Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 28 Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione intende adottare un sistema di informazione
territoriale al fine di: a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di
programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio; b) soddisfare le necessita documentarie di studi scientifici
relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale,
antropico, in generale di uso del suolo; c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell
ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento
della qualita della vita, alla protezione della natura, alla conservazione
delle risorse umane e naturali; d) unificare il processo di formazione della cartografia per
evitare sovrapposizioni, disomogeneita, sprechi e diffondere l utilizzo, anche
attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a
scadenze programmate.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche
attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunita montane e/ o
altri enti o societa a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici
interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli
di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della
normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.
Art. 2Obiettivi 1. Per le finalita espresse nell art. 1 della presente legge,
la Regione persegue i seguenti obiettivi:
A) 1. individuazione di un sistema di procedure
unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle
informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell
amministrazione regionale, nonche l offerta di un servizio adeguato alla
domanda della utenza interna ed esterna;
2. predisposizione di un sistema informatico e/o
informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e
aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio - economici e
fisico - ambientali regionali;
B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato
e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
1. cartografia di base, che consenta di acquisire
con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di
operare con sufficiente grado di attendibilita scelte per interventi che
comportino l impiego della risorsa ambientale e della risorsa suolo ;
2. cartografia tematica, che consenta di acquisire,
sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del
territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto
con le attivita antropiche.
Art. 3(Attivita) 1. Le attivita devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi
configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:
A) individuazione sistema procedure:
A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e
organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono
un corretto governo del territorio;
A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti
informative esistenti e l individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di
flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneita e di
elaborazione;
A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi
ambientali in raccordo con la rapidita di evoluzione e trasformazione degli
stessi nella realta;
A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione
informatica e/ o grafica delle informazioni per garantire la continuita nel
soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e
diffusione delle informazioni al fine di garantire all utenza l accesso alle
informazioni stesse;
B) realizzare supporto cartografico informatizzato;
B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare,
aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale
1: 25.000, 1: 5.000 e loro derivate e/ o altre scale ritenute piu
significative;
B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte
tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e
direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle
metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma
digitale regionale omogenea;
B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare,
conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte
tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla
utenza;
B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli
uffici tecnici degli enti locali interessati.
Art. 4(Soggetti attuatori) 1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari
settori dell Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e
Comunita montane, predispone, tramite l Ufficio informatico e servizio
cartografico, che potra avvalersi anche della collaborazione dei Settori
programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonche di
esperti, universita, centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il
conseguimento degli obiettivi indicati nell art. 2, definendo:
a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene
le attivita relative all obiettivo A - Individuazione sistema procedure e
predisposizione sistema informatico;
b) ordine di priorita per la realizzazione e/ o acquisizione
delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e
livelli di approfondimento di cui alle attivita relative all obiettivo B -
Realizzazione supporto cartografico informatizzato.
Art. 5(Adempimenti) 1. La Giunta regionale, su proposta dell Ufficio informatico e
servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all art. 4 e adotta i
provvedimenti e/ o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.
2. L Ufficio informatico e servizio cartografico individua e
propone alla Giunta regionale:
a) il sistema informatico nonche le caratteristiche generali
del Sistema Informatico Territoriale (SIT);
b) le norme per l elaborazione, direzione lavori, collaudo,
realizzazione e/ o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e
tematica;
c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi
alle attivita previste dall art. 3, ai sensi della legislazione vigente,
proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, universita, centri
di ricerca;
d) l acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento,
esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate
all allestimento di fotopiani e l aggiornamento delle cartografie tecniche e/
o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub - regionale in attuazione
di quanto previsto nei programmi annuali;
e) le modalita di cessione del materiale informatico,
cartografico e aerofotografico, nonche la misura del rimborso della spesa per i
diversi tipi di materiale;
f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l
acquisizione, la rilevazione, l elaborazione, la gestione e l aggiornamento di
informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.
3. L Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:
a) cura l eventuale progettazione di cartografica
informatizzata tecnica e/ o tematica e l eventuale approntamento di cartografia
di base in forma digitale;
b) cura la raccolta, l elaborazione, l aggiornamento e l
archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico
nonche quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti
pubblici;
c) gestisce la riproduzione di copie e la loro
distribuzione.
Art. 6(Norme finali) 1. La Giunta regionale e autorizzata ad aderire, con pagamento
delle eventuali quote associative, che faranno capo all apposito capitolo del
bilancio delle uscite, ad associazioni e/ o centri e/ o eventuali altre
strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di
unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle
informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente
controllabili i dati anche a livello sovraregionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte
le competenze assunte dagli altri Assessorati della Regione a mezzo di atti
amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema
informativo e cartografia saranno coordinate dall Ufficio informatico e
servizio cartografico regionale.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell
ambito delle disponibilita di bilancio, l ordine di priorita per la
realizzazione delle carte tecniche di cui all art. 4 dovra essere predisposto
dallUfficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. per gli anni successivi, la predisposizione del programma di
cui all art. 4 da parte dell Ufficio informatico e servizio cartografico e la
relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovra avvenire entro e
non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.
5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello
prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, e ceduto in
copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme
in materia.
Art. 71. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fara fronte
entro i limiti dello stanziamento gia previsto per l esercizio finanziario
1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi
della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6.
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