Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 32 Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione.(1)
Art. 1Contenuto. 1. La presente legge stabilisce le indicazioni programmatiche alle quali la
Regione deve uniformarsi per il rilascio del nullaosta per le grandi strutture
commerciali di vendita al dettaglio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n.
426, !Disciplina del commercio, agli articoli 26 e 27. Esse hanno validità
di quattro anni.
Art. 2Oggetto. 1. Il «nullaosta» regionale è richiesto nei
seguenti casi:
a) per lapertura di esercizi di vendita e di
centri commerciali al dettaglio, quando la superficie di vendita, esclusi
magazzini e depositi, è superiore a mq. 1.500. Per i centri commerciali al
dettaglio, ai sensi del comma 6 dellart. 47 del D.M. 4 agosto 1988, n.
375, gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a otto e
devono essere inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio
comuni gestiti unitariamente; la superficie di vendita da prendere in
considerazione ai fini del rilascio del nullaosta è rappresentata dalla somma
delle superfici di vendita dei singoli esercizi ubicati nel centro commerciale;
b) per lapertura di esercizi al dettaglio di
generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a mq.
400, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, secondo le
risultanze anagrafiche;
c) per il trasferimento di sede di un esercizio
o centro commerciale sottoposto a nullaosta regionale al di fuori del territorio
comunale;
d) per lampliamento della superficie di vendita
già concessa con nulla-osta, quando si superano i limiti dimensionali previsti
per ciascuna tipologia indicata al successivo art. 6;
e) per la variazione merceologica dellesercizio
o del centro commerciale, quando la variazione interessa i generi di largo e
generale consumo.
2. Le tabelle di largo e generale consumo di cui
al presente articolo sono quelle di cui allallegato 5 del D.M. n.
375/1988 e precisamente: Tab. I - IA - II - VI - VIII - IX.
Art. 3Procedura per la richiesta del
nullaosta. 1. La procedura per la richiesta del nullaosta è
la seguente:
a) per singoli esercizi:
La richiesta di nulla-osta previsto dagli
articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli
interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e va
trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali domande;
b) per centri commerciali:
Colui che intenda creare un centro commerciale
al dettaglio mediante lapertura di più esercizi può presentare al Sindaco
ununica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità
alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti
indicazioni regionali.
Ai soli fini della presentazione della domanda
può non essere iscritto al Registro esercenti commercio (R.E.C.).
Coloro che intendono creare un centro
commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni,
mediante lapertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta
titolarità, possono chiedere al Sindaco che lesame delle domande sia fatto
congiuntamente secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e
direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.
2. La domanda di nullaosta deve essere corredata
della seguente documentazione:
a) descrizione delle caratteristiche
delliniziativa indicante:
1) nel caso di un singolo esercizio: superficie
di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel R.E.C.;
2) nel caso di centro commerciale: numero degli
esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita per
ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche, nonché numero e superfici di
eventuali attività paracommerciali ed extracommerciali;
b) cartografia progettuale da cui risulti la
corografia della zona relativa allarea interessata, la collocazione della
iniziativa rispetto alla viabilità, la documentazione relativa alla destinazione
urbanistica dellarea medesima;
c) dimensione dellarea interessata alla
iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile, della superficie
coperta e di quella afferente il parcheggio di pertinenza;
d) relazione tecnico-economica sulliniziativa
proposta, indicante:
1) stima dei residenti nellarea di attrazione
prevista e delle eventuali presenze turistiche;
2) elenco delle strutture (o centri commerciali)
della stessa tipologia esistenti nellarea di presunta attrazione;
3) ogni altro elemento utile di giudizio.
Art. 4Obblighi dei Sindaci. 1. Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale
tutte le richieste di apertura di esercizi e centri commerciali sottoposte a
nullaosta, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge, e cioè:
a) in caso di centro commerciale: che il
richiedente dichiari di essere promotore di centro commerciale;
b) in caso di singoli esercizi: che il
richiedente sia iscritto al R.E.C. per le attività corrispondenti;
c) che larea o limmobile indicato abbia la
prescritta destinazione urbanistica.
