Anno 1997
Numero 7
Data 04/02/1997
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7

Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale.



TITOLO 1

Principi generali





Art. 1

(Oggetto e scopo della legge)


1. La presente legge regola l attivita della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Lo scopo e quello di accrescere l efficienza nelle attivita, metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicita e flessibilita al fine di:
a) contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;
b) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
c) garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.



Art. 2

(Principi in materia di legislazione)


1. La Regione informa l azione legislativa ai seguenti principi:
a) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicita e complementarieta; completamento del disegno di legge autonomistico con la piu ampia valorizzazione del ruolo degli enti locali e la regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
b) potenziamento del processo di integrazione comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;
c) individuazione di un complesso di regole uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non escludendo la liberalizzazione delle attivita a contenuto piu propriamente privatistico;
d) revisione periodica dell assetto organizzativo e funzionale;
e) garanzia del diritto dei cittadini all informazione e all accesso agli atti e alle strutture.
2. In coerenza con i principi di cui al comma 1 la Regione attua un processo continuo e permanente di riduzione, semplificazione e aggiornamento del proprio sistema normativo per renderlo piu accessibile, trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza di rapporti tra cittadini e istituzioni.



Art. 3

(Principi in materia di amministrazione)


1. Il modello organizzativo regionale si ispira ai seguenti principi:
a) scelta della programmazione come metodo di intervento organico nella realta socio - economica della Regione;
b) riconoscimento del ruolo di promozione delle autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle iniziative di associazione e integrazione tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la gestione piu efficiente di servizi, coerente determinazione degli indirizzi della Regione secondo i principi di sussidiarieta;
c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d interesse generale;
d) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicita e complementarieta;
e) snellimento delle procedure e massima pubblicita degli atti del procedimento;
f) decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali, attraverso gli istituti dell attribuzione delle funzioni, della delega e della sub - delega, previa intesa con le loro associazioni regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con l ente interessato;
g) qualita dei servizi, imparzialita e buon andamento dell azione amministrativa, nonche economicita ed efficienza della gestione;
h) separazione dell attivita di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.



Art. 4

(Ripartizione delle competenze)


1. Le funzioni amministrative e le attivita di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell ente, compresa l adozione degli atti che impegnano la Regione verso l esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilita della gestione e dei relativi risultati.
4. Per l esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto:
a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l indicazione delle priorita, l emanazione delle direttive generali per l azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite secondo quanto previsto dall art. 19;
c) gli atti a carattere normativo;
d) gli atti di programmazione e di pianificazione;
e) la definizione degli accordi di programma ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonche degli accordi e intese di programma previsti dalla normativa in vigore;
f) la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonche per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti;
g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e sugli altri enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti;
h) gli atti concernenti inchieste e indagini;
i) gli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno a enti e organismi esterni, nonche di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all amministrazione nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge regionale.



Art. 5

(Funzione dirigenziale)


1. Nell ambito delle rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico, compete ai dirigenti:
a) l attuazione di obiettivi, programmi, priorita e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico;
b) la collaborazione ai suddetti organi attraverso l articolazione di proposte relative agli atti di competenza degli stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti;
c) la direzione e l organizzazione delle strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;
d) lo svolgimento di attivita di elaborazione tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attivita di natura tecnico - professionale; l esercizio di funzioni ispettive e di controllo;
e) la gestione finanziaria e amministrativa delle attivita loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l amministrazione verso terzi, con l assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilita di impegno e liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita e bilancio e garantendo l imparzialita e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della economicita della gestione, della efficacia dell azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure;
f) ogni altra attivita attribuita dalla legge regionale.
2. Le categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilita dei dirigenti desunte dal comma 1, sono specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti deliberativi.



