Anno 1996
Numero 17
Data 05/08/1996
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 agosto 1996, n. 86.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 17

Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti".



Art. 1


1. Allart. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole sedi operative, sono aggiunte le seguenti: Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso lAssessorato competente. 

2. All art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera a) viene cosi sostituita:

 a) in caso di ente, societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello Statuto, nonche, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l attivita di trasporto infermi e feriti ;

- la lettera d) viene cosi sostituita:

 d) dell elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarita ovvero del tipo di disponibilita; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l avvenuta assegnazione della targa; 

- la lettera f) viene cosi sostituita:

 f) dell indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da parte dello stesso; 

la lettera g) viene cosi sostituita:

 g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione; 

 

3. Il comma 4 dell art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi costituito:

 4. A ciascun mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere .

 

4. All art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

 5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico .

    6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1 luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;

b) il personale sanitario medico deve essere munito dellattestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico - pratico organizzati dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei medici;

     7. Il personale sanitario infermieristico puo essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a).

    8. Al personale sanitario medico e infermieristico che svolge attivita di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre e rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell Associazione di volontariato .

 

5. All art. 8 della legge regionale n. 27 del 1993 e aggiunto il seguente comma:

2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 .

 

6. L allegato A della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi modificato:

1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B Il mezzo di detta classificazione dovra possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.

La cabina di guida dovra essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovra avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovra altresi avere l estintore al lato opposto della guida, nonche sei torce di segnalazione a mano per nebbia.

Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.

Il compartimento sanitario dovra possedere:

1) buona illuminazione artificiale;

2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;

3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;

4) cristalli smerigliati;

5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;

6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm 150;

7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;

8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;

9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plasticato;

10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;

11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico;

12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;

13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;

14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parere divisoria in posizione di facile accessibilita alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;

15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;

16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;

17) barella a rotelle scorrevoli;

18) barella in tela con sei manici;

19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all infermiere di bordo:

a) alcool denaturato;

b) laccio emostatico;

c) laccio emostatico di Bismarch;

d) forbici;

e) siringhe monouso da 5 cc e da 10 cc;

f) pinze di Klemmer;

g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;

h) cerotto da 5 x 5 cm;

i) cotone idrofilo;

l) farmaci di pronto soccorso;

20 strumenti per primo intervento:

a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;

b) sfigmomanometro e bracciale;

c) fonendoscopico;

d) cannule orofaringee;

e) aspiratore a pedale.

   2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.

La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una capacita non inferiore a sei mc

Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1, dovra essere dotato della seguente attrezzatura cosi distinta:

Cabina di guida

a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;

b) faro ad alta intensita, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;

c) due maschere antigas a visione totale;

d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;

e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti;

Compartimento sanitario

a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;

b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;

c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;

d) maschere per ossigenoterapia;

e) sondini nasogastrici per aspirazione;

f) set per intubazione endotracheale con laringoscopio;

g) set per tracheostomia;

h) barella a cucchiaio;

i) collari cervicali di varie misure;

l) steccobende per immobilizzazione;

m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;

n) aghi cannula di diverso calibro;

o) soluzioni per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e polisalina;

p) farmaci specifici per le piu comuni situazioni di urgenza .