Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 26
Modifiche e integrazioni alla L.R. 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999".(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 13/2000, art. 57 che ha abrogato la l.r. 3/95 Art. 1(2)
[1. Alla legge regionale 20
febbraio 1995, n. 3 Procedure per l attuazione del Programma Operativo
1994- 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell art. 5
(Comitato misto) sono sostituite le parole due volte l anno con le parole quattro volte l anno e le parole i
rappresentanti comunitari e ministeriali con le parole i
responsabili di sottoprogramma ;
b) dopo l ultimo comma dell
art. 7 (Compiti del Comitato di sorveglianza) sono aggiunti i seguenti
commi:
4 bis. Il Comitato di
sorveglianza e convocato almeno due volte l anno. In occasione di ogni
Comitato, di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate
riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di
partenariato allargato sono convocate per il giorno successivo a quello previsto
per il Comitato di sorveglianza.
4 ter. Tutti gli organismi in
rappresentanza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno
invitati a partecipare.
4 quater. Al fine di favorire piu
ampia informazione e partecipazione, sara data notizia delle suddette riunioni
a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale.;
c) la lettera e del comma 1 dell art. 31 (Acquisizione servizi) e
abrogata;
d) al comma 4 dell art. 31 sono
eliminate le parole ed e) ;
e) al comma 1 dell art. 33
(Soggetti beneficiari), dopo le parole che si localizzano e
inserita la parola anche .]
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 13/2000, art. 57 che ha abrogato la l.r. 3/95