Art. 6

(Modalita di esercizio della funzione dirigenziale)


1. I dirigenti, nell esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla legislazione vigente.
2. Ferma restando la responsabilita penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati e del buon andamento, dell imparzialita, della legittimita ed economicita dell azione delle strutture organizzative alle quali sono preposti, nonche della compatibilita finanziaria.
3. per le finalita di cui al comma 2, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento.
4. I dirigenti condividono a ogni effetto la responsabilita delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni di legittimita; sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti.
5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi in originale alla Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante l inserimento in apposito Albo da istituire presso le rispettive Aree e/ o Settori; l avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli atti adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono trasmessi in originale all Ufficio di Presidenza.
6. In caso di omissione o ritardo nell esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l interesse pubblico, la Giunta e l Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, hanno facolta, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso, la Giunta o l Ufficio di Presidenza procede all accertamento delle relative responsabilita dirigenziali.



TITOLO 2

Organizzazione strutturale





Art. 7

(Articolazione delle strutture organizzative regionali)


1. L organizzazione amministrativa regionale, si articola in:
a) strutture permanenti che attendono a funzioni e attivita di carattere continuativo, denominato
Aree, Settori e Uffici;
b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di unicita nel quadro delle attivita regionali o che possono richiedere l integrazione tra diverse unita organizzative, denominate Strutture di progetto.
2. L Area e la struttura organizzativa responsabile di attivita omogenee definite in relazione agli obiettivi strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area e preposto un dirigente Coordinatore di Area.
3. Il Settore rappresenta l articolazione dell Area.
Ciascun Settore e definito con riferimento a funzioni specifiche, anche a livello periferico, ed e dotato delle risorse umane e strumentali necessarie. A ogni Settore e preposto un dirigente.
4. L Ufficio rappresenta l articolazione del Settore e/ o dell Area ed e definito in relazione alle specifiche attivita da svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio e preposto un dirigente.
5. Nell ambito delle strutture di Area e di Settore possono essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello dirigenziale.
6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale altresi di un autonomo Gabinetto, il cui responsabile opera con funzioni di 



Art. 8

(Aree di coordinamento)


1. Sono istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e dodici per il ricomprendere le materie di competenza regionale.
2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono articolate come di seguito:
a) Area del Consiglio regionale (comprendente i seguenti ambiti di operativita):
Segreteria del Consiglio
Bilancio e Ragioneria
Personale e Organizzazione
Amministrazione e Provveditorato
Affari legislativi e giuridici
Commissioni consiliari permanenti
Studi e pianificazione
Documentazione
Comunicazione e Stampa
Gruppi consiliari
Difensore civico
b) Aree della Presidenza della Giunta regionale, così suddivise:
1. Area delle funzioni regionali e degli affari legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operativita):
Segreteria della Presidenza
Affari legislativi e istituzionali
Legale e Contenzioso
Comunicazione e Stampa
Rapporti con la Conferenza Stato - Regioni
Trasferimento competenze statali
Materie delegate agli enti locali e territoriali
2. Area del Coordinamento delle Politiche europee (comprendente i seguenti ambiti di operativita):
Segreteria della Giunta
Struttura di raccordo e monitoraggio delle corrispondenti
strutture strumentali per la gestione, esistenti
presso le restanti Aree di coordinamento,
competenti per:
Ragioneria
Economato
Contratti e appalti
Gestione delle risorse umane
Sistemi informativi
Controllo di gestione
3. Nell ambito di ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non piu di sette Settori.
4. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della regione.
5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in relazione al grado di complessita e ampiezza dell attivita da svolgere, potra essere strutturato su uno o piu Settori, anche a livello periferico ove necessari, a loro volta articolati in uno o piu Uffici in relazione alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non possono essere costituiti piu di settanta Settori.
6. Con regolamento del Consiglio regionale si provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e ricerca ricompresi in ciascuna Area e/ o Settore.
7. In fase di prima applicazione, il regolamento e approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 9

(Principi organizzativi fondamentali)


1. L amministrazione regionale e ordinata mediante appositi regolamenti e/ o atti di organizzazione generale approvati dal Consiglio regionale.
2. I regolamenti e gli atti di organizzazione devono definire non solo la struttura degli organismi interessati, ma anche i principali meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo:
a) al collegamento delle attivita mediante adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna;
b) ai sistemi informativi automatizzati;
c) alle procedure operative formalizzate;
d) ai sistemi di programmazione e controllo;
e) ai meccanismi di controllo di gestione.
3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la flessibilita nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane per assicurare, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita interna ed esterna, risposte adeguate al mutamento delle esigenze operative.
4. L individuazione delle strutture operative deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri direttivi:
a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita;
c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi.



