Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 18
Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale". Differimento di termini.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/98, art. 47 Art. 1(2)
[ 1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsti dal comma 1 dellart. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30 novembre 1996. (3)
2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai
sensi dell art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
3. Norma finanziaria - omissis]
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/98, art. 47(3) Il termine del 30 novembre 1996 è stato ulteriormente differito al 28 febbraio 1997 dalla l.r. 27/96, art. 11, comma 3.