2. Unitamente alle richieste di nullaosta, il
Sindaco deve trasmettere alla Giunta regionale copia di tutti gli atti relativi
alle domande entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.
Art. 5Iter procedurale per il rilascio del
nullaosta.(2) 1. La decisione sul nullaosta deve essere
adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta da parte del Comune.
2. La decisione sul nullaosta deve essere
comunicata dal Presidente della Giunta regionale, entro sette giorni dalla data
della sua adozione, al Sindaco e, per conoscenza, al richiedente.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco adotta i
provvedimenti di sua competenza ai sensi dellart. 24 della legge n. 426 del
1971, nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana,
igienico-sanitari e delle norme relative alla destinazione urbanistica.
4. Trascorsi sei mesi dalla data di
presentazione al Sindaco delle domande di apertura senza che la Giunta regionale
abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego, senza che il Sindaco abbia
adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dellart. 24 della legge
n. 426 del 1971, la domanda si intende respinta e, ai sensi dellart. 28,
ultimo comma, della legge n. 426 del 1971, è ammesso ricorso alla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
diniego o dalla scadenza dei sei mesi di cui al presente comma.
5. I Sindaci devono trasmettere alla Giunta
regionale copia del provvedimento di autorizzazione allapertura delle strutture
di vendita sottoposte a nullaosta regionale entro trenta giorni dalla data di
emissione nonché, entro gli stessi termini, trasmettere eventuali cessazioni di
strutture di vendita munite di nullaosta e ogni variazione di superficie di
vendita e di superficie di servizi eventualmente intervenute in data successiva
al rilascio del nullaosta
(2) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 6Tipologia.(3) 1. Le attività di vendita al dettaglio
sottoposte a nullaosta regionale sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) primo livello: comprendono esercizi
despecializzati aventi superficie di vendita superiore a mq. 7.000;
b) secondo livello: comprendono esercizi
specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa tra 4.000
e 7.000 mq.;
c) terzo livello: comprendono esercizi
specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita inferiore a mq.
4.000.
2. Le tipologie di primo livello relative alla
tabella VIII devono essere autorizzate solo in Centri commerciali così come
definiti dal comma 6 dellart. 47 del D.M. n. 375/1988
(3) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 7(4) Modifiche merceologiche. 1. Il nullaosta regionale viene concesso per le
tabelle merceologiche indicate nella domanda.
2. La modifica della composizione merceologica
dellesercizio o del centro commerciale, qualora comporti il superamento delle
superfici di vendita concesse, deve essere autorizzata dal Comune se riguarda
tabelle merceologiche non contingentate. Il Sindaco, nei termini previsti per
lapertura di nuovi esercizi, comunica laccettazione al richiedente, nel
rispetto dei regolamenti locali igienico-sanitari e di destinazione urbanistica,
comunicando alla Giunta regionale le modifiche assentite.
3. Per modifiche riguardanti linclusione
nellesercizio commerciale o nel centro commerciale di prodotti di largo e
generale consumo è necessario il preventivo nullaosta regionale, seguendo liter
di cui ai precedenti articoli 3 e 4
(4) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 8 Ampliamento delle strutture di vendita
sottoposte a nullaosta. (5) 1. Lampliamento della superficie di vendita di una struttura sottoposta a
nullaosta già in attività è subordinato a nullaosta regionale nei limiti, per le
tabelle contingentate, delle quote assegnate a ciascuna area in cui il Comune è
compreso
(5) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 9 Concentrazione di esercizi commerciali
preesistenti. (6) 1. Più esercizi in attività nella stessa area,
anche se ubicati in Comuni diversi, possono trasferirsi in un unico punto di
vendita, con superficie complessiva massima inferiore alla somma del doppio di
quella posseduta da ciascun esercizio, purché gli esercizi siano in attività da
almeno tre anni nellarea.
2. La superficie è concessa in deroga a quella
stabilita nelle presenti norme. Al momento dellinizio dellattività del nuovo
esercizio gli esercenti devono cessare lattività nei punti di vendita da cui è
stato richiesto il trasferimento.