Art. 10

(Assegnazione quote di bilancio)


1. In concomitanza con l entrata in vigore della legge di bilancio annuale e comunque entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorita e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all assegnazione a ciascuna Area, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di una specifica quota di bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne da comunicazione alle competenti Commissioni consiliari. Analogamente opera  l Ufficio di Presidenza per il bilancio del Consiglio regionale.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilita regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche mediante aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.



Art. 11

(Gruppi consiliari)


1. Per l assolvimento delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo direttive impartite dal Presidente del Gruppo.
2. La dotazione organica di ciascun Gruppo consiliare e le procedure per l assegnazione del personale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalle legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.
3. Il personale assegnato all Ufficio di segreteria del Gruppo e distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell incarico.
4. Al responsabile dell Ufficio di segreteria del Gruppo, se dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai sensi dell art. 20.



Art. 12

(Funzioni del dirigente Coordinatore di Area)


1. Il dirigente Coordinatore di Area:
a) assicura l unitarieta d azione dell Area;
b) formula proposte ai rispettivi organi titolari dell indirizzo politico, anche ai fini dell elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza degli organi medesimi;
c) emana disposizioni per l attuazione degli obiettivi, programmi, priorita e direttive generali degli organi di direzione politica e ne verifica l attuazione d intesa con i dirigenti responsabili di ciascun Settore;
d) coadiuva gli organi di direzione politica e i Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari, assicurando il coordinamento con la previgente normativa  di settore;
e) cura la trasmissione degli atti dei Settori di competenza dell Area alle strutture centralizzate, verificando la rispondenza degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorita e direttive generali degli organi di direzione politica;
f) esercita i poteri di spesa per il funzionamento e per le iniziative collegate all attivita dell Area, entro i limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dell art. 10;
g) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
h) adotta gli atti di gestione del personale e stipula per conto dell Ente i contratti individuali di lavoro per il personale dalla prima all ottava qualifica funzionale;
i) propone la promozione e resistenza alle liti nonche conciliazioni e transazioni;
j) coordina le attivita dei responsabili dei procedimenti individuati con la legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
k) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle strutture aggregate dall Area in apposite conferenze di servizio per l esame delle principali problematiche organizzative.



Art. 13

(Conferenza di servizio di Area)


1. La Conferenza di servizio di Area verifica di volta in volta la flessibilita organizzativa dei Settori piu funzionale agli indirizzi programmatici assunti dalla struttura di coordinamento, nonche l efficienza delle procedure, il controllo di gestione, il controllo di efficacia tramite la definizione dei parametri di efficienza ed efficacia.
2. Alla Conferenza di servizio partecipano normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresi; possono anche essere chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici e i responsabili di Unita operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne ravvisi l utilita.
3. La Conferenza puo essere integrata per questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori facenti capo ad altre Aree.



Art. 14

(Funzioni dei dirigenti responsabili di Settore)


1. Il dirigente responsabile di Settore, nell ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:
a) d intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;
b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
c) cura le attivita del Settore ed emana gli atti di competenza del Settore, con facolta di delegare o autorizzare i dirigenti sottordinati e funzionari direttivi del Settore per l emanazione di atti di conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; stipula i contratti e le convenzioni;
d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessita o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
e) procede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita del Settore, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
f) provvede all attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
g) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alla richiesta di pareri agli organi consultivi dell amministrazione;
h) verifica e controlla l attivita dei funzionari responsabili degli uffici dipendenti dal Settore, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) d intesa con il coordinatore di Area organizza il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura l osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunita; promuove i procedimenti disciplinari;
j) individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l osservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi compreso il rispetto dei tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini, l efficacia dell azione amministrativa.



Art. 15

(Funzioni del responsabile di Ufficio)


1. Il dirigente responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all art. 14, nel piu limitato ambito di competenza della struttura cui e preposto.
2. Collabora con il responsabile della struttura sovraordinata per l assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.
3. Relaziona periodicamente al dirigente del relativo Settore sulla efficienza, economicita e razionalita delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonche sul grado di soddisfazione degli utenti.
4. Puo esercitare funzioni vicarie del dirigente sovraordinato.



