Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 15
Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Art. 1(1)
[1. All art. 19 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 e aggiunto il seguente
comma:
4.L Assessorato
regionale alla sanita,sentita la Commissione regionale di cui all art. 12,
puo concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda
unita sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni
esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni
di cui all art.13 che dispongano di strutture idonee.]
(•) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 12/95(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/2020 art. 32, comma 1, lett.b).