 e n. C -91- 599 del 26 marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attività formative realizzate dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nellanno 1993 ed eventualmente completate dalle stesse nellanno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dellart. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
2. Le spese relative al precedente comma 1 sono riconosciute nellambito dei rendiconti presentati dalle aziende.
3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari F.S.E. e nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845).
4. Le liquidazioni di quanto spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con atto della Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dellAssessorato alla formazione professionale].



(2) Legge abrogata dalla l. r. 15/02, art. 36


Art. 2

(3) 


[1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dellart. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, lattività formativa straordinaria realizzata dagli enti pubblici (I.R.I., E.N.I., UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, E.N.E.L.) nellanno 1993 ed eventualmente completata dagli stessi nellanno 1994, e sottoposta al controllo ispettivo ai sensi dellart. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54] .



(3) Legge abrogata dalla l. r. 15/02, art. 36


Art. 3

(4) 


[1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dallapplicazione dellart. 1 della presente legge, ammontanti a lire 6.432.293.405, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti al cap. 0961010 per lire 5.822.721.405 e al cap. 0961012 per lire 609.572.000 disponibili giusta Delib.G.R. 18 maggio 1994, n. 3217 di ricognizione dei residui di stanziamento anno 1993].



(4) Legge abrogata dalla l. r. 15/02, art. 36