Art. 16

(Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino)


1. L Ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:
a) dare attuazione al principio della trasparenza dell attivita amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e a una corretta informazione;
b) rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita;
c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l aggiornamento delle modalita con cui l amministrazione si propone all utenza;
d) collabora, in raccordo con l ufficio competente, alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilita.
2. Per le attivita di cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste dall Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. L Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture organizzative decentrate denominate Sportello del cittadino, cui sono affidati i seguenti compiti:
a) fornire informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;
b) ricevere e verificare l ammissibilita di richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell amministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti;
c) provvedere all attivita di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi;
d) provvedere alle altre attivita affidate dalla Giunta regionale e dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le strutture organizzative di cui al presente articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.
La deliberazione istitutiva dello Sportello individua la sede operativa e ne stabilisce l organico.



Art. 17

(Strutture di progetto)


1. La Giunta regionale puo deliberare l istituzione di strutture temporanee, denominate Strutture di progetto, per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita e complessita, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali.
Le Strutture di progetto operano tramite l impiego coordinato di piu strutture organizzative, anche appartenenti a diverse Aree.
2. Per le esigenze funzionali dell Area del Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme proposta dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, l istituzione della Struttura di progetto di cui al comma 1.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l atto di costituzione e, comunque, con l adempimento dei compiti affidati.
4. L atto istitutivo delle Strutture di progetto indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale l ufficio medesimo e equiparato e/ o sottordinato.



TITOLO 3

Disciplina della dirigenza regionale





Art. 18

(Incarichi dirigenziali)


1. Ciascuno dei dirigenti e di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli e in conformita ai principi fissati dal CCNL dell area della dirigenza, dell esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di responsabilita:
a) dirigente Coordinatore di Area;
b) dirigente di Settore;
c) dirigente di Ufficio.
2. All interno delle strutture organizzative così come definite dall art. 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione.
3. L incarico di Capo Gabinetto e equiparato a quello di dirigente Coordinatore di Area.
4. I Coordinatori delle Aree di cui all art. 8, comma 2, lettere a), b), punto 1 e c) assumono, rispettivamente, il titolo di Segretario generale del Consiglio, Segretario generale della Presidenza e Segretario generale della Giunta.



Art. 19

(Conferimento di incarichi dirigenziali)


1. La Giunta regionale, sentito l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in via preventiva i criteri per l affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) professionalita acquisita nello svolgimento di attivita rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilita connesse con le funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
3. L incarico di Coordinatore di Area puo essere altresì conferito a persone esterne all Amministrazione, assunte, ai sensi dell art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nei limiti stabiliti dal CCNL dell area della dirigenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, e definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Oltre il termine naturale di cui al comma 3, l incarico cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso e sostituito temporaneamente da altro dirigente e, al termine dell incarico, riassume la titolarita delle funzioni di provenienza.
5. Gli incarichi di Coordinatore di Area sono conferiti con atti della Giunta regionale o dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di indirizzo politico generale, l indicazione delle quote di bilancio di cui all art. 10, le risorse umane e strumentali assegnate all Area.
6. Gli incarichi di dirigente di Settore e/ o di Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per i settori e/ o Uffici del Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su proposta dell Ufficio di Presidenza.
7. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con atti monocratici del dirigente di Area, in relazione alle direttive generali impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.
8. Il provvedimento di incarico deve contenere l indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonche di quelle a cui deve rispondere.
9. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell incarico e sono rinnovabili.
10. Il rinnovo dell incarico e disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi e all attuazione dei programmi, nonche al livello di efficienza e di efficacia raggiunta nelle attivita affidategli.
11. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente da ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale.



Art. 20

(Trattamento economico della dirigenza)


1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e determinata dai contratti collettivi per l area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall art. 19, e determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per l area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessita operativa della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
c) dimensione e qualita dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell attivita della struttura.
3. La graduatoria delle posizioni e aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessita, il grado di autonomia, nonche la distribuzione delle responsabilita e l assegnazione delle risorse.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di istituzione delle strutture di cui alla presente legge.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennita di funzione previste dall art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 e abrogato l art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in materia di indennita di direzione e di funzione).