3. In caso di concentrazione in centro
commerciale, a ciascun esercente sarà rilasciata una nuova autorizzazione dal
Comune nel cui territorio è ubicato il centro commerciale.
4. Se la concentrazione avviene in un esercizio
singolo, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite da ununica
autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato il nuovo esercizio
(6) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 10Quote di superficie ammissibile a
nullaosta regionale.(7) 1. Nel periodo di validità delle presenti
indicazioni programmatiche, per ciascuna area in cui è stato suddiviso il
territorio regionale, distintamente per livello di attrazione commerciale, sono
concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di prodotti di largo e
generale consumo sino al raggiungimento delle superfici-obiettivo, al lordo
dellesistente, indicate nelle tavole allegate alla presente legge.
2. In caso di richieste riguardanti tabelle
merceologiche alimentari diverse dalla tabella VIII, le quote di
superficie-obiettivo sono quelle indicate nella colonna «alimentare» delle
tavole allegate alla presente legge.
3. Per «esistente» si intende leffettiva
estensione delle grandi strutture commerciali operanti, oggetto della competenza
regionale riguardo al rilascio del nullaosta. A tal fine, la Regione, in
relazione alle richieste di nullaosta, trasmette ai Comuni interessati le
notizie in suo possesso circa leffettività dellestensione delle strutture di
cui al precedente comma 1, invitando a fornire eventuali integrazioni entro
trenta giorni, trascorsi i quali, in mancanza di risposta da parte dei Comuni,
si intenderà confermato il dato in possesso della Regione.
4. Per esercizi da autorizzare con tabelle
merceologiche non definite di largo e generale consumo non viene stabilita
alcuna quota.
5. Ai fini del rilascio del nullaosta per
esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo nei
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, allinterno dellarea di
Capitanata vengono individuate le seguenti sub-aree:
SUB-AREA PUNTA DEL GARGANO
Comuni |
Abitanti |
|
|
Cagnano Varano |
9.075 |
|
Carpino |
4.784 |
|
Ischitella |
4.126 |
|
Peschici |
4.319 |
|
Rodi Garganico |
3.890 |
|
Sannicandro G. |
19.677 |
|
Vico del Gargano |
8.381 |
|
Vieste |
12.991 |
|
|
|
|
SUB-AREA MONTI DELLA DAIUNIA
Comuni |
Abitanti |
|
|
Alberona |
1.269 |
|
Carlantino |
1.449 |
|
Casalnuovo M. |
2.374 |
|
Casalvecchio di P. |
2.420 |
|
Celenza V. |
2.299 |
|
San Marco la Catola |
1.794 |
|
Volturara Appula |
744 |
|
|
|
|
SUB-AREA CERVARO
Comuni |
Abitanti |
|
|
Bovino |
4.456 |
|
Candela |
2.809 |
|
Celle di San Vito |
297 |
|
Deliceto |
4.304 |
|
Orsara di Puglia |
3.530 |
|
Accadia |
3.101 |
|
Anzano di Puglia |
2.365 |
|
Chieuti |
1.803 |
|
Faeto |
1.009 |
|
Monteleone di Puglia |
1.461 |
|
Panni |
1.082 |
|
Rocchetta S. Antonio |
2.292 |
|
Roseto Valfortore |
1.513 |
|
SantAgata di P. |
3.050 |
|
Castelluccio Valmaggiore |
1.547 |
|
|
|
|
6. Il nullaosta regionale è concedibile per le
seguenti quote di superficie di vendita:
Sub-area Punta del Gargano:
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1500
complessivamente;
Tabella IX: mq. 810.
Sub-area Monti della Daunia:
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 810
complessivamente;
Tabella IX: mq. 410.
Sub-area Cervaro:
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1300
complessivamente;
Tabella IX: mq. 810.
