Anno 1996
Numero 24
Data 08/11/1996
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 20 novembre 1996, n. 125.
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24

Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico veterinario regionale.



Art. 1

(Istituzione dell Osservatorio epidemiologico veterinario regionale)


1. E istituito, nell ambito delle competenze del Servizio veterinario regionale dell Assessorato alla sanita, l Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR) per l attivita di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute degli allevamenti zootecnici e di apicoltura e sulla sanita dei relativi prodotti destinati al consumo umano.




Art. 2

(Istituzione Banca dati centralizzata regionale)


1. E istituita la Banca dati centralizzata regionale (BDCR) quale supporto tecnico delle attivita dell OEVR.

2. L OEVR mette a disposizione degli OEV di altre Regioni, dell istituto superiore di sanita, delle singole aziende unita sanitarie locali, dell istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnica e dell acquicoltura e degli operatori della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, le informazioni ed elaborazioni raccolte all interno della BDCR usufruendo del successivo collegamento in rete informatica.




Art. 3

(Compiti dell OEVR)


1. I Compiti dell OEVR sono i seguenti:

a) osservare e censire il patrimonio zootecnico, ittico e di molluschi in acquicoltura avvalendosi della collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e dell Associazione regionale degli allevatori;

b) individuare i fattori di rischio negli allevamenti zootecnici, ittici e di molluschi, in particolare eduli gasteropodi lamellibranchi;

c) effettuare studi e ricerche sulle malattie infettive e diffusive negli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dell Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata e sue sezioni diagnostiche provinciali nonche degli istituti e dipartimenti universitari competenti;

d) promuovere indagini epidemiologiche sul territorio regionale;

e) curare e divulgare dati statistici sull incidenza delle malattie infettive e diffusive e delle zoonosi sul territorio regionale;

f) sovraintendere alle attivita di coordinamento e di indirizzo volte a stabilite e conoscere modalita e tempi della prevenzione delle malattie infettive e diffusive e della zoonosi;

g) sovraintendere alle attivita di coordinamento di operazioni di controllo nei vari stadi, dalla produzione alla vendita, con conseguente raccolta ed elaborazione dati, della sanita degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano;

h) predisporre collegamenti con l OEV di altre Regioni, con il laboratorio di epidemiologia dell Istituto superiore di sanita e con il Ministero della sanita al fine di disporre di informazioni e linee guida per l attivita di coordinamento di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario;

i) proporre corsi di addestramento a favore di allevatori, al fine di assicurare la disponibilita di tecniche efficaci per la salvaguardia degli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e delle competenze e strutture della Facolta di Medicina Veterinaria dell Universita degli studi di Bari nel quadro dei rapporti convenzionali esistenti;

l) predisporre piani operativi relativi ai contenuti della BDCR e alla periodicita del suo aggiornamento;

m) predisporre modelli di rilevazione dati per l attuazione dei flussi informativi specifici nonche le modalita di attuazione e la periodicita della rilevazione;

n) predisporre i sistemi di codifica da impiegare per la registrazione delle informazioni nella BDCR;

o) predisporre piani operativi per le elaborazioni da eseguire e le valutazioni dei risultati delle stesse elaborazioni.

1 bis. L’Istituto, al fine di dare attuazione ai compiti di cui al comma 1, oltre alle ulteriori funzioni disposte con successivi protocolli d’intesa, dispone di personale dedicato, adeguatamente qualificato ed esperto, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui oneri derivanti trovano copertura finanziaria stabile ai sensi di dell’articolo 5 della presente legge.  (1) 

1 ter. Il rapporto di lavoro del personale OEVR è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992, nel decreto legislativo n. 165/2011, nella legge regionale n. 31/14(•)



(•) Comma aggiunto dall'art. 135 della l.r. 42/2024
(1) Comma aggiunto dall'art. 135, della l.r. 42/2024


Art. 4

(Comitato tecnici scientifico)


1. Per l attivita dell OEVR il Servizio veterinario di cui all art. 1 si avvale di un Comitato tecnico scientifico.

2. Il Comitato tecnico scientifico e costituito da 13 esperti nelle seguenti materie veterinarie:

a) epidemiologia;

b) infettivologia;

c) patologia ed ittiopatologia;

d) patologia vicunicola;

e) farmacologia e tossicologia;

f) riproduzione animale;

g) igiene degli alimenti di origine animale;

h) alimentazione animale e mangimistica;

i) acquicoltura;

l) Inquinamento ambientale in allevamenti intensivi;

m) sanita e benessere degli animali;

n) strutturistica degli impianti di produzione, lavorazione,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale;

o) programmazione e analisi, possibilmente con indirizzo veterinario.

3. I componenti del Comitato sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e tra i docenti delle Facolta di medicina veterinaria dell Universita degli studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2. Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell Assessore alla sanita.

4. Il Comitato tecnico scientifico e presieduto dall Assessore regionale alla sanita o suo delegato.

5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte le indennita di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.




Art. 5

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dall istituzione e funzionamento dell OEVR graveranno per lire 400 milioni sul cap. 0741010 del bilancio 1996 Spese per elaborazione dati - Legge 833/ 78 - FSR e successivamente saranno quantificati annualmente in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.