Art. 21

(Nucleo di valutazione)


1. Ai fini del miglioramento dell area amministrativa nonche per la verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente, e istituito un Nucleo di valutazione con il compito di considerare e verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie.
2. Il Nucleo di valutazione e composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all Amministrazione regionale da individuarsi anche mediante convenzione con ditte o societa specializzate.
E nominato con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l Ufficio di Presidenza del Consiglio e rimane in carica per un periodo di tre anni.
3. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attivita esclusivamente agli organi di direzione politica. Per l espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta, un apposito contingente di personale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull attivita svolta nell anno precedente. La relazione e rimessa al dirigente del Settore sovraordinato.
5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4, unitamente a una propria relazione generale sull andamento, nell anno precedente, dell Area cui e preposto e delle singole articolazioni organizzative a essa interne.
Per l Area del Consiglio, la relativa documentazione e trasmessa all Ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale.
6. Il Nucleo determina annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo nonche le modalita cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi, puo richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni informative anche in contraddittorio. Annualmente il Nucleo elabora e inoltra un rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio.
7. Con regolamento consiliare, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati:
a) le modalita di funzionamento del Nucleo di valutazione;
b) i sistemi di valutazione;
c) la relazione interattiva con la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell Area di coordinamento della Giunta regionale per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento.



TITOLO 4

Pianta organica





Art. 22

(Dotazione organica della Regione Puglia)


1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e determinata secondo la Tabella A allegata alla presente legge, afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.
2. La dotazione organica della qualifica unica dirigenziale viene determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione del dieci per cento rispetto al personale con qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31 agosto 1993. Successivamente all adozione degli atti di organizzazione di cui all art. 8 della presente legge, viene determinata la dotazione organica definitiva della qualifica dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente al riordino delle strutture e alla nuova ripartizione delle competenze.
3. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, l organo istituzionale competente provvede all adeguamento dell organico globale di cui alla Tabella A, con specifico riferimento ai processi di delega o trasferimento di funzioni, all evoluzione della domanda di servizi, all evoluzione istituzionale nonche alle conseguenti esigenze organizzative. In ogni caso, l aumento o la diminuzione dell organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazione dei carichi di lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Qualora l adeguamento dell organico comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.



Art. 23

(Inquadramento del personale non di ruolo)


1. Entro i limiti della dotazione organica della Regione, stabilita dalla Tabella A di cui all art. 22, e previo superamento di prova concorsuale, la Giunta regionale provvede all inquadramento nel ruolo unico regionale delle seguenti categorie di personale non di ruolo gia retribuite con oneri a carico del bilancio regionale:
a) n. 164 operai addetti alle attivita forestali gia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22 (Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia);
b) n. 48 operai addetti alle medesime attivita forestali che hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione;
c) n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui all art. 12, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonche a sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale;
d) n. 2 unita di personale gia dipendente dalla Regione e riassunto in servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali;
e) n. 7 unita di personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.
f)        n. 10 unità di personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di  provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 138.
2. Con atto della Giunta regionale vengono stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi profili professionali, la composizione delle Commissioni di concorso nonche le modalita e i contenuti delle prove concorsuali.



Art. 24

(Inquadramento nel ruolo regionale del personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio presso la Regione)


1. Nei limiti della dotazione organica della Regione stabilita dalla Tabella A di cui all art. 22, il personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482, di II qualifica funzionale (n. 23) e IV qf (n. 30), in servizio presso la Regione Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per effetto di decisioni giurisdizionali cautelari, e inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Previo formale provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di lavoro con le unita di personale di cui al comma 1, regolato ex art. 14, CCNL/ 95, e costituito sulla base della corrispondente qualifica gia rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel rispetto delle aliquote complessive previste dal comma 1 dell art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
3. Successivamente all inquadramento del personale di cui al presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell art. 36 e dell art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Art. 25


1. Le procedure di cui all art. 90 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma e abrogata.



Art. 26

(Dotazione organica degli enti strumentali)


1. Il ruolo dell Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (ERSAP) e soppresso in conseguenza di quanto disposto dall art. 35 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell Ente e ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella A di cui all art. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.
2. Le dotazioni organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle B e C afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e di Lecce.
3. La dotazione organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui all art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell amministrazione turistica regionale in attuazione dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e determinata secondo l allegata Tabella D afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.