7. Il nullaosta è concedibile, sino alla
concorrenza delle quote sopra indicate, in tutti i Comuni compresi nelle
sub-aree, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
(7) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 11Centri storici.(8) 1. Qualora gli interventi siano proposti in
«centri storici» così come delimitati negli strumenti urbanistici comunali, il
nullaosta è rilasciato in deroga alle quote stabilite nel precedente art. 10
alle seguenti condizioni:
a) che almeno il 50% della superficie di vendita
sia rappresentato da esercizi già operanti nel Comune;
b) che il numero degli operatori commerciali al
dettaglio non sia inferiore a otto e siano integrati da esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
c) che siano inseriti in una struttura a
destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti unitariamente;
lintervento può essere realizzato anche in locali distinti ubicati in una via o
piazza o altra area aperta al pubblico, purché con caratteristiche omogenee e
con gestione unitaria degli spazi comuni;
d) che larea in cui ubicare gli esercizi sia
oggetto di interventi in materia di arredo urbano che configurino linsieme
degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano a esso una specifica
individualità.
2. In deroga a quanto stabilito dal successivo
art. 14, le aree private destinate a parcheggio sono così stabilite: mq. 1,5 per
1 mq. di superficie di vendita complessiva e possono essere disponibili in un
raggio di mt. 300 dal perimetro dellarea dellintervento
(8) L’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 12Quote residue.(9) 1. Nel caso di quote residue che, per effetto di
assorbimento parziale di quelle previste, risultino insufficienti
allattivazione di un esercizio del livello corrispondente, è possibile
destinare le superfici residue al livello inferiore adottando la seguente
relazione: S x 1.2, ove «S» rappresenta la superficie residua.
2. La nuova quota di superficie si aggiunge a
quella eventualmente disponibile con il livello inferiore ed è concedibile in
uno dei Comuni in cui è prevista la superficie del livello corrispondente
(9) ’art.1 della l.r. 04/99 sospende il rilascio del nulla osta fino all’emanazione di norme integrative e modificative alla presente legge e comunque non oltre il 24 aprile 1999. Precedentemente la l.r. 24/97, aveva fissato il termine non oltre il 30 settembre 1998.
Art. 13Esame richieste. 1. Le richieste di nullaosta saranno esaminate
secondo lordine cronologico di presentazione alla Giunta regionale.
2. In caso di domande concorrenti nello stesso
Comune, lesame sarà effettuato in conformità di quanto stabilito dallart.
30 della legge n. 426 del 1971. Le priorità sono:
a) trasferimento nella stessa area;
b) ampliamenti;
c) accorpamento di esercizi preesistenti;
d) nuove iniziative comprendenti una quota di
esercizi da trasferire;
e) nuova iniziativa.
Art. 14Aspetti urbanistici. 1. Lesame della domanda di nullaosta in sede
regionale avviene solo se lubicazione della struttura commerciale è prevista in
area o immobili compatibili per insediamenti commerciali al dettaglio. In
difetto, la domanda si intende respinta.
2. La dotazione di aree private a parcheggio è
prevista nelle seguenti misure minime:
a) centri commerciali mq. 2 per 1/mq. di
superficie di tab. VIII + mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita e di
somministrazione degli altri esercizi e dei servizi, oltre quelli di legge
statale;
b) esercizi singoli: mq. 1,5 per 1/mq. di
superficie di vendita per esercizi di tipologia di secondo e terzo livello,
oltre quelli di legge statale.
3. Il possesso delle aree destinate a
parcheggio, nelle misure indicate, è requisito essenziale, venuto meno il quale
il nullaosta deve essere revocato.
4. I requisiti relativi al parcheggio devono
sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, di
somministrazione o di servizi commerciali e paracommerciali, a qualunque titolo
intervenute.
Art. 15Validità del nullaosta. 1. Il nullaosta regionale ha validità di anni
due dalla data della comunicazione allinteressato da parte del Sindaco.
2. In caso di comprovata necessità, la Giunta
regionale concede una proroga per un periodo massimo di due anni, decorsi i
quali il nullaosta si intende decaduto.
3. Il titolare del nullaosta decaduto potrà
presentare nuova domanda, seguendo liter previsto nelle presenti norme.
Art. 16Norme finali. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, prima della scadenza del quadriennio di validità, potrà apportare
modifiche alle presenti norme con le stesse procedure previste per
lapprovazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella
presente legge, si rinvia alla legge n. 426 del 1971, al D.M. n.
375/1988 e ad altre disposizioni applicabili in materia.
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