Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 14
Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative.
Art. 1(Sanzioni amministrative)
1. La Regione Puglia, in esecuzione dell art. 5 della legge 14
ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative di seguito
indicate:
a) da lire 150 mila a lire 900 mila a chiunque procuri agli
animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell art. 6 della convenzione
sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle
norme dell art. 3, comma 2, dell art. 4, comma 2, dell art. 7, commi 2, 3 e
8, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila a chiunque
trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento
previste all art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli
allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dallart. 3, comma 1,
dall art. 4, comma 1, dall art. 6, dall art. 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall
art. 8 e dall art. 9 della convenzione sulla produzione degli animali da
macello;
c) da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila a chiunque non
assicuri agli animali da allevamento la liberta di movimenti e lo spazio
appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati
dall art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione
sulla protezione degli animali da macello.
2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma
saranno riscosse dalla Regione con le modalita di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.