TITOLO 5

Norme transitorie e finali





Art. 27

(Norma di perequazione)


1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionale da parte del personale di cui alle leggi regionali nn. 12 e 13 del 28 gennaio 1981, cui detta norma non e stata ancora applicata.



Art. 28


1. In attesa dell emanazione di una legge sull Avvocatura regionale, al fine di contenere le spese legali, i dipendenti di VII qualifica funzionale iscritti all Albo degli avvocati o procuratori sono abilitati a rappresentare e difendere la Regione.



Art. 29

(Attivita informatica)


1. Ai fini del miglioramento dell erogazione dei servizi, della trasparenza dell azione amministrativa, dell accesso facilitato alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei costi dell azione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati a integrazione e potenziamento delle attuali attivita informatiche per:
a) definire un sistema informatico aperto e in grado di dialogare con i sistemi informativi dell Amministrazione pubblica e dell Unione europea in modo da consentire l integrazione e l interconnessione dei sistemi locali e remoti;
b) garantire il rispetto degli standard di elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie;
c) promuovere l accesso alle informazioni, nelle modalita definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.



Art. 30

(Istituzione dei profili professionali dell Area informatica)


1. Nell ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A della presente legge, sono istituiti i seguenti profili professionali dell Area informatica:
a) n. 5 posti del profilo professionali di Analista di sistema della VIII qualifica funzionale;
b) n. 15 posti del profilo professionale di Analista di procedura della VIII qualifica funzionale;
c) n. 30 posti del profilo professionale di Analista della VI qualifica funzionale;
d) n. 72 posti del profilo professionale di Programmatore della VI qualifica funzionale;
e) n. 630 posti del profilo professionale di Addetto alla registrazione dei dati della V qualifica funzionale.
2. Alla copertura dei posti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ai sensi dell art. 33, comma 2, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, si provvede mediante l attribuzione del profilo - nell ambito della qualifica funzionale posseduta - ai dipendenti di ruolo che svolgono funzioni proprie dei profili dell Area informatica individuati nella Tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.
3. I posti non coperti per effetto del comma 2 sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali previsti dalla Tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e colloquio. Qualora risulti un numero di candidati inferiore al numero dei posti da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore al posto da coprire che abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso profilo professionale per almeno tre anni, anche con compiti di responsabilita di Unita operativa per la gestione di banche dati.
4. I posti di Addetto alla registrazione dati della qualifica funzionale V di cui alla lettera e) del comma 1 sono attribuiti ai vincitori del corso - concorso con colloquio e prova pratica finale riservato a personale dipendente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori in possesso dei requisiti culturali previsti dalla
Tabella 3 allegata alla legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.
5. Al corso - concorso di cui al comma 4 sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato del venti per cento. In caso di carenza del numero di candidati necessari, sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato del venti per cento. In caso di carenza del numero di candidati necessari, sono ammessi al corso - concorso i dipendenti che gia svolgono funzioni di addetto alla registrazione dati in sistemi informatici e/ o che abbiano espletato mansioni di dattilografia.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l espletamento delle procedure di inquadramento e per lo svolgimento dei concorsi e/ o corsi - concorsi previsti dal presente articolo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso.



Art. 31

(Prima istituzione della quinta qualifica funzionale)


1. Nell ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A, i posti di quinta qualifica funzionale sono cosi suddivisi:
a) n. 170 posti da destinarsi a profili professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto previsto dall art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e dell allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) n. 630 posti per il profilo professionale di Addetto alla registrazione dei dati di cui all art. 30, comma 1, lettera c).
2. I posti di quinta qualifica funzionale di cui al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dall art. 32.



