Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 17
Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti".
Art. 11. Allart. 1,
comma 1, della legge
regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole sedi operative, sono
aggiunte le seguenti: Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta
giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso
lAssessorato competente.
2. All art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 27 del 1993 sono apportate le seguenti
modifiche:
- la lettera a) viene cosi
sostituita:
a) in caso di ente,
societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello Statuto,
nonche, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;
in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro
sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata
al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di
avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l attivita di trasporto
infermi e feriti ;
- la lettera d) viene cosi
sostituita:
d) dell elenco dei
mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche
tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarita ovvero
del tipo di disponibilita; della dichiarazione, per i mezzi non ancora
provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di
notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio
della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l
avvenuta assegnazione della targa;
- la lettera f) viene cosi
sostituita:
f) dell indicazione
del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da
parte dello stesso;
la lettera g) viene cosi
sostituita:
g) delle indicazioni
degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto
alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o
di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione;
3. Il comma 4 dell art. 3 della
legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi costituito:
4. A ciascun mezzo di
soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti
previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere .
4. All art. 3 della legge
regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
5. A ciascun mezzo di
soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica
sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la
conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico .
6. Il personale sanitario medico e
infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1 luglio 1997 deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale sanitario
infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di
primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di
formazione sanitaria svolto dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende
ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base
di un protocollo formativo approvato dalla Giunta
regionale;
b) il personale sanitario medico
deve essere munito dellattestato di frequenza e superamento di appositi corsi
con esame finale teorico - pratico organizzati dalle Unita sanitarie locali,
dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla
Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei
medici;
7. Il personale sanitario infermieristico
puo essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre
di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di
cui al comma 5, lettera a).
8. Al personale sanitario medico e
infermieristico che svolge attivita di volontariato collegata ai mezzi di
soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre e rilasciato attestato
professionale dal legale rappresentante dell Associazione di volontariato
.
5. All art. 8 della legge
regionale n. 27 del 1993 e aggiunto il seguente comma:
2. La tassa sulle
concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato
riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale
16 marzo 1994, n. 11 .
6. L allegato A della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi
modificato:
1. Mezzo per il
trasporto autoambulanza di tipo B Il mezzo di detta classificazione dovra
possedere una carrozzeria a struttura portante completamente
metallica.
La cabina di guida dovra essere
separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di
cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovra avere la predisposizione
di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovra
altresi avere l estintore al lato opposto della guida, nonche sei torce di
segnalazione a mano per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono
essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.
Il compartimento sanitario
dovra possedere:
1) buona illuminazione
artificiale;
2) pareti fonoassorbenti e
isotermiche;
3) impianto di aereazione e
riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di
guida;
4) cristalli
smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne
rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6) altezza minima dal pavimento
al tetto di cm 150;
7) contenitore per aghi usati e
rifiuti sanitari;
8) armadietto di servizio per
biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato
plastico;
9) armadietto di servizio per la
conservazione della biancheria, ricoperto in laminato
plasticato;
10) armadietto per stecche di
irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto contro parete
divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico,
con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio,
ricoperta in laminato plastico;
12) presa per ossigeno
terapeutico con umidificatore;
13) alloggiamento contenente una
bombola di ossigeno amovibile;
14) almeno due sedili per
accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parere
divisoria in posizione di facile accessibilita alla strumentazione di soccorso
e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per
barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;
16) gancio di fissaggio con
sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del
tetto;
17) barella a rotelle
scorrevoli;
18) barella in tela con sei
manici;
19) borsa portatile, con la
seguente dotazione in custodia all infermiere di bordo:
a) alcool
denaturato;
b) laccio
emostatico;
c) laccio emostatico di
Bismarch;
d)
forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc e da
10 cc;
f) pinze di
Klemmer;
g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x
10 cm;
h) cerotto da 5 x 5
cm;
i) cotone
idrofilo;
l) farmaci di pronto
soccorso;
20 strumenti per primo
intervento:
a) pallone AMBU per adulti e
pediatrico;
b) sfigmomanometro e
bracciale;
c)
fonendoscopico;
d) cannule
orofaringee;
e) aspiratore a
pedale.
2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo
A.
La dimensione minima del
compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una
capacita non inferiore a sei mc
Il mezzo, oltre ai requisiti di
cui sub 1, dovra essere dotato della seguente attrezzatura cosi
distinta:
Cabina di
guida
a) attacco esterno per ossigeno
con metri 20 di tubo di raccordo;
b) faro ad alta intensita,
fissato sul tetto della cabina di guida, con comando
interno;
c) due maschere antigas a
visione totale;
d) due segnalatori portatili a
batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce
arancione;
e) borsa contenente attrezzi per
il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile
lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti;
Compartimento
sanitario
a) monitor cardiologico con
defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie
autonome;
b) respiratore automatico, a
pressione e volume regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia
centralizzato;
d) maschere per
ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per
aspirazione;
f) set per intubazione
endotracheale con laringoscopio;
g) set per
tracheostomia;
h) barella a
cucchiaio;
i) collari cervicali di varie
misure;
l) steccobende per
immobilizzazione;
m) set di piccolo strumento
chirurgico, in confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso
calibro;
o) soluzioni per infusione:
fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e
polisalina;
p) farmaci specifici per le piu
comuni situazioni di urgenza .