Anno 1995
Numero 34
Data 24/08/1995
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° settembre 1995, n. 94.
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 agosto 1995, n. 34

Prima variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995.



Art. 1

(Finalita)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui all allegato A della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1995 risulta modificato in lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l entrata e in lire 35.318.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l uscita.


Art. 3

(Documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all allegato B della presente legge.


Art. 4

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al terzo comma dell art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 5

(Art. 19 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge  regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modificata)


1. Il secondo comma dell art. 19 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e abrogato.


Art. 6

(Art. 15 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche)


1. Lo stanziamento del capitolo 1110095 di cui all art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, e ridotto a lire 7.500.000.000 in termini di competenza e cassa.

2. Il corrispondente capitolo del bilancio 1996 si fara carico della quota differenziale pari a lire 30.000.000.000.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.