Art. 32

(Prima copertura delle vacanze di organico)


1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, cosi come determinati dalla Tabella A di cui all art. 22.
Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede alla loro copertura secondo le modalita di cui al presente articolo, ai sensi dell art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2, in quanto detta norma non e mai stata applicata dalla Regione Puglia.
2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche della quinta all ottava, mediante corsi - concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un anzianita di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dell art. 35, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.
3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30.
4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto dell art. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui all art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell ente di provenienza.
5. Le norme di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli EDISU di cui all articolo 26, comma 2, entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite ai sensi della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari).



Art. 33

(Compimento procedura concorsuale)


1. Adempimento di quanto previsto dal comma 2 dell art. 36 della legge regionale 9 maggio 1984, n.26, il contingente della II qualifica dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti cosi come determinati dal bando di concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 467 del 7 maggio 1987.
Lo stesso concorso e portato a compimento, ai sensi dell art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi della presente legge, le strutture non assegnate ai vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai dirigenti secondo l ordine di collocazione in graduatoria.



Art. 34

(Abrogazione e rinvio)


1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
2. In particolare, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all art. 8, oltre alle disposizioni individuate dall art. 20 della presente legge, sono abrogati:
a) il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale), a eccezione dell art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, cosi come modificato dall articolo unico della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III (Uffici della Giunta regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla disciplina delle Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori; Il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi dell ordinamento amministrativo, nonche gli artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40 (Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del personale della 7 fascia funzionale), 49 (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso alle fasce funzionali) e 51 (Mansioni) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18;
b) l art. 11 (Funzioni di coordinamento) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16;
c) gli artt. 12 (Funzione dirigenziale), 13 (Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14 (Responsabilita dei dirigenti), 15 (Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16 (Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento) della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26;
d) gli artt. 39 (Principi generali), 40 (Mobilita dei dirigenti), 41 (Responsabilita dei dirigenti), 42 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43 (Contingente della I qualifica dirigenziale) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13;
e) l art. 38 (Responsabilita per l esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22;
f) la legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Elevazione limiti di eta per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia).
3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono altresì soppresse tutte le strutture costituite ai sensi di legge regionali o altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.



Art. 35

(Norma finanziaria)


1. La spesa necessaria per la nuova dotazione organica e di lire 170.534.411.940.
2. Gli oneri finanziari complessivi necessari per l applicazione della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante al lire 174.935.313.800.



Tabelle


Tabella A
(Art. 22, comma 1)
Dotazione organica della Regione Puglia
- Qualifica seconda posti n. 150
- Qualifica terza posti n. 700
- Qualifica quarta posti n. 400
- Qualifica quinta posti n. 800
- Qualifica sesta posti n. 1.200
- Qualifica settima posti n. 1.000
- Qualifica ottava posti n. 750
- Dirigente posti n. 500
totale posti n. 5.500
Tabella B
(Art. 26, comma 2)
Dotazione organica Ente Diritto agli Studi Universitari di BARI
- Qualifica seconda posti n. 3
- Qualifica terza posti n. 25
- Qualifica quarta posti n. 150
- Qualifica quinta posti n. -
- Qualifica sesta posti n. 27
- Qualifica settima posti n. 17
- Qualifica ottava posti n. 6
- Dirigente posti n. 1
totale posti n. 229
Tabella C
(Art. 26, comma 2)
Dotazione organica Ente Diritto agli Studi Universitari di LECCE
- Qualifica seconda      posti n. 9
- Qualifica terza           posti n. 17
- Qualifica quarta         posti n. 10
- Qualifica quinta          posti n. -
- Qualifica sesta           posti n. 10
- Qualifica settima        posti n. 4
- Qualifica ottava         posti n. 2
- Dirigente    posti n. 2
totale posti n. 54
Tabella D
(Art. 26, comma 3)
Ruolo unico regionale
- Qualifica seconda      posti n. 15
- Qualifica terza           posti n. 6
- Qualifica quarta         posti n. 32
- Qualifica quinta          posti n. 2
- Qualifica sesta           posti n. 57
- Qualifica settima        posti n. 12
- Qualifica ottava         posti n. 14
- Dirigente    posti n. 2
Totale posti n. 140