Legge Regionale 5 settembre 1996, n. 21
Legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrata con legge regionale 17 luglio 1987, n. 23 - Osservatorio epidemiologico regionale - Modifica.
Art. 11. L art. 4 della
legge regionale 5 aprile 1985, n 14, integrato con la legge regionale 17 luglio
1987, n. 23, e cosi sostituito:
1. All
attivita dell Osservatorio epidemiologico presiede un Comitato tecnico
scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l Assessorato
alla sanita.
2. Il Comitato tecnico
e organo consultivo della Giunta regionale ed e composto da undici esperti
nelle seguenti materie:
Epidemiologia
generale
Metodologia
statistica
Infettivologia
Igiene e
sanita
Igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri
Igiene
ambientale
Igiene e medicina del
lavoro
Oncologia
Tutela materno
infantile
Farmacologia
Sociologia
3. Il Comitato tecnico
scientifico, presieduto dall Assessore regionale alla sanita o da un suo
delegato, e nominato con provvedimento di Giunta regionale e dura in carica
cinque anni.
4. Il Comitato tecnico
scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve
predisporre, per l approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro
pluriennale ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre,
per l approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale
dell attivita svolta, nonche eventuali proposte di modifica o integrazione al
piano pluriennale di lavoro.
5. Il Comitato tecnico
scientifico di norma si riunisce con periodicita mensile.
6. Ai componenti del
Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le
indennita di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall
art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.